CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 22710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 058AY2V nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 12 aprile 2022 il Giudice di Pace di Bergamo ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cui all'art.14 d.lgs. n.286 del 1998, oggetto di constatazione in data 25 dicembre 2019. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento. Si rappresenta, in particolare, la mancata osservanza del termine di instaurazione del giudizio (quindici giorni) previsto dall'art.20 bis d.lgs. n.274 del 2000. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si afferma, in particolare, che il termine concesso per l'allontanamento volontario era troppo breve, con violazione della direttiva n.115/2008CE . 2.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva. La difesa rappresenta di aver prospettato l'esigenza di verifica di eventuali procedimenti in corso, tali da rendere giustificato il trattenimento. La risposta (negativa) fornita nella decisione impugnata sarebbe incompleta, perché limitata ai soli procedimenti iscritti a seguito di identificazione certa. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto al primo motivo va rilevato che per costante orientamento interpretativo (v. Sez. I n. 43831 del 30.9.2019, rv 277325) la nullità derivante dalla inosservanza del termine di cui all'art. 20 bis d.lgs. n.274 del 2000 è a regime intermedio, sicchè non è più deducibile (art.182 cod.proc.pen.) lì dove non sia eccepita in udienza, fatto che non risulta avvenuto nel caso in esame. 3.2 Quanto al preteso contrasto con i contenuti della direttiva n.115/2008 CE va ricordato che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che la nuova formulazione del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotta dall'art. 3 del d.l. n. 89 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 129 del 2011, è conforme alla direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri), come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso [OSCURATO:PERSONA], consistendo in una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore, che comporta l'applicazione di una pena pecuniaria, e non costituendo intralcio alla finalità primaria della direttiva di agevolare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri privi di valido titolo di permanenza (v. Sez. I n. 25533 del 27.3.2018, rv 273047). La doglianza è pertanto del tutto generica, oltre che infondata. 3.3 Quanto al terzo motivo, la prospettazione difensiva è meramente ipotetica (circa l'esistenza di procedimenti penali pendenti con generalità diverse da quelle accertate) e non offriva alcuna possibilità concreta di verifica processuale, ulteriore rispetto a quella operata dal giudice del merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]