CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 45695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di AFRAGOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2021 il Giudice di Pace di Afragola ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essersi i reati estinti per intervenuta remissione di querela in relazione alle ipotesi di cui agli art.612 e 582 cod. pen. per avere, aggredendo [OSCURATO:PERSONA] con calci e pugni, cagionato alla stessa lesioni personali e per avere minacciato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con le espressioni "detenuto, carcerato ti faccio arrestare dal brigadiere Donato, ti faccio beccare in mezzo alla strada! Faccio venire Donato a casa tua per strappare le telecamere". 2. Avverso la decisione del Giudice di pace hanno proposto ricorso le persone offese, attraverso il difensore di fiducia deducendo un unico comune motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 152 cod. pen. In particolare, evidenzia il difensore che è stata dichiarata l'estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela laddove i suoi assistiti non avevano alcuna intenzione di rimettere la querela e che, essendo egli giunto presso l'ufficio giudiziario allorquando era già terminata l'udienza, apprendeva che il processo era concluso per intervenuta tacita remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Con specifico riferimento al caso in esame, la sentenza impugnata, nel pervenire alla declaratoria di estinzione dei reati, ha richiamato la circostanza che il decreto di citazione, regolarmente notificato alle persone offese, conteneva l'espresso avvertimento che in caso di mancata comparizione alla udienza, la assenza sarebbe stata valutata come remissione di querela. Appare dunque corretta la decisione impugnata laddove, a fronte della mancata comparizione dei querelanti, ha proceduto alla estinzione del reato, risultando la pronunzia immune da vizi anche alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto. 1.1.Le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che: "Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattirnentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. (Sez. U, Sentenza n. 31668 del 23/06/2016, Rv. 267239). La indicazione delle Sezioni unite trova conferma nelle sentenze successive che hanno ribadito che: "Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell'interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela. (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Rv. 280484).2.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA].n