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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05897/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28899/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 972/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 31/05/2017 R.G.N. 1959/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Personale scuola – anzianità di servizio –ricorso tardivo R.G.N. 28899/2017 Pag.Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 972/2017, pronunciava sull’impugnazione principale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Puglia e su quella incidentale di [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del Tribunale di Trani che aveva accolto il ricorso del Tarantini, docente (così in sentenza), e dichiarato che il rapporto di lavoro tra il predetto e il Miur doveva essere considerato a tempo indeterminato fino all’intervenuta stabilizzazione, con ogni effetto giuridico ed economico compresa la riammissione in servizio; in accoglimento dell’impugnazione del Miur ed in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani, confermata la statuizione di illegittimità dei contratti a termine intercorsi inter partes, rigettava la domanda di conversione del rapporto e di riammissione in servizio nonché quella di risarcimento del danno (per essere stato il Tarantini stabilizzato nel 2014); in accoglimento dell’impugnazione incidentale del Tarantini, dichiarava il suo diritto alla ricostruzione della carriera ab origine (pur dopo l ’ intervenuta immissione in ruolo) e condannava il MIUR al pagamento in favore del medesimo delle differenze retributive maturate per effetto di tale ricostruzione dal quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo, oltre accessori di legge;

2. per la cassazione della sentenza hannoproposto ricorso il Miur e l’[OSCURATO:PERSONA] affidato ad un motivo;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. con l’unico motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione degli artt. 485 e 569 d.lgs. 16/4/1994 n. 297, violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE», sostenendo che ha errato il giudice di merito nell’applicare alla fattispecie i medesimi principi affermati da questa Corte in relazione alla differente questione della progressione stipendiale in corso di rapporto a termine; osserva che la clausola europea lascia un cospicuo margine di discrezionalitàin capo agli Stati membri e consente espressamente deroghe per ragioni o motivazioni oggettive, che non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento, poiché tutti i supplenti assunti ottengono la ricostruzione secondo i medesimi coefficienti e che la norma non poteva essere disapplicata dalla Corte d’appello, tanto più che l’Istituto della ricostruzione della carriera costituisce «un privilegio storico del personale scolastico»; rileva che la periodica stabilizzazione del personale già titolare in passato di contratti a termine avviene con l’applicazione di uniformi criteri di riconoscimento dei servizi pre- R.G.N. 28899/2017 Pag.ruolo a fini giuridici ed economici ed assume che ciò determina l’infondatezza della pretesa attorea; deduce che, nell o specifico, in applicazione del d.lgs. n. 297/1994 gran parte dell’anzianità di servizio pregressa della controparte è già stata riconosciuta ai fini del calcolo del nuovo inquadramento in qualità di lavoratore immesso nei ruoli del Ministero;

2. è fondata l’eccezione formulata dal controricorrente di inammissibil ità del ricorso per tardività; non risulta osservato il termine breve per l’impugnazione della sentenza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 326 cod. proc. civ.; come questa Corte ha più volte affermato - cfr. ex plurimis Cass., Sez.

Un., n. 6983/2005 - l ’ inammissibilità dell ’ impugnazione derivante dall ’ inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile e rilevabile d’ufficio; nella specie, la notificazione della sentenza, come risulta dalla copia ritualmente prodotta dal controricorrente, è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di Bari, su richiesta degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (procuratori di [OSCURATO:PERSONA]) al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ed all’[OSCURATO:PERSONA] per la Puglia presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Bari (via Melo da Bari, n. 97), mediante consegna a mani dell ’ impiegato incaricato di ricevere le notificazioni, in data 11 luglio 2017 (si vedanoi timbri di consegna a ciascuno degli indicati destinatari con appostele firm e dell ’ ufficiale notificante); la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata solo in data 30 novembre 2017 (si veda l’attestazione della richiesta di raccomandata a firma dell’Avvocato dello Stato), e quindi oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.;

3. il ricorso è, dunque, tardivo perché la sentenza impugnata era ormai passata in giudicato e pertanto ne va dichiarata l’inammissibilità, con logico assorbimento di ogni altra questione;

4. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

5. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di R.G.N. 28899/2017 Pag.legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, con attribuzione agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28899/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 972/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 31/05/2017 R.G.N. 1959/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Personale scuola – anzianità di servizio –ricorso tardivo R.G.N. 28899/2017 Pag.Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 972/2017, pronunciava sull’impugnazione principale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Puglia e su quella incidentale di [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del Tribunale di Trani che aveva accolto il ricorso del Tarantini, docente (così in sentenza), e dichiarato che il rapporto di lavoro tra il predetto e il Miur doveva essere considerato a tempo indeterminato fino all’intervenuta stabilizzazione, con ogni effetto giuridico ed economico compresa la riammissione in servizio; in accoglimento dell’impugnazione del Miur ed in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani, confermata la statuizione di illegittimità dei contratti a termine intercorsi inter partes, rigettava la domanda di conversione del rapporto e di riammissione in servizio nonché quella di risarcimento del danno (per essere stato il Tarantini stabilizzato nel 2014); in accoglimento dell’impugnazione incidentale del Tarantini, dichiarava il suo diritto alla ricostruzione della carriera ab origine (pur dopo l ’ intervenuta immissione in ruolo) e condannava il MIUR al pagamento in favore del medesimo delle differenze retributive maturate per effetto di tale ricostruzione dal quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo, oltre accessori di legge; 2. per la cassazione della sentenza hannoproposto ricorso il Miur e l’[OSCURATO:PERSONA] affidato ad un motivo; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. con l’unico motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione degli artt. 485 e 569 d.lgs. 16/4/1994 n. 297, violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE», sostenendo che ha errato il giudice di merito nell’applicare alla fattispecie i medesimi principi affermati da questa Corte in relazione alla differente questione della progressione stipendiale in corso di rapporto a termine; osserva che la clausola europea lascia un cospicuo margine di discrezionalitàin capo agli Stati membri e consente espressamente deroghe per ragioni o motivazioni oggettive, che non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento, poiché tutti i supplenti assunti ottengono la ricostruzione secondo i medesimi coefficienti e che la norma non poteva essere disapplicata dalla Corte d’appello, tanto più che l’Istituto della ricostruzione della carriera costituisce «un privilegio storico del personale scolastico»; rileva che la periodica stabilizzazione del personale già titolare in passato di contratti a termine avviene con l’applicazione di uniformi criteri di riconoscimento dei servizi pre- R.G.N. 28899/2017 Pag.ruolo a fini giuridici ed economici ed assume che ciò determina l’infondatezza della pretesa attorea; deduce che, nell o specifico, in applicazione del d.lgs. n. 297/1994 gran parte dell’anzianità di servizio pregressa della controparte è già stata riconosciuta ai fini del calcolo del nuovo inquadramento in qualità di lavoratore immesso nei ruoli del Ministero; 2. è fondata l’eccezione formulata dal controricorrente di inammissibil ità del ricorso per tardività; non risulta osservato il termine breve per l’impugnazione della sentenza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 326 cod. proc. civ.; come questa Corte ha più volte affermato - cfr. ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 6983/2005 - l ’ inammissibilità dell ’ impugnazione derivante dall ’ inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile e rilevabile d’ufficio; nella specie, la notificazione della sentenza, come risulta dalla copia ritualmente prodotta dal controricorrente, è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di Bari, su richiesta degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (procuratori di [OSCURATO:PERSONA]) al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ed all’[OSCURATO:PERSONA] per la Puglia presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Bari (via Melo da Bari, n. 97), mediante consegna a mani dell ’ impiegato incaricato di ricevere le notificazioni, in data 11 luglio 2017 (si vedanoi timbri di consegna a ciascuno degli indicati destinatari con appostele firm e dell ’ ufficiale notificante); la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata solo in data 30 novembre 2017 (si veda l’attestazione della richiesta di raccomandata a firma dell’Avvocato dello Stato), e quindi oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.; 3. il ricorso è, dunque, tardivo perché la sentenza impugnata era ormai passata in giudicato e pertanto ne va dichiarata l’inammissibilità, con logico assorbimento di ogni altra questione; 4. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 5. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di R.G.N. 28899/2017 Pag.legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, con attribuzione agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05897/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris