CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Cc %4 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO AkDís.) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Crotone, in data 10 dicembre 2019, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 1 di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 di cui al capo B (con pronuncia di assoluzione, da parte del primo giudice, in relazione al reato sub A, di cui agli art. 56, 110 e 624-bis comma primo e terzo, 625 n. 2 e 5 cod. pen.). 1.1.Rilevato, altresì, che il motivo dedotto denuncia violazione di legge sostanziale e processuale e difetto di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. 2.Considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (tra le altre, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); con la conseguenza che il ricorso non è ammissibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'Impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). 3.Ritenuto che il ricorso, che deve essere trattato de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore D E [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]