CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6325-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6190/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Ric. 2021 n. 06325 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che: 1. il 21.8.2006, l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a D'[OSCURATO:PERSONA] una cartella relativa ad IRAP, IVA e IRPEF e il 6.10.2016 una intimazione per il relativo pagamento; 2. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania -decidendo di una vicenda più ampia, relativa a 20 cartelle inclusa quella (la "n.18") di cui sopra- ha dichiarato prescritto il credito portato nella cartella per essere decorsi oltre dieci anni tra la data della notifica della cartella e la data della notifica dell'intimazione senza chiarire se la notifica della intimazione fosse stata eseguita ritualmente o meno essendo rimasta, nell'ottica della CTR, la questione assorbita. La CTR ha compensato le spese del secondo grado di giudizio. 3. l'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe limitatamente alla parte in cui è stato dichiarato prescritto il credito sopra detto, denunciando che la CTR non ha tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione di cui all'art.1, comma 623, della 1.147 del 2013 4. il contribuente ha depositato controricorso contenente due motivi di ricorso incidentale condizionato e due motivi di ricorso incidentale. 4.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato viene dedotto che la CTR ha errato nel ritenere i crediti erariali soggetti a prescrizione decennale invece che quinquennale. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, viene lamentato che la CTR ha trascurato la questione della ritualità della notifica della intimazione di pagamento; 4.3. Con il due motivi di ricorso incidentale viene lamentata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR, da un lato, disposto -secondo il ricorrente ingiustificatamente- la compensazione delle spese del grado e, dall'altro lato, omesso di pronunciarsi sulla specifica ragione di appello proposta contro la sentenza di primo grado per avere la CTP omesso di condannare l'amministrazione alle spese; considerato che: 1. in ordine al motivo di ricorso principale e ai due motivi di ricorso incidentale condizionato si osserva quanto segue. 1.1. Le imposte erariali portate nella cartella in questione, notificata al contribuente il 21.8.2006, sono soggette, contrariamente a quanto il contribuente sostiene con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, a prescrizione decennale (in tema, v. tra molte, Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n.32308 del 11/12/2019; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021). 1.2. L'art.1, comma 623, della 1.147/2013 stabilisce che "Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione". Il comma 618 stabilisce che "Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento ...". La sospensione dei termini di prescrizione dal 31 ottobre 2013 al 15 marzo 2014, riguarda tutti i ruoli (Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 1893) affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. 1.3. Ove la notifica della intimazione fosse ritualmente avvenuta (il 6 ottobre 2016), al momento della notifica i crediti portati nella cartella de qua sarebbero stati, tenuto conto del periodo di sospensione, ancora esistenti e la sentenza impugnata sarebbe errata mentre ove la notifica dell'intimazione non fosse avvenuta, come dedotto dal contribuente con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, i crediti, allo spirare del termine decennale maggiorato del periodo di sospensione, si sarebbero estinti e la sentenza sarebbe corretta; 1.4. la questione della notifica della intimazione, da cui la CTR ha ritenuto di poter prescindere ("... al di là delle modalità di notifica...") sull'erroneo assunto che comunque, anche cioè se la intimazione fosse stata validamente notificata, la notifica sarebbe stata tardiva, diviene dirimente; 1.5. in ordine altre motivi in esame deve quindi dirsi che il motivo di ricorso principale è fondato e va accolto avendo la CTR trascurato di considerare che il termine di prescrizione dei crediti portati nella cartella di cui trattasi, essendo rimasto sospeso ai sensi dell'art. 1, commi 623 e 618, della 1.147/2013, non era ancora decorso allorché sarebbe stata effettuata la notifica della intimazione di pagamento, valevole quale atto interruttivo (2943 c.c.); che il primo motivo di ricorso incidentale condizionato è infondato e va rigettato avendo la CTR correttamente ritenuto i crediti in questione soggetti a prescrizione decennale; che il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato -in sé e per sé inammissibile (Cass., n.19503 del 23/07/2018 "Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio"), pone una questione per cui si rende necessario (trattandosi di questione involgente anche accertamenti in fatto) un nuovo esame da parte del giudice del merito a cui la causa va rinviata; 2. i due motivi di ricorso incidentale restano assorbiti in quanto attengono alla regolamentazione delle spese e questa potrà essere definita solo in base all'esito del giudizio di rinvio; 3. la medesima considerazione vale per le spese del giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara infondato il primo motivo e inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, dichiara assorbiti il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le