CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso; in subordine, rinvio in attesa della prossima decisione delle SU.udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 15 febbraio 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti e alla recidiva, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato, in concorso con altro soggetto, al fine di procurarsi un profitto, previa introduzione all'interno di un box e manomissione della serratura, di un computer portatile sottraendolo da un'autovettura ivi custodita. Con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo tre motivi di ricorso. Con il primo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti dell'applicata recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. Lamenta il ricorrente che sia il Tribunale che la Corte di merito avrebbero omesso di esprimere un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni giustificative della disposta applicazione della recidiva, nella sostanza limitandosi a riscontrare il mero dato obiettivo della sussistenza di precedenti, senza fornire idonea rappresentazione dei motivi per cui il reato giudicato in questa sede sarebbe espressione di una maggiore pericolosità del reo e di una sua colpevolezza più accentuata. I pregiudizi gravanti sul ricorrente sarebbero, peraltro, particolarmente datati (sentenze divenute irrevocabili nel 2002 e nel 2010), oltre che connotati da uno scarso allarme sociale, anche considerato che l'ultima condanna riportata dal Salerno risalirebbe al 2014 e che essa sarebbe, comunque, successiva alla data di commissione del delitto per cui si procede in questa sede. Gli altri indici sintomatici evidenziati dalla Corte di appello, poi, sarebbero del tutto generici, oltre che riferentisi ad emergenze scaturite da conversazioni captate, invero solo marginalmente coinvolgenti la posizione del ricorrente. Con la seconda doglianza il Salerno ha lamentato erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. per mancanza dei presupposti della ritenuta recidiva, per non aver tenuto conto i giudici di merito del fatto che, in occasione delle precedenti condanne, all'imputato non era mai stata contestata la recidiva, così, di fatto, precludendo la possibilità di configurazione della recidiva reiterata. Tale ultima potrebbe, al più, essere qualificata solo come recidiva semplice, con conseguente possibilità di porre le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza in sede di giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. Con la terza censura il ricorrente ha eccepito erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. per carenza, nel caso di specie, dell'elemento costitutivo del fatto commesso in un luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora o nelle sue pertinenze, con conseguente istanza di riqualificazione del reato ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. Lamenta il Salerno che la condotta furtiva ascrittagli, in quanto perpetrata all'interno di un box rimessa, non potrebbe essere considerata come un furto in appartamento, non essendo qualificabile tale locale come privata dimora, non essendo stato, in particolare, accertato se presso esso la vittima svolgesse, non occasionalmente, atti o manifestazioni della vita privata, trattandosi di pertinenza di abitazione non oggettivamente o funzionalmente destinata a ciò. Il ricovero di un'autovettura, cui il box per sua natura sarebbe destinato, non rappresenterebbe, infatti - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito -, un atto della vita privata. La sentenza impugnata sarebbe, inoltre, carente per avere omesso ogni riferimento in ordine all'esatta ubicazione del box rispetto all'abitazione principale, evidenziandone l'eventuale contiguità rispetto ad essa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo di ricorso sia stato dedotto in termini palesemente generici, nonché privi di un adeguato confronto con le argomentazioni esposte a sostegno della decisione impugnata. Tale ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e perciò inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Corte di merito, infatti, ha fornito adeguata risposta all'invocata esclusione dell'applicazione della contestata recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, facendo riferimento non solo alle precedenti condanne subite dal Salerno, comunque rappresentative della sua inclinazione a delinquere, in particolare avverso il patrimonio, ma anche ad ulteriori aspetti, invero già evidenziati - sia pur nella sintesi - da parte dei giudici di primo grado, evincibili dall'ampia e complessiva disamina dei fatti valutati, tanto da far ritenere alla Corte di appello che ciò risulta, peraltro, confermato anche «dal tenore delle conversazioni captate, nettamente indicative della disinvolta e collaudata inclinazione a delinquere del Salerno, che si mostra ben accorto e avvezzo ad azioni e intese criminose (si veda, ad es., la conversazione 281 del RIT 1661/2013, trascr. cit. p. 16 e ss.)». Si tratta, pertanto, di una motivazione del tutto adeguata e congrua, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). 3. Priva di ogni fondamento è, poi, la doglianza con cui l'imputato ha eccepito la carenza dei presupposti per la configurazione della recidiva reiterata, trattandosi di censura per la prima volta introdotta in questa sede di legittimità, in quanto non proposta né con l'atto di appello né con la successiva memoria integrativa. Trova applicazione, allora, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 4. Manifestamente infondata, infine, è anche la censura con cui il ricorrente ha lamentato l'erroneità della decisione con cui la Corte territoriale ha negato la riqualificazione del contestato furto in abitazione in quello di rilievo ex artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per non essere stato commesso l'illecito in un luogo di privata dimora, tale non potendo essere considerato il box rimessa in uso alla vittima. La Corte territoriale, infatti, ha esplicato, con motivazione adeguata e logica, come nella specie debbano ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione del consolidato principio giuridico per cui integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (cfr. Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278446-01). Nel caso in esame, infatti, il furto è avvenuto, per come congruamente evidenziato dai giudici di merito, in un locale di pertinenza della privata dimora, essendo esso adibito al ricovero dell'autovettura, e perciò allo svolgimento di un atto della vita privata del proprietario dell'auto, presso cui costui aveva motivo di recarsi abitualmente. Il box era, poi, strutturato in maniera tale da essere interdetto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare, essendovi la protezione di una saracinesca assicurata da serratura - forzata per la commissione del furto -. Risulta evidente, allora, la natura pertinenziale del suddetto locale rispetto all'abitazione principale della persona offesa, costituendo esso un luogo in cui viene estrinsecata, sia pur in modo transitorio e contingente, la vita privata. Irrilevante, infine, è la dedotta censura in ordine alla mancata esatta individuazione dell'ubicazione del box rispetto all'abitazione principale, atteso che, anche ove tale locale non fosse stato fisicamente adiacente ad essa, è il collegamento funzionale, complementare e strumentale a caratterizzare tale luogo quale pertinenza della suddetta abitazione, e non già la connessione materiale o strutturale eventualmente sussistente tra i suddetti immobili. 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna