CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 43712/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13/07/2021, parzialmente riformando le sentenze pronunciate dal Tribunale di Treviso, in data 16/10/2019 e 27/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Considerato che il primo motivo, che inerisce alla qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e che è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Blasetti, Rv. 272981); Ritenuto che il secondo motivo, che censura il vizio motivazionale con riguardo alla tardività della querela, è manifestamente infondato nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico giuridici dai giudici di merito (che hanno ritenuto che le querele fossero tempestive in ragione della circostanza che le persone offese, facendo affidamento i:Mie giustificazioni rese dall'imputato, avessero avuto conoscenza certa del fatto di reato successivamente alle date individuate dalla difesa) ed in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29923 del 24/07/2002 Ud., Battistuzzi, Rv. 222083 e Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954); rilevato che la Corte ha motivato in ordine alla sussistenza della truffa, indicando il raggiro consistente nella rassicurazione di poter vendere beni dei quali il ricorrente non aveva disponibilità, inducendo la vittima a corrispondere denaro mai restituito e ricevuto dall'agente come precisato a fg. 3 della sentenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022