CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 14044/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18372-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5411/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 20 settembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l'avviso di accertamento relativo ad IVA per l'anno di imposta 2003. Affermava la CTR l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto emesso prima del decorso il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000 senza che ricorressero particolari ragioni di urgenza. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 10 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proco civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000, per avere la CTR omesso di verificare se il contribuente avesse fornito la c.d. prova di resistenza, indicando in modo puntuale le giustificazioni (non pretestuose) che avrebbe potuto contrapporre, in fase amministrativa, alla pretesa erariale. Il ricorso è inammissibile, in quanto carente in relazione al requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, Ric. 2020 n. 18372 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Va rammentato che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell'atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicché impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un'apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell'individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale (Cass. n. 16103 del 2013). Orbene, dalla lettura del ricorso non è dato evincere se l'avviso di accertamento sia stato emesso a seguito di un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente ovvero all'esito di indagini cd. «a tavolino». La questione assume rilievo determinante ai fini della decisione, posto che nella prima ipotesi, il legislatore, nel comminare la nullità dell'atto impositivo nel caso di inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, I. n. 212 del 2000, ha operato una valutazione ex ante del rispetto del contraddittorio, che assorbe a monte la prova di resistenza, ciò che giustifica la mancata distinzione„ nella norma, tra tributi armonizzati e non, scattando detta prova quando la normativa interna non sanzioni tale violazione con questa forma di invalidità (Cass. n. n. 11685 del 2021). Il ricorso, con il quale si deduce che la CTR avrebbe omesso di verificare se il contribuente avesse fornito la c.d. prova di resistenza, non offre dunque a questa Corte una chiara e Ric. 2020 n. 18372 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 9 marzo 2022. Il Presidente rcio Napolitan