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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15188/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35735/25 Ritenuto che con sentenza del 6 giugno 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 ottobre 2021, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla circostanza aggravante di cui al capo D), ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro, mesi nove di reclusione ed euro 21.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R n. 309 del 1990, commessi in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Roma e altrove, nell'aprile-maggio 2010 (capo B); artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA], il 3 giugno 2010 (capo C); 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 3 giugno 2010 (capo D), unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorrente, per tramite del difensore munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e che consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà della parte e, quindi, a colpa del ricorrente, Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35735/25 Ritenuto che con sentenza del 6 giugno 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 ottobre 2021, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla circostanza aggravante di cui al capo D), ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro, mesi nove di reclusione ed euro 21.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R n. 309 del 1990, commessi in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Roma e altrove, nell'aprile-maggio 2010 (capo B); artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA], il 3 giugno 2010 (capo C); 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 3 giugno 2010 (capo D), unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorrente, per tramite del difensore munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e che consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà della parte e, quindi, a colpa del ricorrente, Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichi P.Q.M
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