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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 34798/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29113/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege. -resistente- avverso DECRETO d el TRIBUNALE di ROMA n. 19177/2021 depositatoi l 11/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA] alias Mbodj alias Aziz, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma, in epigrafe indicato, con tre mezzi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Trattandosi di domanda di protezione reiterata, il Tribunale la ha disattesa osservando che la prospettata omosessualità non era stata giudicata attendibile già in sede di esame amministrativo e giurisdizionale della prima domanda (rigettata in data 9 maggio 2018) e che, quindi, le circostanze dedotte in merito all’aggravamento delle condizioni di trattamento degli omossessuali in Senegal era privo di diretto rilievo.

Ha aggiunto che la documentazione fotografica prodotta non era idonea, in quanto priva di riferimenti geografici, spaziali e temporali, a suffragare la tesi del ricorrente secondo cui le sue proprietà in Senegal sarebbero state distrutte dal governo a seguito della denuncia per omosessualità formulata dallo zio.

Il Tribunale ha aggiunto che non risultava documentato l’inserimento del richiedente in Italia nel mondo del lavoro, né il conseguimento di forme di autonomia economica o abitativa e di relazioni personali instaurate sul territorio e nemmeno il proficuo proseguimento del percorso di studi prima intrapreso, per cui non era ipotizzabile che l’allontanamento comportasse una lesione del diritto al rispetto dellavita privata o familiare. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Il ricorso è articolato in tre mezzi: I) Con il primo motivo si denuncia la mancata audizione della ricorrente, in assenza di videoregistrazione del colloquio tenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] e, nonostante, la formale richiesta avanzata, deducendo la mancanza di motivazione.

II) Con il secondo motivo si denuncia l’omesso accertamento della situazione socio/politica attuale nel Paese di origine e la mancanza di motivazione.

III) Con il terzo motivo si denuncia il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e la mancata valutazione di circostanze rilevanti dedotte in merito alla domanda di protezione umanitaria, senza svolgere la comparazione tra la condizione in Italia e quella possibile nel Paese di origine. 3.-I primi due motivi sono inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi propria del rigetto, focalizzato sulla natura reiterata della domanda di protezione, e non la censurano. 4.- Il terzo motivo è inammissibile perché il Tribun ale ha accertato che l’inserimento socio/lavorativo in Italia non è stato né dedotto, né provato dal ricorrente, in quanto la documentazione prodotta a sostegno della domanda di protezione umanitaria era risalente nel tempo e perché non è stato dimostrato il conseguimento di forme di autonomia economica o abitativa o di quanto altro potenzialmente sintomatico di un proficuo inserimento sociale in Italia; di contro, la censura è svolta in modo del tutto generico e con inosservanza dell’onere di specificità ex art.366 cod.proc.civ.

In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancat a "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 28184/2020): nel caso in esame, quanto dedotto in merito all’inserimento sociale non solo non è riferito in maniera circostanziata, ma nemmeno è dato evincere se, quando ed in che termini ciò sia stato sottoposto al giudice di primo grado.

Non è indicato, pertanto, alcun fatto decisivo e controverso, tempestivamente dedotto, di cui sia stato omesso l’esame. 5.-In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; -Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29113/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege. -resistente- avverso DECRETO d el TRIBUNALE di ROMA n. 19177/2021 depositatoi l 11/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA] alias Mbodj alias Aziz, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma, in epigrafe indicato, con tre mezzi. Il Ministero dell’Interno si è costituito solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Trattandosi di domanda di protezione reiterata, il Tribunale la ha disattesa osservando che la prospettata omosessualità non era stata giudicata attendibile già in sede di esame amministrativo e giurisdizionale della prima domanda (rigettata in data 9 maggio 2018) e che, quindi, le circostanze dedotte in merito all’aggravamento delle condizioni di trattamento degli omossessuali in Senegal era privo di diretto rilievo. Ha aggiunto che la documentazione fotografica prodotta non era idonea, in quanto priva di riferimenti geografici, spaziali e temporali, a suffragare la tesi del ricorrente secondo cui le sue proprietà in Senegal sarebbero state distrutte dal governo a seguito della denuncia per omosessualità formulata dallo zio. Il Tribunale ha aggiunto che non risultava documentato l’inserimento del richiedente in Italia nel mondo del lavoro, né il conseguimento di forme di autonomia economica o abitativa e di relazioni personali instaurate sul territorio e nemmeno il proficuo proseguimento del percorso di studi prima intrapreso, per cui non era ipotizzabile che l’allontanamento comportasse una lesione del diritto al rispetto dellavita privata o familiare. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Il ricorso è articolato in tre mezzi: I) Con il primo motivo si denuncia la mancata audizione della ricorrente, in assenza di videoregistrazione del colloquio tenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] e, nonostante, la formale richiesta avanzata, deducendo la mancanza di motivazione. II) Con il secondo motivo si denuncia l’omesso accertamento della situazione socio/politica attuale nel Paese di origine e la mancanza di motivazione. III) Con il terzo motivo si denuncia il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e la mancata valutazione di circostanze rilevanti dedotte in merito alla domanda di protezione umanitaria, senza svolgere la comparazione tra la condizione in Italia e quella possibile nel Paese di origine. 3.-I primi due motivi sono inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi propria del rigetto, focalizzato sulla natura reiterata della domanda di protezione, e non la censurano. 4.- Il terzo motivo è inammissibile perché il Tribun ale ha accertato che l’inserimento socio/lavorativo in Italia non è stato né dedotto, né provato dal ricorrente, in quanto la documentazione prodotta a sostegno della domanda di protezione umanitaria era risalente nel tempo e perché non è stato dimostrato il conseguimento di forme di autonomia economica o abitativa o di quanto altro potenzialmente sintomatico di un proficuo inserimento sociale in Italia; di contro, la censura è svolta in modo del tutto generico e con inosservanza dell’onere di specificità ex art.366 cod.proc.civ. In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancat a "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 28184/2020): nel caso in esame, quanto dedotto in merito all’inserimento sociale non solo non è riferito in maniera circostanziata, ma nemmeno è dato evincere se, quando ed in che termini ciò sia stato sottoposto al giudice di primo grado. Non è indicato, pertanto, alcun fatto decisivo e controverso, tempestivamente dedotto, di cui sia stato omesso l’esame. 5.-In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; -Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto
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