CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47264/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il 1 agosto 1986 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Trieste in data 12/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Pordenone, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi nove di reclusione ed euro 90,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto: a) la contraddittorietà della motivazione e il travisamento delle prove; b) il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze relative al giudizio di responsabilità del prevenuto per l'addebito ascrittogli reiterano i rilievi già sottoposti al vaglio della Corte territoriale e disattesi con un esaustivo apparato argomentativo con il quale la difesa non si rapporta criticamente. Invero, i giudici d'appello hanno dato conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame sia con riguardo alla conclusione del contratto di vendita dei teli da mare sia alla certa identificazione dell'acquirente nel prevenuto. Hanno in proposito sottolineato che, al riconoscimento de visu effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'accesso in compagnia dei CC presso il magazzino di consegna della merce, si accompagnano ulteriori elementi di spiccata capacità dimostrativa quali l'ulteriore positivo riconoscimento dei due trasportatori Pagano e Saggese, l'indicazione da parte dell'acquirente dei propri dati per l'intestazione della fattura, il rilascio di assegni a pagamento della merce in prima battuta tratti dal conto corrente del fratello del ricorrente, successivamente dal conto personale del prevenuto, privo di sufficienti fondi. Trattasi di elementi che, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, appaiono univocamente convergenti nell'indicare l'imputato quale responsabile della truffa contrattuale in contestazione. 3.1 Né presta il fianco a censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata a tal fine evidenziato il grave danno causato alla società venditrice e la spiccata intensità del dolo, che si desume dalla programmazione dell'illecito, a fronte dell'insussistenza di specifici indici di segno positivo. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] ie [OSCURATO:PERSONA] penali DEPOSITA A [OSCURATO:PERSONA] I 29