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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30906/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Noia il 24 gennaio 2025, ha rideterminato in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 11.555 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Castello di Cisterna il 10 settembre 2024.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo, invero in termini generici, di profili di censura già adeguatamente vagliati e superati; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha valorizzato le modalità e le circostanze del fatto, con particolare riguardo al quantitativo di stupefacente rinvenuto, pari a 50 dosi di cocaina/crack (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.M1.-t"' [OSCURATO:PERSONA] Sezione1 2 AGO 2026 il [OSCURATO:PERSONA] o Dott. ndrea in!

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Noia il 24 gennaio 2025, ha rideterminato in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 11.555 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Castello di Cisterna il 10 settembre 2024. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo, invero in termini generici, di profili di censura già adeguatamente vagliati e superati; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha valorizzato le modalità e le circostanze del fatto, con particolare riguardo al quantitativo di stupefacente rinvenuto, pari a 50 dosi di cocaina/crack (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M1.-t"' [OSCURATO:PERSONA] Sezione1 2 AGO 2026 il [OSCURATO:PERSONA] o Dott. ndrea in!
Sentenza Cassazione n. 30906/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris