CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 47020/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Caltanisset:a visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso il decreto di conva ida di sequestro preventivo disposto in via d'urgenza e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta in data il settembre 2020, il Tribunale di Caltanissetta disponeva limitarsi il vincolo cautelare con riferimento al sequestro per equivalente alle somme indicate nel capD 24) dell'incolpazione provvisoria ascritta alla Caci, indagata in relazione al delitto di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, nel resto confermando il provvedi -lento impugnato. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per il tramite del difens)re di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Premette la ricorrente che, prima del deposito dell'istanza di riesame, era già stata fissata udienza avanti al Tribunale in data 8 ottobre 2020 in relazione all'impugnazione promossa da altri coindagati avverso il medesimo provvedimento, e il pubblico ministero aveva disposto la trasmissione degli atti in data 2 ottobre 2020; con rifermento all'istanza successivamente presentata dalla Caci, il pubblico ministero, con nota del 5 ottobre 2020, segnalava che gli atti si trovavano già nella disponibilità del Tribunale a far data dal 2 ottobre 2020. Ciò posto, ad avviso della ricorrente il dies a quo rilevante ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. deve individuarsi in quello in cui il Tribunale è venuto in possesso cegli alti, e, quindi, il 2 ottobre 2020, con la conseguenza che la decisione, essendo intenenuta il 15 ottobre, sarebbe tardiva, perché stata emessa dopo la scadenza del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento impugnato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per motivizione apparente in relazione all'inosservanza del principio del ne bis in idem. Assi. me la ricorrente che, in relazione ai medesimi indagati e ai medesimi fatti, il pubblico ministero, in data 8 luglio 2020, aveva emesso un primo decreto ci seq.iest-c preventivo d'urgenza, convalidato dal G.i.p. il 15 luglio 2020; rispetto a tale primo sequestro, alla data dell'Il settembre 2020, quando è stato emesso il decrezo dai G.i.p., ancora pendeva il procedimento di impugnazione instauratosi innanzi al medesimo Tribunale cautelare. In relazione a tale doglianza, il Tribunale 21\d -ebbe reso una motivazione meramente apparente e quindi da considerarsi orness a. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge per oilessa motivazione con riguardo a uno dei punti dedotti con il quinto motivo dell btanza di riesame, con cui si eccepiva che il sequestro diretto operato nei confronti della Imperial costruzioni s.r.l. abbia interessato anche la somma di 25.000 euro, accreditata il 3 giugno 2020 sul conto corrente della società a titclo di finanziamento agevolato, somma non ricollegabile agli illeciti contestati alla Caci e, quindi, non rientrante nella nozione di profitto del reato. La risposta forn ta dal Tribunale, il quale ha affermato che la doglianza attiene alle modalità ese2utive del sequestro, si porrebbe in contrasto con i principi affermati da Cass., Sez. III, n. 30414 del 10/07/2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per i motivi di seguiti indicati. 2. Il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è inammissibile perché proposto da un sogge:to non legittimato, non essendo stata rilasciata al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], la procura speciale. 3. Occorre richiamare, a tal proposito, la costante affermazione di questa Corte (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 4649 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, SEZ. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui per i soggetti portalori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'ar:. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilviente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente cliAinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in c Jantc assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avencb solc necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato: al pari dei soggetti indicati dall'art. 10:1 cod. proc. pen.Agli è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraversc il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel pllicessc civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestrc preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, G.T. Auto, Rv. 271722; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Fazzar, , Rv. 273505). 4. Quanto ai criteri distintivi tra nomina difensiva e procura speciale, la differenza tra le due figure giuridiche risiede nel fatto che la nomina del difensore prevede formalità che riguardano il momento della presentazione (art. ¶)l cod. proc. pen.), ma nulla è sancito dalla legge quanto al contenuto; si tratta pe -ciò di semplice negozio unilaterale di investitura, per il difensore, del potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia (v. SS.UU. n. 35402 del 09/07/2003) e per l'esercizio di :utti e solo dei poteri propri del difensore in quanto tale, quale ad esempio, il potere di impugnazione, che è previsto dall'art. 571, comma 3 cod. proc. pen. in olDo al difensore, con titolarità diversa e disgiunta da quella dell'imputato o del suc procuratore speciale. La procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., invece, altro non è che un mandato con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professiorale in favore della parte, opera che consiste nella rappresentanza nel compimelto di determinati atti di cui è titolare in proprio il conferente la procura stessa, in relazione a un determinato procedimento, tanto che, salvo manifestazione di volontà diversa, essa non è estensibile a più gradi del processo, come invece lo è la nomina del difensore. Non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali al fine di stabil re i reale contenuto di un atto, la nomina difensiva ben può valere anche come procura speciale, ma solo a condizione che contenga tutti gli elementi integrativi della procura speciale richiesta dall'art. 100 cod. proc. pen., cioè il conferime -ito di poteri in ordine alla specifica procedura introdotta. 5. Nella vicenda in esame, come risulta dall'atto in calce alla richiesta di riesame, con riferimento "al decreto di convalida del sequestro disposto n via d'urgenza dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, emesso il 11.09.2020, notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]", la ricorrente ha nominato "l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Gela miei difensori ch fidicia e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] mio procuratore speciale, con ogni facoltà prevista dalla legge, ivi compresa quella di richiedere il giudizio abbreviato, con o senza condizioni, l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., concordare in appello". Orbene, con l'atto in questione è stata conferita procura speciale solo in relazione alla presentazione della richiesta di riesame, espressamente e puntualmente indicata, senza alcun riferimento al ricorso per cassazione avversc il provvedimento di rigetto da parte del Tribunale del riesame; la locuzione "con ogni facoltà prevista dalla legge", oltre che essere un'affermazione cenerica - il che urta contro la natura "speciale" della procura, che, come detto, deve puntualmente indicare l'atto e la procedura per il quale è conferita, è chiaramente riferita alla veste di indagata, come risulta dalla specificazione dei poteri, a dire la possibilità di richiedere il rito abbreviato e l'applicazione della pena ex art.444 c.p.p. e di concordare la pena in appello. 6. Il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] in proprio è parimenti inammissibile per carenza di interesse, in quanto il denaro sequestrato è di proprietà della società: la sola che, in caso di eliminazione del vincolo reale, avrebbe dirilt) alla restituzione del bene. 7. A tal proposito, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui nel caso in cui non sia titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, l'indagato è legittimato a presentare i- chiesta dr riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attua e alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato t ptzzatc dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quellc alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3„ n, .:5072 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 300C3 del 08/04/2016, dep. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336). Neppure è ipotizzabile che l'interesse del ricorrente, nella veste di indgato, possa essere sostenuto sulla base delle ripercussioni derivanti dall'eve -ituale affermazione, in sede di impugnazione cautelare, del fumus commissi giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizic di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132). 8. Si osserva, in ogni caso, che, nel merito, i motivi risultano corri Anque inammissibili perché manifestamente infondati.9. Quanto al primo motivo, la ricorrente, infatti, non si confronta con il principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, inizialmente affermato in tema di misure cautelari personali (ex multis, cfr. Sez. 6, Sente -iza n. 34802 del 01/07/2008, dep. 08/09/2008, Tairi, Rv. 241378; Sez. 6, Sente -iza n. 2895 del 06/12/2002, dep. 21/01/2003, Papa, Rv. 223558) ma poi estesa, per evidente identità di ratio, alle misure cautelari reali (Sez. 3, n. 319E3 del 14/09/2020, dep. 13/11/2020, Regina, Rv. 280025), in forza del quale il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta cli riesame decorre dalla ricezione di tutti gli atti, e non solo di parte di essi, presenti?ti dal pubblico ministero a sostegno della propria richiesta, sicché, nel caso di rlisura disposta nei confronti di più soggetti, la ricezione degli atti relativi ai primi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concernenti altri coindagati che abbiano formulato analoga richiesta in tempi successivi, non 1! utile a far decorrere il predetto termine, il cui dies a quo va fissato nel momento in cui il tribunale riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, q Janto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confn:nti di quest'ultimo siano già in suo possesso. Tale conclusione, del resto, è pienamente coerente con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche delle Sezioni Unite, in tema di individuazione del momento di decorrenza del termine perentorio di dieci giorni per la decisione sull'istanza di riesame in materia reale nel caso di trasmissione frazbnata degli atti al collegio cautelare. Si è affermato, infatti, che il termine perentorio di diec i giorni decorre dal momento in cui la trasmissione degli atti può ritenersi co T 'Dieta, sia perché è sulla piattaforma cognitiva sulla base della quale fu emesso il provvedimento impugnato che deve potersi esercitare anche la cognizione del decidente, investito della richiesta di riesame; sia perché "la possibilità per il tribunale di disporre eventuali integrazioni degli atti, nei limiti derivanti dal 'effettc devolutivo dell'impugnazione, rappresenta il logico corollario Cella non perentorietà del termine di trasmissione degli atti" (cosi, in particolare, Sez U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255582-01, in motivazione p. 17; il principic è stato ribadito da Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566-01, e da Sez. 3, n. 36814 del 21/06/2017, Orefice, Rv. 270954-01). Di conseguenza, nel caso di provvedimento applicativo di misura cautelare reale nei confronti di più soggetti, il termine ex art. 309, comma 9, cod. Droc pen. decorre dal momento in cui il tribunale riceve gli atti specificamente ngLardanti l'istante o, comunque, ha notizia che sono in suo possesso tutti gli atti indispensabili al riesame nei confronti del medesimo.10. Nel caso in esame, è pacifico che il Tribunale abbia avuto notizia deqli atti relativi al riesame proposto dalla Caci in data 5 ottobre 2020, ancorché foss.ero in possesso del Tribunale, con riferimento ad altri coindagati, sin dal 2 ottobre 2020, sicché la decisione, intervenuta il 15 ottobre 2020, è stata deposita nel ri.q)ettc del termine di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in relazione all'a -t. 309, comma 10, cod. proc. pen. 11. Quanto al secondo motivo, va premesso che il decreto disposto dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta 1'11 settembre 2020 è stato preceduto dal icretc di sequestro preventivo emesso - per le medesime ipotesi di reato e nei confronti dei medesimi indagati - da quello stesso ufficio il 15 luglio 2020, poi annull.:ito l'8 settembre 2020 dal Tribunale cautelare di Caltanissetta per difetto di :aux noma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozio -ie del vincolo cautelare. 12. Ciò posto, la ricorrente, nel riproporre l'eccezione ad oggetto l'asserita violazione del ne bis In idem cautelare, non si confronta con l'orientamento d questa Corte di legittimità, a cui si è espressamente appellato il Tribunale C2 ui:elare e che il Collegio condivide, secondo cui è legittima l'emissione :li un provvedimento di sequestro preventivo, dopo che un primo analogc provvedimento sia stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l'uno dall'altro, purché la revoca intervenuta in sede di riesa.-re o di appello sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussisten2:a del fumus delicti (Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014, dep. 09/07/2014, Rv, 259944). In altri termini, la preclusione processuale determinata dal cosiodettc "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un eflettivc apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che defin scanc l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, dep. 06/12/2010, Rv. 248804; Sez. 4, n. 42i 3 del 28/11/2008, dep. 29/01/2009, Rv. 242502), come, appunto, è avvenuto ri€ casc in esame. 13. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della caua di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicAa in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al