Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06075/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare perchè -l'inutilizzabilità eccepita con il primo motivo risulta genericamente addotta perché non viene precisata l'incidenza da ascrivere agli atti che la riguardano- le sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] e le spontanee dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - rispetto al complessivo compendio probatorio posto a fondamento della decisione (puntualmente sintetizzato, nella sua compiuta varietà di fonti, alla pagina 1 della sentenza impugnata); -la riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nuovamente sollecitata con il secondo motivo l risulta immediatamente smentita dalla compiuta e lineare argomentazione con la quale, viene dato dato atto della peculiare realtà organizzativa sottesa alla continuativa attività di spaccio correlata alle cessione contestate, riscontro sintomatico di una non indifferente capacità di approvvigionamento e di successivo rifornimento del mercato locale, elementi senza incongruenza logiche ritenuti incompatibili con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa; - è manifestamente infondato l'asserito travisamento prospettato con il terzo motivo quanto al dato della carcerazione del ricorrente negli anni 2017 e 2018, considerato dalla Corte del merito e superato con considerazioni prive di incongruenze logiche rilevabili in sede di legittimità ( si veda pagina 7, ultimo capoverso), che il ricorso del resto trascura di criticare con la dovuta specificità; - è altrettanto manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, atteso che la lettura delle due sentenze di merito, nel loro complessivo portato, da adeguato e incensurabile conto delle indicazioni argomentative legate al giudizio di pericolosità ascritto al ricorrente e sottese alla decisione inerente la disposta espulsione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e te [OSCURATO:PERSONA] iscuolo D [OSCURATO:PERSONA] -1 l'ER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare perchè -l'inutilizzabilità eccepita con il primo motivo risulta genericamente addotta perché non viene precisata l'incidenza da ascrivere agli atti che la riguardano- le sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] e le spontanee dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - rispetto al complessivo compendio probatorio posto a fondamento della decisione (puntualmente sintetizzato, nella sua compiuta varietà di fonti, alla pagina 1 della sentenza impugnata); -la riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nuovamente sollecitata con il secondo motivo l risulta immediatamente smentita dalla compiuta e lineare argomentazione con la quale, viene dato dato atto della peculiare realtà organizzativa sottesa alla continuativa attività di spaccio correlata alle cessione contestate, riscontro sintomatico di una non indifferente capacità di approvvigionamento e di successivo rifornimento del mercato locale, elementi senza incongruenza logiche ritenuti incompatibili con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa; - è manifestamente infondato l'asserito travisamento prospettato con il terzo motivo quanto al dato della carcerazione del ricorrente negli anni 2017 e 2018, considerato dalla Corte del merito e superato con considerazioni prive di incongruenze logiche rilevabili in sede di legittimità ( si veda pagina 7, ultimo capoverso), che il ricorso del resto trascura di criticare con la dovuta specificità; - è altrettanto manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, atteso che la lettura delle due sentenze di merito, nel loro complessivo portato, da adeguato e incensurabile conto delle indicazioni argomentative legate al giudizio di pericolosità ascritto al ricorrente e sottese alla decisione inerente la disposta espulsione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e te [OSCURATO:PERSONA] iscuolo D [OSCURATO:PERSONA] -1 l'ER
Sentenza Cassazione n. 06075/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris