CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 30951/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; y letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, dirette a contestare la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cp sono manifestamente / infondate e aspecifiche, perché non si confrontano con le considerazioni rese dalla sentenza impugnata nel rimarcare la presenza della abitualità ostativa ex comma 4 della citata disposizione in ragione delle più condanne per reati della stessa indole comminate al ricorrente ( segnatamente tre per lo stesso titolo di reato: violazione dell'ad 76 dlgs. N. 159 del 2011) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.