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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09829/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Milano ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena irrogata in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 267 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore [OSCURATO:PERSONA] denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 129 e 599-bis cod. proc. pen., non essendo la Corte di appello esonerata da un vaglio critico circa la sussiste dei presupposti della colpevolezza e omettendo di valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena Il ricorso è inammissibile, in quanto, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 - 01), fatta salva la prescrizione (non dedotta nel caso di specie.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Milano ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena irrogata in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 267 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore [OSCURATO:PERSONA] denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 129 e 599-bis cod. proc. pen., non essendo la Corte di appello esonerata da un vaglio critico circa la sussiste dei presupposti della colpevolezza e omettendo di valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena Il ricorso è inammissibile, in quanto, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 - 01), fatta salva la prescrizione (non dedotta nel caso di specie. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 09829/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris