CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/20202020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità di tutti í ricorsi; uditi i difensori E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del, ricorso; E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] \del toro di BRINDISI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare della stessa città, riduceva a [OSCURATO:PERSONA] la pena a nove anni, venti giorni di reclusione ed euro 1.784.000,00 di multa e ad [OSCURATO:PERSONA] a sette anni, otto mesi, venti giorni di reclusione ed euro 1.584.000,00 di multa, sostituiva a [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con quella temporanea, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in stato di interdizione legale durante la durata della pena, confermando nel resto la citata sentenza, da loro impugnata; la sentenza era integralmente confermata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito il corposo materiale probatorio - costituito da attività d'intercettazione, servizi di osservazione e pedinannento (anche mediante sistema di localizzazione gps), rintraccio di numerosissimi migranti e ascolto di alcuni di costoro, arresti in flagranza di reato - dava contezza dell'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento illegale dell'immigrazione, operante tra l'Italia e i paesi di oltre Adriatico. Venivano in primo luogo in rilievo le figure di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, in costante contatto con soggetti dimoranti in Grecia e Albania incaricati del reclutamento dei migranti da trasportare in Italia, si occupavano dell'organizzazione di detti trasporti, reperendo le imbarcazioni e individuando gli scafisti, predisponendo nell'imminenza dell'approdo dei migranti le attività di vigilanza degli ormeggi per eludere i controlli delle forze di polizia, ricevevano i proventi di quell'illecito traffico umano, destinandone una quota alla remunerazione dei complici. Le due sentenze ritenevano altresì coinvolto nell'organizzazione criminale [OSCURATO:PERSONA], figlio di Antonio, siccome autore di numerosi reati-fine uno dei quali, contestato al capo B), commesso in concorso, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale confermava la congruità della pena inflitta a ciascuno dal giudice di primo grado, confermando inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto e con il ministero del comune difensore di fiducia, deducendo un unico, articolato motivo.Prospettano, alternativamente, violazione di legge e vizio di motivazione in primo luogo con riferimento alla fattispecie di cui all'art.416 cod. pen. Lamenta la difesa che il tema devoluto con l'atto di appello era molto più complesso rispetto a quello su cui si è pronunciata la Corte territoriale, liquidato rinviando per relationem alla motivazione del giudice di primo grado che, a sua volta - con operazione contraddittoria - aveva attinto il proprio convincimento tanto dalla motivazione dell'ordinanza cautelare (che, però, aveva escluso la sussistenza della fattispecie associativa), quanto dall'ordinanza del Tribunale del riesame (che, invece, l'aveva ritenuta sussistente). E' mancato un confronto approfondito con le doglianze difensive che, già in sede di appello, avevano lamentato come in nessun passaggio della parte motiva della sentenza di primo grado si chiarisse in dettaglio quale fosse la struttura organizzativa dell'associazione, il ruolo ovvero i compiti assegnati a ciascuno dei presunti sodali, sicché i fatti avrebbero potuto inquadrarsi nella diversa ipotesi del concorso di più persone nella commissione di reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nessuna risposta è stata inoltre fornita ai rilievi difensivi circa la mancata identificazione dei due [OSCURATO:PERSONA] come coloro che conversavano e a. utilizzavano le utenze telefoniche sottoposteTintercettazione, mentre è apparente la motivazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza dell'aggravante della transnazionalità, che si è limitata a far rinvio alle intercettazioni richiamate dalla sentenza di primo grado; e ciò nonostante specifici rilievi difensivi che avevano ripercorso il contenuto delle conversazioni intercettate e che ne avevano contestato la significatività, tanto in ordine al coinvolgimento degli imputati nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quanto in una organizzazione finalizzata a tale favoreggiamento. Del pari insoddisfacente la risposta sulla qualificazione come furto della condotta di asportazione dell'apparecchio gps contestata al capo F), poiché la Corte d'appello si è riportata a una stringatissima e anodina locuzione, senza adeguatamente replicare agli specifici rilievi contenuti negli appelli. Illogica, infine, è l'identica motivazione sulla cui base il giudice di appello ha ribadito il diniego dell'esclusione della operatività della recidiva e delle circostanze attenuanti generiche per i due ricorrenti, a fronte di posizioni giuridiche differenti.3. Propone altresì ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza e illogica valutazione dei canoni normativi in tema di prova indiziaria, con particolare riferimento alla condotta di concorso nel reato sub B). L'affermazione di responsabilità è stata emessa sulla base di indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, di più, sulla base di una motivazione per relationem priva di un reale vaglio critico, poiché la Corte territoriale - lungi dall'enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le censure contenute negli appelli - si è limitata a condividere le motivazioni della sentenza di primo grado; e ciò nonostante articolati rilievi tanto sulla identificazione dell'imputato nella persona che colloquiava nella telefonata posta a base dell'affermazione di responsabilità, quanto sul reale significato di detta conversazione, infine sull'elemento psicologico, emergendo invece dagli atti la prova che l'intenzione dello stesso fosse unicamente quella di portare l'imbarcazione in una piccola isola greca, per disporne personalmente, senza pagare le spese portuali. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle aggravanti dell'art. 12, comma 3 e 3-ter, D. Lgs. n. 286/98. Non vi sono elementi di prova dai quali inferire l'esistenza di un profitto, anche indiretto, richiesto dalla norma e, comunque, della consapevolezza dell'uso dell'imbarcazione da parte degli altri coimputati per scopi illeciti; di tanto è conferma nell'avvenuta esclusione, nei riguardi del ricorrente, dell'aggravante della transazionalità con motivazione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolo marginale e, pertanto, deve ritenersi che egli non fosse a conoscenza della destinazione futura del proprio mezzo di navigazione e delle intenzioni illecite altrui. 4. Ricorre per cassazione, infine, [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi. 4.1. Con il primo e il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per tutti i capi per i quali vi è condanna e, segnatamente, le imputazioni sub A), D), E), G) ed H). L'obbligo di motivazione nel caso di specie non è stato soddisfatto poiché la corte territoriale si è limitata a replicare la motivazione di condanna riportando gran parte degli stralci della motivazione del giudice di primo grado, senza rispondere puntualmente a ciascuna delle contestazioni mosse dalla difesa con l'atto di appello e con i motivi aggiunti, del tutto negletti. La sentenza, con riferimento al reato associativo, non ha in nessun passaggio della sentenza chiarito sulla scorta di quali elementi sia ritenuta la sussistenza di un'associazione criminale piuttosto che il concorso di più persone nella commissione di reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Analogamente, con riferimento alle singole condotte favoreggiatrici, la sentenza di secondo grado si è limitata a rendere una stringatissima motivazione, qualificando generica la censura dell'appellante «rispetto ai passaggi delle sentenze in base ai quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] provvedevano all'organizzazione e alla pianificazione». 4.2. Con il terzo motivo è lamentata la violazione dell'art. 99 cod. pen. L'ultima condanna del ricorrente risale al 2004, per fatti commessi nel 2001, sicché è trascorso un ventennio dalla commissione dell'ultimo reato. A fronte di tale dato obiettivo, la sentenza della Corte territoriale è mancante di una verifica sugli elementi sulla scorta dei quali è possibile desumere dai fatti per cui è processo una maggiore pericolosità sociale del ricorrente, tale da giustificare l'aumento di pena per effetto della recidiva. 4.3. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante della transnazionalità. Il giudice di secondo grado, nonostante specifica contestazione sul punto, non ha preso in considerazione la segnalata cessazione, dall'agosto 2015, di ogni rapporto del ricorrente con gli ipotetici sodali. Si segnala, altresì, che gli albanesi con i quali il ricorrente avrebbe stretto alleanza sono gli stessi coimputati per i quali si è proceduto separatamente nell'ambito della stessa indagine. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, fatta eccezione di quello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo F), deducono censure manifestamente infondate e devono pertanto essere dichiarati inammissibili, come di seguito indicato riguardo alle singole posizioni. 5 K+( 2. Occorre, innanzitutto, premettere alcune osservazioni sul metodo di analisi della sentenza impugnata. Tale sentenza va, infatti, considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado, cosicché ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza - concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). E' appena il caso di ricordare che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107). 3. Alla luce di tali coordinate, sono manifestamente infondate tutte le doglianze svolte nei ricorsi (con l'eccezione di quella relativa al capo F), di cui si dirà meglio appresso), poiché sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice di appello, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Con riferimento ai suindicati profili, dunque, i ricorsi non sono volti a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu oculi percepibili, bensì a ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. 4. In particolare è manifestamente infondata la censura, svolta da tutti i difensori, inerente l'assenza di motivazione autonoma da parte della Corte territoriale che - si afferma - a fronte di specifiche doglianze difensive tanto sulla esistenza della fattispecie associativa, quanto sui singoli reati fine e sulle aggravanti, si sarebbe limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado, a sua volta ricalcante ora l'ordinanza applicativa di misura cautelare del Gip, ora quella del Tribunale del riesame. In tal senso deve rilevarsi come, a fronte della completa ed esaustiva ricostruzione, in punto di fatto, compiuta dal giudice di primo grado (sebbene con una tecnica redazionale che - nel riportare ampi stralci della richiesta di misura cautelare del pubblico ministero, dell'ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indagini preliminari, infine dell'ordinanza del Tribunale del riesame nelle parti in cui ha differito da quest'ultimo - ha finito per appesantire il percorso motivazionale), la Corte di appello non si sia limitata a una mera trasposizione dei medesimi argomenti, bensì ha proceduto a un articolato raffronto tra la detta motivazione e le doglianze specificamente sollevate dai singoli imputati. La Corte di appello, invero, dopo avere dato atto (alle pag. 2 e 3 della sentenza) della modalità dell'incedere motivazionale del primo giudice (il quale ha effettivamente preso le mosse dalle risultanze investigative indicate nella richiesta di misura cautelare, per poi richiamare la valutazione fatta ora dal Gip, ora dal Tribunale del riesame), ha chiarito (alle pag. 4 e 5) come questi avesse sì trasfuso tutto il materiale investigativo a disposizione, ma avesse altresì dimostrato di averlo valutato, esplicitando il percorso logico-giuridico sotteso all'affermazione di responsabilità e, con particolare riferimento al tema della esistenza dell'associazione contestata al capo A), indicando i motivi che lo avevano indotto, nell'alternativa Gip/ Tribunale del riesame, a far proprie le argomentazioni di quest'ultimo. La Corte territoriale - come più dettagliatamente si vedrà appresso in occasione dello scrutinio dei singoli motivi di ricorso - ha poi affrontato ciascuna delle doglianze degli appellanti, superandole attraverso argomentazioni talora sintetiche, ma senz'altro esaustive siccome ancorate alle risultanze di prova e logicamente stringenti, che dunque non presentano i vizi lamentati nei ricorsi, ponendosi nel solco dell'insegnamento di legittimità secondo cui «è legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice» (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, dep. 2014, Bruno e altri, Rv. 25992901). La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è, infatti, da considerare legittima quando, come nel caso che ci occupa: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 26183901). Sicché, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di appello ha compiuto un vaglio critico suo proprio, fornendo motivazione adeguata, tale da escludere, per le ragioni che si andranno di volta in volta a illustrare, le denunciate carenze e contraddittorietà argomentative. 5. Passando all'esame nel merito dei ricorsi proposti dagli imputati sulla base delle richiamate coordinate, occorre prendere le mosse in primo luogo dalle doglianze comuni e, tra queste, quelle sollevate da Antonio e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] - secondo prospettazioni in gran parte sovrapponibili - in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si tratta di motivi inammissibili, siccome del tutto privi della necessaria specificità. In particolare i ricorrenti lamentano una generica violazione di legge per escludere la sussistenza dell'associazione per delinquere di cui all'art.416 cod. pen. richiamando, come già avvenuto nell'atto di appello, le motivazioni del Giudice per le indagini preliminari che aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza con riferimento a tale fattispecie criminosa, lamentando l'assenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (necessaria predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti con la consapevolezza dei singoli associati di farne parte per l'attuazione del programma criminale comune), senza però indicare le ragioni di fatto o di diritto per cui non si condivide la valutazione effettuata nella sentenza impugnata (Sez. III, n. 12727 del 21/02/2019) di cui, invece, si rileva la motivazione specifica e congrua rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie ora richiamati. E, difatti, la Corte territoriale, (nelle p. 4 e s.) ha mostrato di fare propri gli elementi valorizzati dal primo giudice (e, prima ancora, dal Tribunale del riesame) per ritenere sussistente la societas sceleris rispetto alla semplice ipotesi di concorso nel reato, non mancando di evidenziare, con motivazione autonoma (p. 7, 9 e 11), elementi obiettivi sulla scorta dei quali ha inferito la prova di una programmazione indefinita di delitti, sia pure concernenti lo stesso tipo di illecito, insieme alla sufficiente organizzazione, con specifica ripartizione di ruoli e dei relativi illeciti guadagni, dando conto altresì della insussistenza del lamentato anacronismo tra il periodo di operatività dell'associazione e alcune conversazioni captate, apparentemente risalenti ad epoca antecedente. Il giudice di appello ha puntualmente contrastato le doglianze difensive in ordine all'asserita assenza della cassa comune, così come dei mezzi strumentali per il perseguimento delle finalità dell'associazione, richiamando espressamente conversazioni ritenute a tal fine sintomatiche. I ricorrenti, lungi dal confrontarsi con tali argomenti, si sono limitati a dolersi della tecnica redazionale dei due giudici di merito e a ribadire la condivisibilità delle argomentazioni del giudice per le indagini preliminari, favorevoli agli assistiti. 6. Non meritano considerazione neppure le censure contenute nei ricorsi di Antonio e [OSCURATO:PERSONA] nonché in quello di [OSCURATO:PERSONA] inerenti l'aggravante di cui all'art. 4 L n. 146/2006 (oggi art.61-bis cod. pen.), ritenuta dai giudici di merito sia con riferimento al reato associativo, sia alle singole condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le difese lamentano che la motivazione fornita dalla Corte di appello sul punto sia meramente apparente, essendosi quest'ultima limitata a qualificare come corretto l'operato del Gup, richiamando alcune conversazioni da questi citate a pag. 28 della sentenza, che avevano invece costituito oggetto di articolate doglianze in appello; giusta la tesi difensiva, proprio il tenore di tali captazioni (nelle quali i due dialoganti stranieri discutevano sull'inopportunità di collaborare con gente come gli odierni imputati, siccome inaffidabili) imponesse di escludere l'esistenza di una sinergia tra gli imputati e i suddetti soggetti stranieri, partecipi dell'organizzazione criminale operante all'estero. A conforto di tale conclusione era posta in risalto l'esclusione di tale aggravante per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], frutto di un argomentare che avrebbe potuto e dovuto essere esteso anche ai ricorrenti. Il motivo è inammissibile, siccome riproduttivo del pedissequo motivo di appello, che non si confronta con l'articolata motivazione fornita dalla Corte territoriale (si vedano le p. 16 e s.) che, dopo aver richiamato la motivazione del giudice di primo grado, ha approfondito in modo autonomo la doglianza. E, infatti, prendendo le mosse dal tenore delle conversazioni captate, che ha reputato indicative dell'alterità dei gruppi organizzati transnazionali rispetto all'associazione organizzata dagli odierni ricorrenti e contestata al capo A), ha aggiunto una considerazione di ordine logico, relativa alla necessaria collaborazione tra le diverse strutture organizzative poiché i migranti, per loro stessa indicazione, entravano in contatto con il gruppo criminale di cui al presente processo solo nella fase finale del viaggio. La difesa, dunque, si limita a proporre una non consentita rilettura delle conversazioni intercettate che entrambi i giudici di merito hanno posto a fondamento dell'aggravante in parola e, segnatamente, quella tra tale Ismasl e Sakis in occasione della quale il primo confermava al secondo l'arrivo «degli italiani» [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi estranei al proprio gruppo e ritenuti non del tutto affidabili, nonché quella ulteriore in cui tale Ari, straniero non meglio identificato, nel conversare con [OSCURATO:PERSONA] dell'illecito traffico gli esseri umani, faceva espresso riferimento a «un altro gruppo», che qualificava come «grasso». Ciò che è stato ritenuto da parte della Corte territoriale - con motivazione non manifestamente illogica - confermativo di contatti degli imputati quam minime con un gruppo criminale operante all'estero, peraltro particolarmente strutturato («grasso»). Si tratta di una motivazione in linea con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità che, dopo avere chiarito il concetto di reato transnazionale ai sensi dell'art. 3 L. n. 146 del 2006 e la differenza con l'aggravante a effetto speciale prevista dall'art. 4 della stessa legge (per la cui sussistenza è necessario e sufficiente la commissione di un qualsiasi 10 I reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato), ha ulteriormente statuito che non vi sono situazioni d'incompatibilità logica tra la contestazione dell'aggravante in questione e i reati associativi «a condizione che il gruppo criminale transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere» e che, pertanto, l'aggravante «può trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presti il suo contributo alla commissione di un reato associativo, ma solo a condizione che non ricorrano elementi di "immedesimazione" fra le due strutture criminose» (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701). Quanto alla compatibilità dell'aggravante con i singoli episodi di favoreggiamento dell'immigrazione, non merita considerazione l'obiezione contenuta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che segnala che alcuni dei soggetti albanesi con i quali il ricorrente ha collaborato sono gli stessi coimputati per i quali si è proceduto separatamente nell'ambito della stessa indagine. Ciò in quanto la circostanza aggravante della transnazionalítà, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, «può applicarsi ai reati-fine consumati dai sodali di un'associazione per delinquere anche in caso d'immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale» (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2021, Ausili, Rv. 281481). 7. E' inammissibile il motivo svolto da Antonio e [OSCURATO:PERSONA], diretto a contestare la correttezza della loro identificazione quali parlatori nelle conversazioni poste a base dell'affermazione di responsabilità, perché esposto in termini del tutto generici e affidati a isolate affermazioni inidonee a disarticolare il complessivo quadro probatorio esposto in sentenza. In sostanza, i ricorrenti si limitano a lamentare che l'affermazione di colpevolezza sarebbe stata fondata su mere presunzioni, senza tenere conto invece della ricostruzione effettuata dai giudici di merito (pag. 23), coerente con le risultanze investigative che hanno consentito di collegare inequivocabilmente le utenze in questione ai ricorrenti sulla base tanto del riferimento nominativo a ciascuno di essi, facendosi carico di menzionare i disposti servizi di osservazione controllo e richiamare le conversazioni captate a seguito delle quali gli interlocutori erano puntualmente controllati nel luogo in cui si davano convegno.8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, la mancata esclusione dell'operatività della recidiva. Sul punto è agevole constatare come la sentenza impugnata si sia fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado dì colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza stessa non si è, infatti, attestata sui soli precedenti penali degli imputati, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere come persistenza di stimoli crinninogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto, che parallelamente giustifica l'accresciuto rigore sanzionatorio. Segnatamente, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], ha rimarcato i precedenti penali numerosi e gravi (di cui uno per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.) ed ha ritenuto fossero «espressione di una specifica proclività a delinquere»; quanto a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al quale il Gup ha ritenuto sussistente la sola recidiva infraquinquennale, ha richiamato il precedente per furto e quello contravvenzionale, reputandoli espressione di non occasionale ricaduta nel crimine, ma anzi di una progressione criminosa e rinnovata pericolosità sociale, evidenziando come questi non abbia avuto «alcuna remora a inserirsi nel contesto associativo e nel concorrere in tre dei cinque episodi di agevolazione dell'immigrazione clandestina accertati»; quanto, infine, a [OSCURATO:PERSONA] la riaffermazione dell'operatività della recidiva è stata fondata sul «corposo certificato del casellario che denota una indubbia capacità a delinquere, con ultima condanna valutabile ai fini della contestata recidiva per bancarotta fraudolenta del 2004» e si è ritenuta la vetustà delle precedenti condanne come elemento recessivo rispetto alla pluralità e gravità dei precedenti (per ricettazione, per violazione delle misure di prevenzione e per associazione per delinquere) e, ancora, la proclività a delinquere rispetto alla quale, si è segnalato, non ha sortito alcun effetto dissuasore il cumulo quasi nove anni di pena detentiva per detti precedenti, cui si aggiunge l'ulteriore condanna per il reato di bancarotta. Siffatta motivazione, articolata e palesemente esente da vizi del ragionamento logico, è incensurabile in questa sede. 9. Manifestamente infondato è il motivo, comune ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA], concernente il diniego delle circostanze di cui all'art. 62- bis cod.pen. In materia di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Al riguardo, la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (gravità delle condotte, professionalità delle relative modalità esecutive, ruolo di primo piano ricoperto) e soggettivi (elevata capacità a delinquere, alle medesime condotte collegata) e al carattere recessivo di ogni altro pur prospettato elemento. 10. E', invece, fondato il motivo di [OSCURATO:PERSONA] concernente l'errata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo F). E' incontestato, siccome risulta dai colloqui intercettati tra il ricorrente e suo padre, che il primo - dopo aver trovato l'apparato gps (posizionato a sua insaputa dalla Guardia di Finanza) sulla sua autovettura - lo ha asportato; circostanza confermata dall'esito negativo del test di funzionalità eseguito dagli investigatori. Detta condotta è stata ritenuta dai giudici di merito inquadrabile nel reato di furto aggravato, sulla scorta delle pronunce di legittimità secondo le quali «in tema di furto, il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato il quale si era impossessato di un apparato di videoregistrazione installato dalla 13 Y„ polizia giudiziaria, sostenendo di volerlo danneggiare e impedire così le attività di p.g.)» (Sez. 4 n. 30 del 18/09/2012, dep. 2013, Caleca, RV. 254372; sulla nozione di profitto intessa anche come soddisfacimento di un bisogno psichico Sez. 4, n. 4144 del 06/10/2021, dep. 2022, Caltabiano, Rv. 282605; Sez. 4, n. 13842 del 26/11/2019, dep. 2020, Saraceno, Rv. 278865). Osserva in primo luogo il Collegio come detto orientamento non sia univoco, non mancando pronunce recenti nelle quali si predilige un'opzione ermeneutica restrittiva, intendendo il profitto come esclusiva finalità di ricavare dalla cosa sottratta un'utilità apprezzabile in termini economico- patrimoniali (Sez. 5, n. 30073 del 23/01/2018, Lettina, RV. 273561; Sez. 5, n. 25821 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], RV. 276516; Sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019, Stawicka, Rv. 277319). Tale interpretazione - si è osservato in tali arresti - appare più rispettosa della collocazione del furto nel titolo XIII del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio, che sarebbe tradita da un'esegesi diretta a estendere l'ambito applicativo della fattispecie a condotte che non sono dirette a perseguire una finalità dotata di un'immediata incidenza di natura economica che vada al di là del dato "secco" dell'impossessamento; detta finalità, invero, secondo i precedenti evocati, prescinde da un automatismo legato all'ingresso del bene sottratto nel patrimonio dell'agente, ma deve consistere nella possibilità di fare uso di detto bene in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità economico/patrimoniale. Possibilità che il Collegio, nel caso sub iudice, avuto riguardo alle caratteristiche della res furtiva (apparecchio gps per la localizzazione mediante localizzazione satellitare) e la finalità perseguita, reputa sia da escludere. Ma, in via preliminare e assorbente, il Collegio rileva che - proprio per le peculiari caratteristiche tecniche del congegno, che non consente un controllo costante e ininterrotto del bene che possa far ipotizzare la permanenza del rapporto reale - una volta che lo stesso sia stato installato sull'autovettura (peraltro necessariamente all'insaputa del destinatario dell'attività investigativa), gli inquirenti ne perdono ogni controllo diretto e continuo e, dunque, il possesso, sicché la condotta di asportazione di detto bene non è suscettibile di integrare il reato di furto già sotto il profilo dell'elemento materiale del reato. [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere assolto dal reato sub F) perché il fatto non sussiste e, conseguentemente, deve essere eliminato il relativo aumento di pena a titolo di continuazione.A tanto, tuttavia, non può provvedere questo Collegio e la sentenza impugnata non può essere annullata sul punto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto il Giudice di primo grado (p. 104), dopo avere individuato la pena base per il reato di cui al capo B), ritenuto più grave, ha indicato un aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. di due anni di reclusione ed euro 600,00 di multa, cumulativo per i quattro reati [capi A), C), E) ed F)] ritenuti unificati in continuazione. Ciò non consente alla Corte di esercitare la propria discrezionalità vincolata, poiché l'individuazione della porzione di pena riferibile al capo F) e, conseguentemente, di quella relativa ai rimanenti reati satellite, richiederebbe la disamina di un ampio ventaglio di indici in tema di dosimetria della pena, incompatibile con il giudizio di legittimità, imponendo il giudizio di rinvio. Tanto in ossequio al principio di diritto espresso da Sez. 5, n. 14688 del 27/01/2020, Abusnayma, Rv. 279150, secondo cui «in tema di continuazione, l'omessa quantificazione degli aumenti di pena per ogni singolo reato unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. costituisce causa di annullamento con rinvio della sentenza, non potendo trovare applicazione l'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la determinazione di detti aumenti costituisce l'esito di una complessiva valutazione discrezionale di merito da condursi alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sottratta, come tale, alla cognizione della Corte di legittimità e rimessa unicamente al giudice di rinvio». La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio con riferimento al capo F) perché il fatto non sussiste, ma con rinvio al giudice d'appello, limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione relativo ai rimanenti reati satellite. 11. Non merita considerazione il residuo motivo ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha dedotto i vizi di violazione di legge o di motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi A), D), E), G) ed H) per i quali è condanna, limitandosi a lamentare che la Corte territoriale non avrebbe soddisfatto l'obbligo della motivazione, avendo riprodotto quella di primo grado, senza dare specifica risposta ai motivi di appello e ai motivi aggiunti. Il motivo è inammissibile per genericità. E, infatti, rammentato il principio secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati» (Sez. I, n. 54281 del 05/7/2017), si osserva che nella formulazione dei motivi di [OSCURATO:PERSONA] non è possibile reperire alcuna indicazione specifica se non una critica del tutto generica alla sentenza di appello e, come tale, inconferente e inammissibile. In ogni caso, vanno qui ribadite le considerazioni svolte ai paragrafi 5. e 6. della presente sentenza in merito al reato associativo, mentre, con specifico riferimento alle singole ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non può che evidenziarsi come - contrariamente alla doglianza difensiva - la Corte territoriale, anche con specifico riferimento alla posizione processuale del ricorrente, abbia reso articolata motivazione, mostrando - con continui riferimenti (si vedano le p. 6, 8 e 12) - di avere adeguatamente vagliato tutte le doglianze, anche quelle contenute nelle memorie difensive dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 12. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di a mm issi bilità. 12.1 Quanto ai rilievi concernenti la responsabilità a titolo di concorso nel reato di cui al capo B), se ne apprezza la manifesta infondatezza alla luce delle coerenti e adeguate argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza. Questa ha dato atto degli elementi che consentono di affermare che il ricorrente prese parte alla vicenda criminosa ivi descritta, facendosi carico di valutare gli argomenti addotti dall'appellante a sostegno della sua estraneità (p.28) e, facendo puntuale richiamo alle specifiche risultanze di prova, oltre che ad argomentazioni di tipo logico, ha motivato il giudizio di inverosimiglianza della ricostruzione alternativa secondo cui l'appellante non aveva alcuna consapevolezza del fatto che l'imbarcazione di sua proprietà fosse stata utilizzata per l'illecito traffico umano e che ciò era avvenuto sulla base di un rapporto diretto tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], soggetto incaricato della manutenzione annuale del natante. Detta tesi, come ineccepibilmente evidenziato dal giudice di appello, s'infrange di fronte alle risultanze di prova.Una prima smentita si coglie nelle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], sentito in qualità di persona informata sui fatti e il cui verbale delle dichiarazioni è stato allegato alla memoria difensiva depositata in appello dalla difesa, che ha escluso di aver presentato [OSCURATO:PERSONA] quale meccanico a [OSCURATO:PERSONA]. Di contro, l'esistenza di un rapporto diretto tra questi ultimi due, è correttamente desunta dai giudici di merito dall'intercettazione del 18 agosto, successiva al ritrovamento del natante sul quale erano trasportati i clandestini incagliato sulla scogliere di una località marina salentina, nella quale [OSCURATO:PERSONA] avvisava [OSCURATO:PERSONA] di aver ricevuto la convocazione dalla Capitaneria di Porto e questi gli suggeriva la versione da dare che, però, non convinceva [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, affermava che, per renderla plausibile ed allontanare da sé i sospetti, c'era la necessità di affermare che altri avevano portato la barca in Grecia («l'unico problema è l'andata [...] quindi ci vuole qualcuno che l'ha portata per me»). Inoltre è stata condivisibilmente valorizzata in senso accusatorio l'intercettazione del 13 giugno 2014 nella quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - amico del [OSCURATO:PERSONA] e soggetto pacificamente coinvolto nel traffico di clandestini, la cui posizione processuale è stata giudicata separatamente - si premurava di avvisare quest'ultimo che la persona che si trovava lì con lui aveva acconsentito all'utilizzazione del natante e la partenza alla volta della Grecia. All'obiezione difensiva che dubitava che il soggetto che si trovava insieme all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse proprio il ricorrente, la Corte ha replicato rimarcando il forte valore indiziario di tale conversazione, soprattutto ove letta alla luce del complesso degli elementi di accusa qui sunteggiati, oltre che della condivisibile argomentazione di ordine logico secondo cui tale autorizzazione poteva essere data esclusivamente dal proprietario della stessa imbarcazione, poiché diversamente sarebbe si sarebbe corso il rischio di pregiudicare il buon esito dell'operazione. Nello stesso senso la conversazione n. 2583 del 24 luglio 2014, riportata dal Giudice di prima cura, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto di compenso spettante al [OSCURATO:PERSONA] per la messa a disposizione del natante, pari a 13.000,00 euro, somma certamente consegnata dal primo al secondo, sicché a nulla vale lamentare - come hanno fatto le difese - che non vi sia prova della consegna al destinatario finale. 12.2. Del pari inammissibile è il quarto motivo, relativo alle aggravanti di cui all'art. 12, comma 3-bis e 3-ter, d. Igs. 286 del 1998, formulato in termini assolutamente generici, reiterativo di argomenti già congruamente valutati dai giudici di merito e, dunque, non suscettibili di essere riesaminati in questa sede. E' stata, invero, fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza delle menzionate circostanze aggravanti, avendo la Corte chiarito, con particolare riferimento a quella del fine di lucro, sulla quale sì sono sostanzialmente concentrate la doglianze difensive, come la prova fosse costituita dalle captazioni che cristallizzavano la messa a disposizione del natante da parte dell'imputato per i trasporto dei migranti a fronte di congrua ricompensa in denaro. Né tale conclusione è in contrasto - come invece si legge nel ricorso - con l'avvenuta esclusione a carico dell'appellante dell'aggravante della transazionalità, conseguenza del difetto di prova in capo al [OSCURATO:PERSONA] della complessa trama di rapporti intessuta dagli organizzatori del traffico illecito (Carlo e [OSCURATO:PERSONA]) con i soggetti stranieri appartenenti ad organizzazioni criminali dislocate in altri paesi quali Grecia, Turchia e Albania; circostanza affatto diversa dalla consapevolezza della finalità di profitto perseguita con la sua propria condotta di favoreggiamento dell'immigrazione. 13. Per quanto sino ad ora esposto, deve annullarsi la sentenza impugnata nei soli riguardi di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione relativo ai rimanenti reati satellite. Deve, invece, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte e valutato il contenuto dei motivi, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]