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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:206
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CO0586_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 3 marzo 2025 – [Rabal] ( i ) (cause riunite C‑586/24 e C‑605/24) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di ‟giurisdizione” – Giudice della Sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia in base a una delibera della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) nella sua nuova composizione – Rinvio pregiudiziale proveniente da un collegio giudicante privo della qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Irricevibilità manifesta» Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Giurisdizione nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Nozione – Collegio monocratico del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia in base a una delibera della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) nella sua nuova composizione – Collegio giudicante non avente, in ragione delle modalità di nomina del giudice che lo compone, lo status di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Esclusione (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 26‑34) [OSCURATO:PERSONA] domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), in collegio monocratico, con decisioni del 5 agosto 2024 (C‑605/24) e del 19 agosto 2024 (C‑586/24), sono manifestamente irricevibili. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0586_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 3 marzo 2025 – [Rabal] ( i ) (cause riunite C‑586/24 e C‑605/24) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di ‟giurisdizione” – Giudice della Sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia in base a una delibera della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) nella sua nuova composizione – Rinvio pregiudiziale proveniente da un collegio giudicante privo della qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Irricevibilità manifesta» Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Giurisdizione nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Nozione – Collegio monocratico del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia in base a una delibera della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) nella sua nuova composizione – Collegio giudicante non avente, in ragione delle modalità di nomina del giudice che lo compone, lo status di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Esclusione (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 26‑34) [OSCURATO:PERSONA] domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), in collegio monocratico, con decisioni del 5 agosto 2024 (C‑605/24) e del 19 agosto 2024 (C‑586/24), sono manifestamente irricevibili. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris