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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 08816/2023

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5118/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procur a speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA].

171. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.., con sede in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] a Segno n. 5, in persona del legale rappresentante pro temporearch. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] d’Alcontres, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 82, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] di Patti. - controricorrent e - avverso la sentenza , n. cron. 3 617 /201 8 , de l la [OSCURATO:PERSONA] PALERMOpubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/03/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato il 6 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] citò la [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Palermo, per ivi ottenere la declaratoria di nullità: a) della delibera assembleare del 4/5 febbraio 2010 e di quella successiva, di ratifica, adottata il 15 marzo 2010, con le quali era stata disposta la revoca dell’intero collegio sindacale (di cui lui era componente effettivo), ai sensi dell'art. 17, commi 22-bise 22-ter, del d.l. n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; b) della delibera assembleare del 5 agosto 2010, di nomina del nuovo collegio sindacale della società (in pratica, tutti i suoi vecchi componenti, tranne il Pandolfo).

1.1. L’attore contestò, in relazione alla prima delibera, l’irregolare costituzione dell’assemblea dei soci per violazione degli artt. 2366, comma 4, cod. civ. e 16, comma 4, dello Statuto sociale.

Circa quella successiva del 15 marzo 2010, sostitutiva exart. 2377, comma 8, cod. civ., della precedente del 4/5 febbraio 2010, eccepì l’intervenuto decorso del termine, ritenuto perentorio, di 6 mesi, previsto dall’art. 17, comma 22-bis, del d.l. predetto (in vigore dal 5 agosto 2009) per la revoca di tutti gli organi sociali.

Sotto altro profilo, lamentò che tali delibere fossero state comunque adottate in difetto della necessaria giusta causa, così come prevista e disciplinataall’art. 17, comma 22-ter del medesimo d.l., non potendosi ipotizzare, nella specie, alcuna riduzione dei componenti dell’organo di controllo, già in numero minimo, né configurarsi un rifiuto alla paventata riduzione dei compensi, già accettata dal Pandolfo con telegramma del 4 febbraio 2010 e con dichiarazioni rese nel corso dell’assemblea del 15 marzo 2010.

Dedusse, inoltre, la nullità anche della delibera assembleare del 5 agosto 2010, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto a nominare i nuovi componenti del collegio sindacale in pendenza del reclamo da lui proposto avverso l’ordinanza resa dal tribunale, il 14 giugno 2010, all’esito del procedimentoprevisto dall’art. 2400, comma 2, cod. civ., a conferma della validità della delibera assembleare di revoca del 15 marzo 2010, che conseguentemente era da ritenersi non ancora definitiva.

Chiese, infine, condannarsi la indicata società al pagamento dei compensi non percepiti dalla data della revoca fino alla naturale scadenza, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni all'immagine patiti in conseguenza di un provvedimento da ritenersi chiaramente adottato sulla base di presupposti erronei.

1.2. Costituitasi la società convenuta, che contestò le avverse pretese chiedendone l’integrale rigetto, l’adito tribunale, con sentenza n. 567 del 2014, respinse le domande del Pandolfo, rilevando che la delibera del 4/5 febbraio 2010, incontestabilmente nulla per vizi afferenti la procedura di convocazione, fosse in realtà da considerarsi ormai superata, in ragione dell’adozione, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, cod. civ., della successiva delibera del 15 marzo 2010, alla quale riconobbe efficacia ex tunc.

Con riguardo, poi, al prospettato assunto riguardante l’insussistenza del requisito della giusta causa, così come disciplinato all’art. 17, commi 22-bise 22- ter, del d.l.n. 78 del 2009, nell’adozione della delibera di revoca, quel giudice rinviò per relationem “ alle congrue e condivisibili motivazioni già contenute nel provvedimento del Tribunale di Palermo reso il 14.6.2010 nell’ambito del procedimento camerale” svoltositra le parti ex art. 2400, comma 2, cod. civ..

2. Il gravame promosso dal Pandolfo contro questa decisione -con cui egli: i ) eccepì nuovamente che la delibera 15 marzo 2010, di ratifica della precedente (e nulla) del 4/5 febbraio 2010, non potesse in alcun modo considerarsi legittima o comunque “presa in conformità della legge e dello Statuto”, poiché adottata ben oltre il termine perentorio di sei mesi, stabilito dall’art. 17, comma 22-bis, per la revoca dei sindaci, spirato il 5 febbraio 2010, in coincidenza con l’adozione della prima delibera assembleare; ii) contestò il rigetto delle ulteriori censure sollevate in ordine alla insussistenza, nella medesima delibera del15 marzo 2010, del requisito della giusta causa di cui ai commi 22-bise 22-ter del citato art. 17, come motivato dal tribunale; iii) ribadì le doglianze, già mosse in primo grado, avverso la delibera di nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale del 5 agosto 2010, insistendo, altresì, per la condanna della società al risarcimentodel danno da lui patito - fu rigettato dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 settembre 2018, n. 1926, pronunciata nel contraddittorio con l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]..

2.1. Detta corte, dopo avere ripercorso la disciplina codicistica in materia di nullità ed annullabilità delle delibere assembleari delle s.p.a., opinò che, «Nel caso di specie, […], correttamente il Tribunale ha statuito l’essere venuto meno l'interesse dell'attore oggi appellante all'impugnazione della delibera del 4febbraio 2010, perché sostituita da quella del 15 marzo e, per quanto attiene quest’ultima, il Pandolfo non ha contestato la sussistenza di specifici vizi relativi al procedimento di formazione della volontà assembleare o altre ipotesi di invalidità ma, parlando genericamente di invalidità derivata ... ha messo in dubbio la possibilità di produrre effettiex tunc e, cioè, a decorrere dalla data della delibera di sostituzione (che, al contrario , giurisprudenza concordemente ammette)».3.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso, affidato a due motivi, il Pandolfo.

Ha resistito, con controricorso, illustrato anche da memoria exart. 380- bis.1 cod. proc. civ., la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione dell’art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere la corte territoriale totalmente omesso di statuire sulle censure, articolate in appello, riguardanti (a) il difetto di giusta causa caratterizzante la revoca disposta con le citate delibere e, soprattutto, (b) la invalidità della delibera di nomina dei nuovi sindaci, adottata il 5 agosto 2010.

Infatti, a fronte di una domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle delibere del 4/5 febbraio e del 15 marzo 2010 di revoca dei sindaci, nonché di quella,successiva, del 5 agosto 2010 di nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale e, quindi, di allegazioni ed eccezioni afferenti l’una e l’altra questione, la corte predetta si era limitata ad esaminare ed apronunciare, peraltroparzialmente, sulla prima, omettendo ogni valutazione sulla seconda.

Prova ne era, al di là del dato obiettivo rappresentato dall'intero impianto motivazionale, l’inciso “Con unico motivo di gravame” collocato all’inizio della pagina 4, subito dopo la rubrica “Motivi della decisione”; II) «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, degli artt. 2379 c.c. e 17, comma 22-bis, della L. n. 102/2009[rectius: del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Ndr], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Si ascrive alla corte distrettuale di avere errato nel ritenere la delibera assembleare assunta il 15 marzo 2010, a ratifica e sanatoria exart. 2377, comma 8, cod. civ., della precedente del 4/5 febbraio 2010, conforme alla legge ed allo Statuto dellaAMG [OSCURATO:SOCIETA]..

2. Le suesposte doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano complessivamente fondate nei limiti di cui appresso.

2.1. Deve osservarsi, innanzitutto, che la sentenza impugnata, alla pagina 4, dà atto, espressamente, che il Pandolfo aveva chiesto la riforma della decisione ivi impugnata: i) «nella parte in cui ha ritenuto le allegazioni dell’attore “del tutto generiche e prive di specifica indicazione del vizio che in tesi presenterebbe detta delibera (ossia quella del 15/3/2010)»; ii) «nella parte in cui ha rigettato le ulteriori censure sollevate in ordine alla giusta causa di revoca dei componenti del Collegio sindacale exart. 17 della L. n. 102/2009 [rectius: del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Ndr], operando un mero rinvio alle “congrue e condivisibili motivazioni già contenute nel provvedimento del Tribunale di Palermo del 14/6/2010 svoltosi tra le medesime parti ex art. 2400 c.c. ed ormai definitivo».

2.2. L’accesso agli atti del fascicolo di ufficio - consentito a questa Corte in ragione della natura di error in procedendodel vizio denunciato con il primo motivo -permette agevolmente di riscontrare, poi, che il Pandolfo, con il proposto gravame, aveva contestato anche l’avvenuto rigetto, come motivato dal tribunale, delle censure da lui prospettate in ordine alla insussistenza, nella delibera dei 15 marzo 2010, del requisito della giusta causa di cui ai commi 22-bise 22-ter del citato art. 17, altresì ribadendo le doglianze, già mosse in primo grado, avverso la delibera di nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale del 5 agosto 2010.

2.3. Orbene, dalla lettura della sentenza della corte di appello oggi in esame, si evince chiaramente che quest’ultima nullaha statuito con riguardo a questi profili.

2.3.1. La stessa, invero, dopo aver descritto la disciplina codicistica in materia di nullità ed annullabilità delle delibere assembleari delle s.p.a., ha condiviso l’assunto del tribunale circa «l’essere venuto meno l'interesse dell'attore oggi appellante all'impugnazione della delibera del 4 febbraio 2010, perché sostituita da quella del 15 marzo», successivamente affermando, unicamente, che, «per quanto attiene quest’ultima, il Pandolfo non ha contestato la sussistenza di specifici vizi relativi al procedimento di formazione della volontà assembleare o altre ipotesi di invalidità ma, parlando genericamente di invalidità derivata ... ha messo in dubbio la possibilità di produrre effettiex tunc e, cioè, a decorrere dalla data della delibera di sostituzione (che, al contrario, giurisprudenza concordemente ammette)».

Alcunché, quindi, si è esplicitamente argomentato circa le ulteriori contestazioni, precedentemente descritte (asserita carenza, nella concreta vicenda, della giusta causa di revoca del collegio sindacale disciplinata dai commi 22-bise 22-ter del menzionato art. 17 del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; nullità della delibera assembleare del 5 agosto 2010, perché recante la nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale in pendenza del reclamo proposto dal Pandolfo avverso l’ordinanza resa dal tribunale, il 14 giugno 2010, all’esito del procedimento previsto dall’art. 2400, comma 2, cod. civ., a conferma della validità della delibera assembleare direvoca del 15 marzo 2010, che conseguentemente era da ritenersi non ancora definitiva) mosse dall’odierno ricorrente alla decisione del tribunale.

Neppure è ragionevole desumere, dalle suddette affermazioni della corte distrettuale, l’avvenuto rigetto implicito di tali contestazioni, così da escludere (cfr., ex aliis, Cass.n. 2151 del 2021; Cass. n. 7662 del 2020; Cass. n. 15255 del 2019; Cass. n. 20718 del 2018; Cass. n. 29191 del 2017), se del caso, il denunciato vizio di omessa pronuncia sulle stesse.

2.4. Rileva, peraltro, il Collegio che la carenza di qualsivoglia pronuncia circa la lamentata insussistenza della menzionata giusta causa di revoca del collegio sindacale investe un aspetto decisivo anche rispetto all’affermazione della corte territoriale riguardante l’essere venuto meno l'interesse dell’appellante all'impugnazione della delibera del 4/5 febbraio 2010, perché sostituita da quella del 15 marzo successivo.

2.4.1. Va considerato, infatti, che la disposizione dell'attuale art. 2377, comma 8,cod. civ. (analoga a quella contenuta nell’ultimo comma del medesimo articolo nel testo anteriore alla riforma apportatagli dal d.lgs. n. 6 del 2003), -applicabile anche nelle ipotesi di nullità delle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2379 cod. civ. giusta lo specifico richiamo ad esso contenuto nell’ultimo comma di quest’ultimo articolo -secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare “non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”, costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale, nel precludere al giudice di far luogo all'annullamento della deliberazione in tutti i casi in cui essa è stata sostituita da altra delibera “conforme alla legge ed allo statuto”, gli attribuisce, pertanto, il potere di verificare se ricorrono le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento, al di là delle conclusioni assunte dalle parti.

In altri termini, «è onere del giudice estendere il suo esame alla nuova delibera per verificare se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità (Cass. 16.7.1998, n. 2570) e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto.

Poiché una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea ad impedire l'annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare deve, ai limitati fini della ratifica - rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa (Cass. 6.7.1953, n. 2137).

Nel caso, poi, in cui il vizio da cui sia affetta la delibera impugnata non si riferisca al procedimento di approvazione, ma riguardi la disciplina sostanziale adottata, che si assume essere contraria alla legge o allo statuto, il giudice dovrà verificare se la nuova deliberazione detti una disciplina effettivamente idonea a rimuovere detto vizio» (cfr.Cass. n. 16017 del 2008, resa in fattispecie concernente l’applicazione dell’originario testo dell’art. 2377, ultimo comma, cod. civ., analogo, come si è detto, in parte qua, all’attuale comma 8 del medesimo articolo, sicché la riportata statuizione è agevolmente utilizzabile anche in questa sede).

2.4.2. Pertanto, nell’odierna vicenda, la corte palermitana, per giungere alla conclusione dell’essere «venuto meno l'interesse dell'attore oggi appellante all'impugnazione della delibera del 4 febbraio 2010, perché sostituita da quella del 15 marzo», avrebbe dovuto necessariamente valutare la “conformità alla legge ed allo statuto” di quest’ultima e solo in caso di esito positivo di tale verifica avrebbe potuto riconoscere ad essa l’effettivo retroattivo sanante.

2.4.3. In particolare, proprio alla stregua della contestazione del Pandolfo riguardante la pretesa carenza, nella concreta vicenda che lo aveva coinvolto, della giusta causa di revoca del collegio sindacale disciplinata dai commi 22-bise 22-ter del menzionato art. 17 del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, il giudice a quoavrebbe dovuto verificare l’avvenuta corretta applicazione, in occasione dell’adozione della delibera assembleare del 15 marzo 2010, dell’appena richiamata disciplina legislativa, che qui, dunque, è opportuno ricordare: “22-bis.

Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. 22-ter.

La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione”.

2.4.4. Da essa emerge agevolmente che elementi integrativi della fattispecie costituente la giusta causa di revoca ivi prevista, tra gli altri, dell’organo di controllo di una società controllata, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale (nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA]., come può leggersi nel suo controricorso, ha come socio unico il Comune di Palermo), affidataria di servizi pubblici o di attività strumentali, erano “la riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti”, e ciò al dichiarato fine “della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali” di dette società.2.4.5.

L’avvenuta contestazione, ribadita in appello dal Pandolfo, circa la concreta sussistenza, nella specie, di entrambi i suddetti elementi imponeva, allora, ancor prima di attribuire efficacia retroattiva sanante alla delibera assembleare del 15 marzo 2010, -che, invocando proprio quella disciplina, aveva revocato il collegio sindacale della [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era membro effettivo lo stesso Pandolfo) - di verificare la concreta conformità di quest’ultima alla medesima discip lina sostanziale predetta, posto che solo l’esito positivo di una siffatta verifica (peraltro impedita, oggi, a questa Corte -implicando, evidentemente, accertamenti di natura fattuali, qui preclusi, riguardanti la composizione numerica del collegio sindacale della società controricorrente anteriore e posteriore alle delibere de quibus, nonché la riduzione del costo degli emolumenti degli organi sociali - così da dover essere necessariamente rimessa al giudice di rinvio) avrebbe potuto consentirne, poi, l’idoneità a rimuovere il vizio inficiante la pregressa delibera del 4/5 febbraio 2010 che aveva avuto lo stesso oggetto.

2.4.5. A questo scopo, inoltre, è doveroso rimarcare che nemmeno poteva essere sufficiente il rinvio, come invece, opinato dal tribunale (pure su questo punto contestato in appello dal Pandolfo), alle “ congrue e condivisibili motivazioni già contenute nel provvedimento del Tribunale di Palermo del 14/6/2010 svoltosi tra le medesime parti ex art. 2400 c.c. ed ormai definitivo ».

Invero, co me affatto condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 14778 del 2012, «il provvedimento di approvazione della delibera di revoca ai sensi dell'art. 2400, secondo comma, cod. civ. è atto di volontaria giurisdizione costituente la fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell'effetto della revoca.

L'art. 2400, a presidio dell'indipendenza dei sindaci connessa con la tutela di interessi generali affidata alla funzione di controllo da essi esercitata, stabilisce, da un lato, che essi possono essere revocati solo in presenza di giusta causa - a differenza di quanto l'art. 2383 cod. civ. dispone per gli amministratori -, dall'altro che la obiettiva ricorrenza di tale situazione deve essere in ogni caso verificata dal Tribunale -con la sommarietà propria dei giudizi camerali -perché la fattispecie della revoca venga a compimento.

L'esito positivo di tale necessaria verifica sommaria, quale elemento della fattispecie complessa regolata dalla norma codicistica suindicata, opera evidentemente su un piano diverso da quello dell'eventuale successivo giudizio di impugnazione della delibera in sede contenziosa (artt. 2377 e ss. cod. civ.), del quale costituisce solo il presupposto di ammissibilità.

Giudizio che, dunque, (cfr. Sez. 1 n. 27389/05) non solo non può ritenersi precluso dalla emissione del decreto di approvazione in sede onoraria, ma neppure vincolato dal contenuto della verifica sommaria compiuta in tale sede, che come tale non è suscettibile di acquisire la natura di res iudicata» (cfr. in senso conforme, anche la successiva Cass.n. 3449 del 2015).

2.5. La carenza di qualsivoglia statuizione, in proposito, da parte della corte territoriale, malgrado la specifica censura innanzi ad essa formulata dal Pandolfo in relazione alla pronuncia del tribunale che, anche in parte qua, l’aveva visto soccombente, determina, chiaramente, nella sentenza oggi impugnata, il vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., come da lui correttamente denunciato exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Infatti, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 29952 del 2022, «L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello -così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio -risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanzialeex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360 n.5. cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo"error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità -in tal caso giudice anche del fatto processuale -di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello» (cfr. in senso sostanzialmente conforme, anche Cass. n. 1755 del 2006; Cass. n. 22759 del 2014; Cass. n. 25259 del 2017).

2.6. È intuitivo, infine, che la mancata verifica della conformità della delibera del 15 marzo 2010 alla disciplina sostanziale contenuta nei commi 22-bise 22-ter del già più volte citato art. 17 del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, influisce anche sulla delibera assembleare (anch’essa contestata quanto alla sua validità, senza che alcunché la corte di appello abbia specificamente sancito sul punto) del successivo 5 agosto 2010, atteso che questa ha proceduto alla nomina del nuovo collegio sindacale sul presupposto, evidentemente, dell’avvenuta legittimità della pregressa delibera assembleare, appunto del 15 marzo 2010, di revoca di quello precedente (di cui era componente effettivo il Pandolfo), sancita, invece, erroneamente dalla corte territoriale, altresì rimarcandosiche, dagli atti di causa, nemmeno emerge che sia stata allegata, ancor prima che dimostrata, una giusta causa di revoca di quel collegio diversa da quella fondata sulla riportata disciplina di cui ai suddetti commi 22-bis e 22 - ter del menzionato art. 17 del d.l. n. 78 del 2009.

3. In conclusione, il ricorso del Pandolfo deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nei sensi di cui in motivazione, il ricorso del Pandolfo, cassa la sentenza impugnata e rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5118/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procur a speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA]. 171. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.., con sede in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] a Segno n. 5, in persona del legale rappresentante pro temporearch. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] d’Alcontres, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 82, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] di Patti. - controricorrent e - avverso la sentenza , n. cron. 3 617 /201 8 , de l la [OSCURATO:PERSONA] PALERMOpubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/03/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 6 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] citò la [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Palermo, per ivi ottenere la declaratoria di nullità: a) della delibera assembleare del 4/5 febbraio 2010 e di quella successiva, di ratifica, adottata il 15 marzo 2010, con le quali era stata disposta la revoca dell’intero collegio sindacale (di cui lui era componente effettivo), ai sensi dell'art. 17, commi 22-bise 22-ter, del d.l. n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; b) della delibera assembleare del 5 agosto 2010, di nomina del nuovo collegio sindacale della società (in pratica, tutti i suoi vecchi componenti, tranne il Pandolfo). 1.1. L’attore contestò, in relazione alla prima delibera, l’irregolare costituzione dell’assemblea dei soci per violazione degli artt. 2366, comma 4, cod. civ. e 16, comma 4, dello Statuto sociale. Circa quella successiva del 15 marzo 2010, sostitutiva exart. 2377, comma 8, cod. civ., della precedente del 4/5 febbraio 2010, eccepì l’intervenuto decorso del termine, ritenuto perentorio, di 6 mesi, previsto dall’art. 17, comma 22-bis, del d.l. predetto (in vigore dal 5 agosto 2009) per la revoca di tutti gli organi sociali. Sotto altro profilo, lamentò che tali delibere fossero state comunque adottate in difetto della necessaria giusta causa, così come prevista e disciplinataall’art. 17, comma 22-ter del medesimo d.l., non potendosi ipotizzare, nella specie, alcuna riduzione dei componenti dell’organo di controllo, già in numero minimo, né configurarsi un rifiuto alla paventata riduzione dei compensi, già accettata dal Pandolfo con telegramma del 4 febbraio 2010 e con dichiarazioni rese nel corso dell’assemblea del 15 marzo 2010. Dedusse, inoltre, la nullità anche della delibera assembleare del 5 agosto 2010, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto a nominare i nuovi componenti del collegio sindacale in pendenza del reclamo da lui proposto avverso l’ordinanza resa dal tribunale, il 14 giugno 2010, all’esito del procedimentoprevisto dall’art. 2400, comma 2, cod. civ., a conferma della validità della delibera assembleare di revoca del 15 marzo 2010, che conseguentemente era da ritenersi non ancora definitiva. Chiese, infine, condannarsi la indicata società al pagamento dei compensi non percepiti dalla data della revoca fino alla naturale scadenza, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni all'immagine patiti in conseguenza di un provvedimento da ritenersi chiaramente adottato sulla base di presupposti erronei. 1.2. Costituitasi la società convenuta, che contestò le avverse pretese chiedendone l’integrale rigetto, l’adito tribunale, con sentenza n. 567 del 2014, respinse le domande del Pandolfo, rilevando che la delibera del 4/5 febbraio 2010, incontestabilmente nulla per vizi afferenti la procedura di convocazione, fosse in realtà da considerarsi ormai superata, in ragione dell’adozione, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, cod. civ., della successiva delibera del 15 marzo 2010, alla quale riconobbe efficacia ex tunc. Con riguardo, poi, al prospettato assunto riguardante l’insussistenza del requisito della giusta causa, così come disciplinato all’art. 17, commi 22-bise 22- ter, del d.l.n. 78 del 2009, nell’adozione della delibera di revoca, quel giudice rinviò per relationem “ alle congrue e condivisibili motivazioni già contenute nel provvedimento del Tribunale di Palermo reso il 14.6.2010 nell’ambito del procedimento camerale” svoltositra le parti ex art. 2400, comma 2, cod. civ.. 2. Il gravame promosso dal Pandolfo contro questa decisione -con cui egli: i ) eccepì nuovamente che la delibera 15 marzo 2010, di ratifica della precedente (e nulla) del 4/5 febbraio 2010, non potesse in alcun modo considerarsi legittima o comunque “presa in conformità della legge e dello Statuto”, poiché adottata ben oltre il termine perentorio di sei mesi, stabilito dall’art. 17, comma 22-bis, per la revoca dei sindaci, spirato il 5 febbraio 2010, in coincidenza con l’adozione della prima delibera assembleare; ii) contestò il rigetto delle ulteriori censure sollevate in ordine alla insussistenza, nella medesima delibera del15 marzo 2010, del requisito della giusta causa di cui ai commi 22-bise 22-ter del citato art. 17, come motivato dal tribunale; iii) ribadì le doglianze, già mosse in primo grado, avverso la delibera di nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale del 5 agosto 2010, insistendo, altresì, per la condanna della società al risarcimentodel danno da lui patito - fu rigettato dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 settembre 2018, n. 1926, pronunciata nel contraddittorio con l’appellata [OSCURATO:SOCIETA].. 2.1. Detta corte, dopo avere ripercorso la disciplina codicistica in materia di nullità ed annullabilità delle delibere assembleari delle s.p.a., opinò che, «Nel caso di specie, […], correttamente il Tribunale ha statuito l’essere venuto meno l'interesse dell'attore oggi appellante all'impugnazione della delibera del 4febbraio 2010, perché sostituita da quella del 15 marzo e, per quanto attiene quest’ultima, il Pandolfo non ha contestato la sussistenza di specifici vizi relativi al procedimento di formazione della volontà assembleare o altre ipotesi di invalidità ma, parlando genericamente di invalidità derivata ... ha messo in dubbio la possibilità di produrre effettiex tunc e, cioè, a decorrere dalla data della delibera di sostituzione (che, al contrario , giurisprudenza concordemente ammette)».3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso, affidato a due motivi, il Pandolfo. Ha resistito, con controricorso, illustrato anche da memoria exart. 380- bis.1 cod. proc. civ., la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione dell’art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere la corte territoriale totalmente omesso di statuire sulle censure, articolate in appello, riguardanti (a) il difetto di giusta causa caratterizzante la revoca disposta con le citate delibere e, soprattutto, (b) la invalidità della delibera di nomina dei nuovi sindaci, adottata il 5 agosto 2010. Infatti, a fronte di una domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle delibere del 4/5 febbraio e del 15 marzo 2010 di revoca dei sindaci, nonché di quella,successiva, del 5 agosto 2010 di nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale e, quindi, di allegazioni ed eccezioni afferenti l’una e l’altra questione, la corte predetta si era limitata ad esaminare ed apronunciare, peraltroparzialmente, sulla prima, omettendo ogni valutazione sulla seconda. Prova ne era, al di là del dato obiettivo rappresentato dall'intero impianto motivazionale, l’inciso “Con unico motivo di gravame” collocato all’inizio della pagina 4, subito dopo la rubrica “Motivi della decisione”; II) «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, degli artt. 2379 c.c. e 17, comma 22-bis, della L. n. 102/2009[rectius: del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Ndr], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si ascrive alla corte distrettuale di avere errato nel ritenere la delibera assembleare assunta il 15 marzo 2010, a ratifica e sanatoria exart. 2377, comma 8, cod. civ., della precedente del 4/5 febbraio 2010, conforme alla legge ed allo Statuto dellaAMG [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Le suesposte doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano complessivamente fondate nei limiti di cui appresso. 2.1. Deve osservarsi, innanzitutto, che la sentenza impugnata, alla pagina 4, dà atto, espressamente, che il Pandolfo aveva chiesto la riforma della decisione ivi impugnata: i) «nella parte in cui ha ritenuto le allegazioni dell’attore “del tutto generiche e prive di specifica indicazione del vizio che in tesi presenterebbe detta delibera (ossia quella del 15/3/2010)»; ii) «nella parte in cui ha rigettato le ulteriori censure sollevate in ordine alla giusta causa di revoca dei componenti del Collegio sindacale exart. 17 della L. n. 102/2009 [rectius: del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Ndr], operando un mero rinvio alle “congrue e condivisibili motivazioni già contenute nel provvedimento del Tribunale di Palermo del 14/6/2010 svoltosi tra le medesime parti ex art. 2400 c.c. ed ormai definitivo». 2.2. L’accesso agli atti del fascicolo di ufficio - consentito a questa Corte in ragione della natura di error in procedendodel vizio denunciato con il primo motivo -permette agevolmente di riscontrare, poi, che il Pandolfo, con il proposto gravame, aveva contestato anche l’avvenuto rigetto, come motivato dal tribunale, delle censure da lui prospettate in ordine alla insussistenza, nella delibera dei 15 marzo 2010, del requisito della giusta causa di cui ai commi 22-bise 22-ter del citato art. 17, altresì ribadendo le doglianze, già mosse in primo grado, avverso la delibera di nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale del 5 agosto 2010. 2.3. Orbene, dalla lettura della sentenza della corte di appello oggi in esame, si evince chiaramente che quest’ultima nullaha statuito con riguardo a questi profili. 2.3.1. La stessa, invero, dopo aver descritto la disciplina codicistica in materia di nullità ed annullabilità delle delibere assembleari delle s.p.a., ha condiviso l’assunto del tribunale circa «l’essere venuto meno l'interesse dell'attore oggi appellante all'impugnazione della delibera del 4 febbraio 2010, perché sostituita da quella del 15 marzo», successivamente affermando, unicamente, che, «per quanto attiene quest’ultima, il Pandolfo non ha contestato la sussistenza di specifici vizi relativi al procedimento di formazione della volontà assembleare o altre ipotesi di invalidità ma, parlando genericamente di invalidità derivata ... ha messo in dubbio la possibilità di produrre effettiex tunc e, cioè, a decorrere dalla data della delibera di sostituzione (che, al contrario, giurisprudenza concordemente ammette)». Alcunché, quindi, si è esplicitamente argomentato circa le ulteriori contestazioni, precedentemente descritte (asserita carenza, nella concreta vicenda, della giusta causa di revoca del collegio sindacale disciplinata dai commi 22-bise 22-ter del menzionato art. 17 del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; nullità della delibera assembleare del 5 agosto 2010, perché recante la nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale in pendenza del reclamo proposto dal Pandolfo avverso l’ordinanza resa dal tribunale, il 14 giugno 2010, all’esito del procedimento previsto dall’art. 2400, comma 2, cod. civ., a conferma della validità della delibera assembleare direvoca del 15 marzo 2010, che conseguentemente era da ritenersi non ancora definitiva) mosse dall’odierno ricorrente alla decisione del tribunale. Neppure è ragionevole desumere, dalle suddette affermazioni della corte distrettuale, l’avvenuto rigetto implicito di tali contestazioni, così da escludere (cfr., ex aliis, Cass.n. 2151 del 2021; Cass. n. 7662 del 2020; Cass. n. 15255 del 2019; Cass. n. 20718 del 2018; Cass. n. 29191 del 2017), se del caso, il denunciato vizio di omessa pronuncia sulle stesse. 2.4. Rileva, peraltro, il Collegio che la carenza di qualsivoglia pronuncia circa la lamentata insussistenza della menzionata giusta causa di revoca del collegio sindacale investe un aspetto decisivo anche rispetto all’affermazione della corte territoriale riguardante l’essere venuto meno l'interesse dell’appellante all'impugnazione della delibera del 4/5 febbraio 2010, perché sostituita da quella del 15 marzo successivo. 2.4.1. Va considerato, infatti, che la disposizione dell'attuale art. 2377, comma 8,cod. civ. (analoga a quella contenuta nell’ultimo comma del medesimo articolo nel testo anteriore alla riforma apportatagli dal d.lgs. n. 6 del 2003), -applicabile anche nelle ipotesi di nullità delle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2379 cod. civ. giusta lo specifico richiamo ad esso contenuto nell’ultimo comma di quest’ultimo articolo -secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare “non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”, costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale, nel precludere al giudice di far luogo all'annullamento della deliberazione in tutti i casi in cui essa è stata sostituita da altra delibera “conforme alla legge ed allo statuto”, gli attribuisce, pertanto, il potere di verificare se ricorrono le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento, al di là delle conclusioni assunte dalle parti. In altri termini, «è onere del giudice estendere il suo esame alla nuova delibera per verificare se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità (Cass. 16.7.1998, n. 2570) e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto. Poiché una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea ad impedire l'annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare deve, ai limitati fini della ratifica - rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa (Cass. 6.7.1953, n. 2137). Nel caso, poi, in cui il vizio da cui sia affetta la delibera impugnata non si riferisca al procedimento di approvazione, ma riguardi la disciplina sostanziale adottata, che si assume essere contraria alla legge o allo statuto, il giudice dovrà verificare se la nuova deliberazione detti una disciplina effettivamente idonea a rimuovere detto vizio» (cfr.Cass. n. 16017 del 2008, resa in fattispecie concernente l’applicazione dell’originario testo dell’art. 2377, ultimo comma, cod. civ., analogo, come si è detto, in parte qua, all’attuale comma 8 del medesimo articolo, sicché la riportata statuizione è agevolmente utilizzabile anche in questa sede). 2.4.2. Pertanto, nell’odierna vicenda, la corte palermitana, per giungere alla conclusione dell’essere «venuto meno l'interesse dell'attore oggi appellante all'impugnazione della delibera del 4 febbraio 2010, perché sostituita da quella del 15 marzo», avrebbe dovuto necessariamente valutare la “conformità alla legge ed allo statuto” di quest’ultima e solo in caso di esito positivo di tale verifica avrebbe potuto riconoscere ad essa l’effettivo retroattivo sanante. 2.4.3. In particolare, proprio alla stregua della contestazione del Pandolfo riguardante la pretesa carenza, nella concreta vicenda che lo aveva coinvolto, della giusta causa di revoca del collegio sindacale disciplinata dai commi 22-bise 22-ter del menzionato art. 17 del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, il giudice a quoavrebbe dovuto verificare l’avvenuta corretta applicazione, in occasione dell’adozione della delibera assembleare del 15 marzo 2010, dell’appena richiamata disciplina legislativa, che qui, dunque, è opportuno ricordare: “22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. 22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione”. 2.4.4. Da essa emerge agevolmente che elementi integrativi della fattispecie costituente la giusta causa di revoca ivi prevista, tra gli altri, dell’organo di controllo di una società controllata, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale (nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA]., come può leggersi nel suo controricorso, ha come socio unico il Comune di Palermo), affidataria di servizi pubblici o di attività strumentali, erano “la riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti”, e ciò al dichiarato fine “della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali” di dette società.2.4.5. L’avvenuta contestazione, ribadita in appello dal Pandolfo, circa la concreta sussistenza, nella specie, di entrambi i suddetti elementi imponeva, allora, ancor prima di attribuire efficacia retroattiva sanante alla delibera assembleare del 15 marzo 2010, -che, invocando proprio quella disciplina, aveva revocato il collegio sindacale della [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era membro effettivo lo stesso Pandolfo) - di verificare la concreta conformità di quest’ultima alla medesima discip lina sostanziale predetta, posto che solo l’esito positivo di una siffatta verifica (peraltro impedita, oggi, a questa Corte -implicando, evidentemente, accertamenti di natura fattuali, qui preclusi, riguardanti la composizione numerica del collegio sindacale della società controricorrente anteriore e posteriore alle delibere de quibus, nonché la riduzione del costo degli emolumenti degli organi sociali - così da dover essere necessariamente rimessa al giudice di rinvio) avrebbe potuto consentirne, poi, l’idoneità a rimuovere il vizio inficiante la pregressa delibera del 4/5 febbraio 2010 che aveva avuto lo stesso oggetto. 2.4.5. A questo scopo, inoltre, è doveroso rimarcare che nemmeno poteva essere sufficiente il rinvio, come invece, opinato dal tribunale (pure su questo punto contestato in appello dal Pandolfo), alle “ congrue e condivisibili motivazioni già contenute nel provvedimento del Tribunale di Palermo del 14/6/2010 svoltosi tra le medesime parti ex art. 2400 c.c. ed ormai definitivo ». Invero, co me affatto condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 14778 del 2012, «il provvedimento di approvazione della delibera di revoca ai sensi dell'art. 2400, secondo comma, cod. civ. è atto di volontaria giurisdizione costituente la fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell'effetto della revoca. L'art. 2400, a presidio dell'indipendenza dei sindaci connessa con la tutela di interessi generali affidata alla funzione di controllo da essi esercitata, stabilisce, da un lato, che essi possono essere revocati solo in presenza di giusta causa - a differenza di quanto l'art. 2383 cod. civ. dispone per gli amministratori -, dall'altro che la obiettiva ricorrenza di tale situazione deve essere in ogni caso verificata dal Tribunale -con la sommarietà propria dei giudizi camerali -perché la fattispecie della revoca venga a compimento. L'esito positivo di tale necessaria verifica sommaria, quale elemento della fattispecie complessa regolata dalla norma codicistica suindicata, opera evidentemente su un piano diverso da quello dell'eventuale successivo giudizio di impugnazione della delibera in sede contenziosa (artt. 2377 e ss. cod. civ.), del quale costituisce solo il presupposto di ammissibilità. Giudizio che, dunque, (cfr. Sez. 1 n. 27389/05) non solo non può ritenersi precluso dalla emissione del decreto di approvazione in sede onoraria, ma neppure vincolato dal contenuto della verifica sommaria compiuta in tale sede, che come tale non è suscettibile di acquisire la natura di res iudicata» (cfr. in senso conforme, anche la successiva Cass.n. 3449 del 2015). 2.5. La carenza di qualsivoglia statuizione, in proposito, da parte della corte territoriale, malgrado la specifica censura innanzi ad essa formulata dal Pandolfo in relazione alla pronuncia del tribunale che, anche in parte qua, l’aveva visto soccombente, determina, chiaramente, nella sentenza oggi impugnata, il vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., come da lui correttamente denunciato exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Infatti, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 29952 del 2022, «L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello -così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio -risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanzialeex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360 n.5. cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo"error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità -in tal caso giudice anche del fatto processuale -di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello» (cfr. in senso sostanzialmente conforme, anche Cass. n. 1755 del 2006; Cass. n. 22759 del 2014; Cass. n. 25259 del 2017). 2.6. È intuitivo, infine, che la mancata verifica della conformità della delibera del 15 marzo 2010 alla disciplina sostanziale contenuta nei commi 22-bise 22-ter del già più volte citato art. 17 del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, influisce anche sulla delibera assembleare (anch’essa contestata quanto alla sua validità, senza che alcunché la corte di appello abbia specificamente sancito sul punto) del successivo 5 agosto 2010, atteso che questa ha proceduto alla nomina del nuovo collegio sindacale sul presupposto, evidentemente, dell’avvenuta legittimità della pregressa delibera assembleare, appunto del 15 marzo 2010, di revoca di quello precedente (di cui era componente effettivo il Pandolfo), sancita, invece, erroneamente dalla corte territoriale, altresì rimarcandosiche, dagli atti di causa, nemmeno emerge che sia stata allegata, ancor prima che dimostrata, una giusta causa di revoca di quel collegio diversa da quella fondata sulla riportata disciplina di cui ai suddetti commi 22-bis e 22 - ter del menzionato art. 17 del d.l. n. 78 del 2009. 3. In conclusione, il ricorso del Pandolfo deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nei sensi di cui in motivazione, il ricorso del Pandolfo, cassa la sentenza impugnata e rinvi
Sentenza Cassazione n. 08816/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris