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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2021

Cassazione n. 20229/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità di tutti i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 21.06.2021, il Tribunale del Riesame di Firenze confermava l'ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il locale Tribunale del 25.05.2021, con la quale era applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare in questione era stata applicata per le imputazioni provvisorie di cui: al capo 9) per aver in concorso-con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di diritto/prestanome dal 16.12.2010 al 12.10.2017, contribuito_ p cagionare con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della soc. coop.

Giada, dichiarato con sentenza del Tribunale di Firenze del 09.09.2020, facendo figurare nelle dichiarazioni IVA del 2016 e del 2017 crediti IVA fittizi, di rilevanti importi, che chiedeva a rimborso, pur essendo la società inattiva fin dal 2011, nonché distraendo le somme di euro 200.000,00 e di euro 198.000,00, incassate a seguito delle cessioni .dei crediti a [OSCURATO:PERSONA]; al capo 10) per aver, in qualità di amministratore di diritto/prestanome dal 16.12.2010 al 12.10.2017, contribuito, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a sottrarre eio distruggere e/o occultare i libri contabili obbligatori della Giada soc. coop., allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori.

1.2. Quanto al Baccarini la misura cautelare suddetta risulta essere stata applicata in relazione ai reati di cui ai capi 2), 6), 10) e 18) e segnatamente, perché "in qualità di amministratore di diritto, di fatto e prestanome, nomina non risultante del Registro delle Imprese ma avendo firmato atti in tale qualità nel marzo 2018", contribuito, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a sottrarre e/o distruggere e/o occultare i libri contabili obbligatori - tra cui il libro giornale, il libro inventari, i registri IVA e le altre scritture contabili-: della [OSCURATO:PERSONA].

Coop., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 04.03.2020; della [OSCURATO:PERSONA].

Coop., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 02.09.2020; della [OSCURATO:PERSONA].

Coop., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 9.9.2020; della [OSCURATO:PERSONA].

Coop., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 16.09.2020, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze, hanno proposto ricorso con distinti atti entrambi gli indagati e segnatamente:

2.1. il Pieraccini, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quale motivo di censura l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. ed il vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria, tenuto conto del materiale investigativo sussistente al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata; sottolinea il ricorrente la discrasia tra quanto riportato nell'ordinanza cautelare, in cui si afferma che il Pieraccini avrebbe ricoperto il ruolo di amministratore di diritto e prestanome della citata società [OSCURATO:PERSONA].

Coop. senza realmente occuparsi della gestione societaria per un periodo di circa sette anni, e quanto emergente dagli allegati documentali prodotti dalla difesa, dai quali chiaramente risulta, invece, che il Pieraccini per appena venticinque giorni - precisamente dal 19.11.2020 al 16.12.2020 - avrebbe ricoperto il ruolo di amministratore di diritto; tale circostanza non è stata adeguatamente tenuta in considerazione dal Tribunale de libertate, il quale, nell'assumere la propria decisione, ha completamente trascurato l'incidenza della questione prospettata dalla difesa sull'impianto indiziario e riservato gli accertamenti in merito a tale breve durata dell'incarico al prosieguo delle indagini; peraltro, anche 'la prognosi di futuri sviluppi investigativi per consolidare ii quadro indiziato contro l'indagato è stata smentita dall'evoluzione successiva del procedimento, tradottasi nella notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.; le ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale del riesame con riguardo alla posizione del Pieraccini, sono assolutamente inconferenti rispetto al thema decidendum esulando dalle contestazioni mosse al ricorrente dal Pubblico Ministero e convalidate dai G.i.p. nell'ordinanza genetica di misura cautelare, che riguardavano esclusivamente il ruolo di amministratore di diritto/prestanome della società Giada; inoltre, il Tribunale del Riesame ha omesso di motivare adeguatamente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, svolgendo a tal proposito soltanto brevi considerazioni, ancorate ai precedenti penali dell'istante, assolutamente lontani nel tempo e del tutto inconferenti con le condotte attribuitegli nel procedimento in esame;

2.2. il Baccarini, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; invero, contraddittorio risulta essere l'impianto argomentativo alla base della statuizione del giudice a quo, il quale ha ritenuto di basare il proprio convincimento, in ordine ai fatti riguardanti il fallimento della Ausonia soc. coop., sul dato formale emergente dalla visura della società circa la carica di amministratore svolta dal 12.2.2018 al 7.6.2019, mentre non ha ritenuto di dare importanza alla mancanza di tale dato formale nelle altre società- a fronte della produzione documentale della difesa per le società - [OSCURATO:PERSONA].

Coop., [OSCURATO:PERSONA].

Coop., [OSCURATO:PERSONA].

Coop.; inoltre, non si comprende, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, quale sia il ruolo effettivamente rivestito dall'indagato all'interno di tali contesti societari, atteso che il Baccarini sicuramente non può essere identificato quale amministratore di diritto, perché dato non emergente dalla visura formale delle varie società, e che nemmeno può essere identificato, per la medesima ragione, quale prestanome delle varie società; del resto, il ricorrente - limitatosi alla sottoscrizione di un unico atto in data 02.03.2018 non può nemmeno essere riconosciuto amministratore di fatto delle società in questione, non potendo ritenersi integrata l' apprezzabile attività di gestione effettuata in maniera significativa e continuativa ritenuta necessaria, per giurisprudenza costante, perché il soggetto agente possa essere riconosciuto quale amministratore di fatto di una società, stante la riconducibilità al Baccarini della mera sottoscrizione di un unico atto; inoltre, delle intercorse conversazioni tra l'indagato ed il Comini non vi è traccia in atti, nè sussiste motivazione in ordine alla proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare applicata, stante la giovane età e la sua personalità. 2.La difesa del Baccarini ha depositato conclusioni scritte concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata .[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

1. Per quanto concerne il Baccarini, dall' annotazione dei C.C. di Vaiano del 2.2.2022, acquisita agli atti con relativi allegati, risulta che successivamente all'ordinanza del Tribunale del riesame impugnata e segnatamente in data 9.7.2021, il del Tribunale di Firenze ha revocato la misura degli arresti donniciliarì nei confronti dell'indagato, disponendo applicarsi allo stesso la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, congiuntamente al divieto di esercitare l'attività di amministratore o di assumere qualsiasi incarico direttivo di Derso'ne giuridiche per la durata di un anno.

Successivamente, in data 26 agosto 2021, su richiesta dell'indagato di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, ovvero di sostituzione di tale misura coercitiva con altra meno afflittiva, il gip del tribunale di Firenze ha revocato la misura cautelare dell'obbligo di dimora in relazione al procedimento in esame.

2. Analogamente per quanto concerne il Pieraccini, dalla medesima annotazione sopra richiamata risulta che in data 9 luglio 2021, il G.i.p. del Tribunale di Firenze ha revocato la misura degli arresti domiciliari, applicando allo stesso la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, congiuntamente al divieto di esercitare l'attività di amministratore o di assumere qualsiasi incarico direttivo di persone giuridiche per la durata di un anno.

Successivamente, in data 3 settembre 2021, su richiesta dell'indagato di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora, essendo bastevole la misura interdittiva per assicurare le esigenze di cautela, tenuto conto della chiusura delle indagini, il G.i.p. del Tribunale di Firenze ha revocato la misura dell'obbligo di dimora. 3.Alla luce dei provvedimenti indicati deve ritenersi che i ricorrenti siano allo stato carenti di interesse alla decisione dei ricorsi.

L'intervenuta revoca per entrambi gli indagati della misura cautelare degli arresti domiciliari e, quindi, della misura sostitutiva dell'obbligo di dimora, determina l'esigenza di verificare, preliminarmente, la persistenza dell'interesse al ricorso in capo ai ricorrenti.

3.1. In proposito vengono innanzitutto in rilievo i principi affermati dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002, secondo cui in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiate, nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi, comunque, sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, in riferimento ad una futura utilizzazione dell'e.ventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato.

3.1.1. In motivazione, la sentenza n. 7931/2010 in questione, nel coordinarsi con i principi affermati dalla precedente sentenza delle S.U. n. 20 del 12/10/1993 Rv. 195355 - secondo cui l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di ricorso per cassazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare permane anche nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata nelle more del procedimento poiché la pronunzia inoppugnabile di annullamento della misura suddetta adottata nel procedimento incidentale "de libertate" costituisce "decisione irrevocabile", idonea, nei casi di proscioglimento o di condanna di cui all'art. 314 comma secondo cod. proc. pen., a fondare il diritto dell'indagato alla riparazione per l'ingiusta detenzione- ha evidenziato come un'applicazione pressoché automatica dei principi posti dalla succitata giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla persistenza dell'interesse alla pronuncia presenti il rischio di accogliere una nozione di "interesse" troppo ampia, che finisce per presumere sempre e comunque che l'indagato agisca anche all'utile fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen..

Piuttosto, se il raccordo tra interesse all'impughazione e diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.) opera limitatamente alla deduzione dell'insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., con esclusione delle esigenze cautelari (Sez.

U, n. 21 del 13/07/1998, dep. 24/09/1998, imp.

Gallieri, Rv. 211194; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, imp.

Chiappetta, Rv. 208165; Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, dep. 28/07/2006, imp.

Prisco, Rv. 234268) e se, in linea di principio, può quindi sussistere, sotto il profilo di cui al cit. art. 314, l'interesse dell'indagato a una pronuncia sul ricorso attinente alla legittimità della custodia cautelare, in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, più in generale, dei presupposti per poterli porre a base della sua applicazione, quando la stessa non sia più in atto, tuttavia anche in caso di contestazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari occorre la verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse, richiedendo l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza (e la persistenza al momento della decisione) di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato.

Tale regola contenuta nel citato art. 568 ed applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale, implica che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame, ma un tale interesse può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento.

Ne consegue che, se il procedimento per la riparazione dei danni da ingiusta detenzione non può comunque essere attivato prima che vi sia stata una pronuncia conclusiva del procedimento principale nei confronti dell'accusato (art. 315 cod. proc. pen.), l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima.

3.1.2. Sulla base dei principi affermati dalla riportata pronuncia delle S.U. è stato altresì affermato che l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia, in sede di impugnazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata o sostituita con una meno affittiva nelle more del procedimento di impugnazione, non può presumersi, ma deve essere rappresentato dall'interessato anche con riferimento alla mancanza delle cause ostative di cui all'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen., nel senso che la parte ha l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione: tale intenzione può essere manifestata direttamente dal difensore in udienza, anche mediante memoria scritta (Sez. 6, n. 3528 del 14/01/2009 Rv. 242662).

Ancora, poi, è stato sostenuto che il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen.. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Rv. 277567).

3.2. Nella fattispecie in esame si ritiene di dar seguito ai principi sopra richiamati con le seguenti ulteriori precisazioni.

3.2.1. All'atto della decisione dei presenti ricorsi entrambi gli indagati non risultano più sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, né alla misura dell'obbligo di dimora, nelle more applicata.

La difesa degli indagati all'odierna udienza camerale non ha rappresentato, con specifica deduzione, l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento ad una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione, essendosi limitata a richiedere l'accoglimento dei ricorsi riguardanti la misura degli arresti domiciliari originariamente applicata.

Peraltro, neppure nella memoria difensiva depositata a mezzo PEC in data 17.1.2022 la difesa del Baccarini ha dedotto in merito a tale interesse ed in mancanza di specifiche allegazioni, come evidenziato nella sentenza delle SU., non può presumersi che l'indagato intenda agire anche all'utile fine di precostituirsi il titolo in funzione d una futura richiesta di un'equa riparazione.

Ne consegue, dunque, l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

3.2.2. Neppure sotto il versante della perdurante vigeriza della misura interdittiva nei confronti dei ricorrenti è ravvisabile un loro interesse alla decisione dei ricorsi.

In primo luogo giova richiamare quanto evidenziato dalla sent. Sez. 6, n. 4305 del 17/01/2013, rv. 254576, che, nell'affermare il principio, secondo cui nel caso di sostituzione di una misura cautelare personale con altra di natura interdittiva sussiste una sopravvenuta inammissibilità del riesame in precedenza richiesto, salvo che sussista lo specifico interesse dell'imputato a coltivare l'impugnazione ai fini di una futura utilizzazione della pronunzia favorevole per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione- ha affermato in motivazione che se la revoca o la cessazione di una misura cautelare personale intervenuta nel corso dell'incidente del riesame può non implicare ipso iure il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione, non è revocabile in dubbio che la persistenza di siffatto interesse, ove sia coniugata all'esigenza dell'indagato di precostituirsi (a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 2) una decisione irrevocabile sull'ipotetica illegittimità genetica della misura coercitiva, in tanto diviene suscettibile di apprezzamento (asseverante in limine il persistere dell'interesse impugnatorio pur dopo il venir meno della misura restrittiva), in quanto l'interesse del ricorrente dettato da una futura utilizzazione dell'eventuale pronuncia fayorevole ai fini della riparazione per ingiusta detenzione formi oggetto di specifica e motivata deduzione.

Vale a dire sorretta da argomenti seri e tali da evidenziare in concreto il pregiudizio derivante dal mancato ottenimento della decisione favorevole (Cass. Sez. 6,18.6.2010 n. 25859, Qoshku, rv. 247780; Cass. Sez. 6, 21.9.2010 n. 37764, Fabiano, rv. 248245; Cass.

SU., 16.12.2010 n. 7931/11, Testini, rv. 249002).

A maggior ragione tali principi valgono, anche per quanto innanzi evidenziato, nel giudizio ex art. 311 c.p.p..In ogni caso, non può non costatarsi nella fattispecie in esame come la mancanza di interesse degli indagati alla decisione dei ricorsi, in assenza di allegazioni in proposito pare ricavarsi da un'ulteriore dirimente emergenza.

Invero, da quanto è dato evincere dai provvedimenti del 26.8.2021 e del 3.9.2021 di revoca nei confronti degli indagati della misura dell'obbligo di dimora- applicata in uno alla misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di amministratore o di assumere qualsiasi incarico direttivo per la durata di un anno- in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, gli stessi indagati non hanno contestato nell'istanza di revoca la misura interdittiva, anzi deducendo espressamente, la difesa del Pieraccini, "la bastevolezza di tale misura (interdittiva) ad assicurare le esigenze di cautela, tenuto conto della chiusura delle indagini" e chiedendo la difesa del Baccarini la revoca solo dell'obbligo di dimora.

Peraltro, i ricorrenti potrebbero, all'esito della sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la misura interdittiva, aver proposto appello avverso tale provvedimento, di guisa da conseguire aliunde la pronuncia di merito invocata cori il presente ricorso sul quadro indiziario coinvolgente la loro posizione di indagati per i reati oggetto di imputazione provvisoria.

4. I ricorsi vanno, pertanto dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Nulla per spese, dovendosi in questa sede dare seguito all'indirizzo di questa Corte, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di •interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4 n. 45618 del 11/11/2021, R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità di tutti i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 21.06.2021, il Tribunale del Riesame di Firenze confermava l'ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il locale Tribunale del 25.05.2021, con la quale era applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare in questione era stata applicata per le imputazioni provvisorie di cui: al capo 9) per aver in concorso-con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di diritto/prestanome dal 16.12.2010 al 12.10.2017, contribuito_ p cagionare con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della soc. coop. Giada, dichiarato con sentenza del Tribunale di Firenze del 09.09.2020, facendo figurare nelle dichiarazioni IVA del 2016 e del 2017 crediti IVA fittizi, di rilevanti importi, che chiedeva a rimborso, pur essendo la società inattiva fin dal 2011, nonché distraendo le somme di euro 200.000,00 e di euro 198.000,00, incassate a seguito delle cessioni .dei crediti a [OSCURATO:PERSONA]; al capo 10) per aver, in qualità di amministratore di diritto/prestanome dal 16.12.2010 al 12.10.2017, contribuito, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a sottrarre eio distruggere e/o occultare i libri contabili obbligatori della Giada soc. coop., allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori. 1.2. Quanto al Baccarini la misura cautelare suddetta risulta essere stata applicata in relazione ai reati di cui ai capi 2), 6), 10) e 18) e segnatamente, perché "in qualità di amministratore di diritto, di fatto e prestanome, nomina non risultante del Registro delle Imprese ma avendo firmato atti in tale qualità nel marzo 2018", contribuito, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a sottrarre e/o distruggere e/o occultare i libri contabili obbligatori - tra cui il libro giornale, il libro inventari, i registri IVA e le altre scritture contabili-: della [OSCURATO:PERSONA]. Coop., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 04.03.2020; della [OSCURATO:PERSONA]. Coop., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 02.09.2020; della [OSCURATO:PERSONA]. Coop., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 9.9.2020; della [OSCURATO:PERSONA]. Coop., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 16.09.2020, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze, hanno proposto ricorso con distinti atti entrambi gli indagati e segnatamente: 2.1. il Pieraccini, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quale motivo di censura l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. ed il vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria, tenuto conto del materiale investigativo sussistente al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata; sottolinea il ricorrente la discrasia tra quanto riportato nell'ordinanza cautelare, in cui si afferma che il Pieraccini avrebbe ricoperto il ruolo di amministratore di diritto e prestanome della citata società [OSCURATO:PERSONA]. Coop. senza realmente occuparsi della gestione societaria per un periodo di circa sette anni, e quanto emergente dagli allegati documentali prodotti dalla difesa, dai quali chiaramente risulta, invece, che il Pieraccini per appena venticinque giorni - precisamente dal 19.11.2020 al 16.12.2020 - avrebbe ricoperto il ruolo di amministratore di diritto; tale circostanza non è stata adeguatamente tenuta in considerazione dal Tribunale de libertate, il quale, nell'assumere la propria decisione, ha completamente trascurato l'incidenza della questione prospettata dalla difesa sull'impianto indiziario e riservato gli accertamenti in merito a tale breve durata dell'incarico al prosieguo delle indagini; peraltro, anche 'la prognosi di futuri sviluppi investigativi per consolidare ii quadro indiziato contro l'indagato è stata smentita dall'evoluzione successiva del procedimento, tradottasi nella notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.; le ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale del riesame con riguardo alla posizione del Pieraccini, sono assolutamente inconferenti rispetto al thema decidendum esulando dalle contestazioni mosse al ricorrente dal Pubblico Ministero e convalidate dai G.i.p. nell'ordinanza genetica di misura cautelare, che riguardavano esclusivamente il ruolo di amministratore di diritto/prestanome della società Giada; inoltre, il Tribunale del Riesame ha omesso di motivare adeguatamente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, svolgendo a tal proposito soltanto brevi considerazioni, ancorate ai precedenti penali dell'istante, assolutamente lontani nel tempo e del tutto inconferenti con le condotte attribuitegli nel procedimento in esame; 2.2. il Baccarini, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; invero, contraddittorio risulta essere l'impianto argomentativo alla base della statuizione del giudice a quo, il quale ha ritenuto di basare il proprio convincimento, in ordine ai fatti riguardanti il fallimento della Ausonia soc. coop., sul dato formale emergente dalla visura della società circa la carica di amministratore svolta dal 12.2.2018 al 7.6.2019, mentre non ha ritenuto di dare importanza alla mancanza di tale dato formale nelle altre società- a fronte della produzione documentale della difesa per le società - [OSCURATO:PERSONA]. Coop., [OSCURATO:PERSONA]. Coop., [OSCURATO:PERSONA]. Coop.; inoltre, non si comprende, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, quale sia il ruolo effettivamente rivestito dall'indagato all'interno di tali contesti societari, atteso che il Baccarini sicuramente non può essere identificato quale amministratore di diritto, perché dato non emergente dalla visura formale delle varie società, e che nemmeno può essere identificato, per la medesima ragione, quale prestanome delle varie società; del resto, il ricorrente - limitatosi alla sottoscrizione di un unico atto in data 02.03.2018 non può nemmeno essere riconosciuto amministratore di fatto delle società in questione, non potendo ritenersi integrata l' apprezzabile attività di gestione effettuata in maniera significativa e continuativa ritenuta necessaria, per giurisprudenza costante, perché il soggetto agente possa essere riconosciuto quale amministratore di fatto di una società, stante la riconducibilità al Baccarini della mera sottoscrizione di un unico atto; inoltre, delle intercorse conversazioni tra l'indagato ed il Comini non vi è traccia in atti, nè sussiste motivazione in ordine alla proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare applicata, stante la giovane età e la sua personalità. 2.La difesa del Baccarini ha depositato conclusioni scritte concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata .[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. 1. Per quanto concerne il Baccarini, dall' annotazione dei C.C. di Vaiano del 2.2.2022, acquisita agli atti con relativi allegati, risulta che successivamente all'ordinanza del Tribunale del riesame impugnata e segnatamente in data 9.7.2021, il del Tribunale di Firenze ha revocato la misura degli arresti donniciliarì nei confronti dell'indagato, disponendo applicarsi allo stesso la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, congiuntamente al divieto di esercitare l'attività di amministratore o di assumere qualsiasi incarico direttivo di Derso'ne giuridiche per la durata di un anno. Successivamente, in data 26 agosto 2021, su richiesta dell'indagato di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, ovvero di sostituzione di tale misura coercitiva con altra meno afflittiva, il gip del tribunale di Firenze ha revocato la misura cautelare dell'obbligo di dimora in relazione al procedimento in esame. 2. Analogamente per quanto concerne il Pieraccini, dalla medesima annotazione sopra richiamata risulta che in data 9 luglio 2021, il G.i.p. del Tribunale di Firenze ha revocato la misura degli arresti domiciliari, applicando allo stesso la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, congiuntamente al divieto di esercitare l'attività di amministratore o di assumere qualsiasi incarico direttivo di persone giuridiche per la durata di un anno. Successivamente, in data 3 settembre 2021, su richiesta dell'indagato di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora, essendo bastevole la misura interdittiva per assicurare le esigenze di cautela, tenuto conto della chiusura delle indagini, il G.i.p. del Tribunale di Firenze ha revocato la misura dell'obbligo di dimora. 3.Alla luce dei provvedimenti indicati deve ritenersi che i ricorrenti siano allo stato carenti di interesse alla decisione dei ricorsi. L'intervenuta revoca per entrambi gli indagati della misura cautelare degli arresti domiciliari e, quindi, della misura sostitutiva dell'obbligo di dimora, determina l'esigenza di verificare, preliminarmente, la persistenza dell'interesse al ricorso in capo ai ricorrenti. 3.1. In proposito vengono innanzitutto in rilievo i principi affermati dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002, secondo cui in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiate, nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi, comunque, sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, in riferimento ad una futura utilizzazione dell'e.ventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato. 3.1.1. In motivazione, la sentenza n. 7931/2010 in questione, nel coordinarsi con i principi affermati dalla precedente sentenza delle S.U. n. 20 del 12/10/1993 Rv. 195355 - secondo cui l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di ricorso per cassazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare permane anche nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata nelle more del procedimento poiché la pronunzia inoppugnabile di annullamento della misura suddetta adottata nel procedimento incidentale "de libertate" costituisce "decisione irrevocabile", idonea, nei casi di proscioglimento o di condanna di cui all'art. 314 comma secondo cod. proc. pen., a fondare il diritto dell'indagato alla riparazione per l'ingiusta detenzione- ha evidenziato come un'applicazione pressoché automatica dei principi posti dalla succitata giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla persistenza dell'interesse alla pronuncia presenti il rischio di accogliere una nozione di "interesse" troppo ampia, che finisce per presumere sempre e comunque che l'indagato agisca anche all'utile fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.. Piuttosto, se il raccordo tra interesse all'impughazione e diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.) opera limitatamente alla deduzione dell'insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., con esclusione delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, dep. 24/09/1998, imp. Gallieri, Rv. 211194; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, imp. Chiappetta, Rv. 208165; Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, dep. 28/07/2006, imp. Prisco, Rv. 234268) e se, in linea di principio, può quindi sussistere, sotto il profilo di cui al cit. art. 314, l'interesse dell'indagato a una pronuncia sul ricorso attinente alla legittimità della custodia cautelare, in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, più in generale, dei presupposti per poterli porre a base della sua applicazione, quando la stessa non sia più in atto, tuttavia anche in caso di contestazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari occorre la verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse, richiedendo l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza (e la persistenza al momento della decisione) di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. Tale regola contenuta nel citato art. 568 ed applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale, implica che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame, ma un tale interesse può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento. Ne consegue che, se il procedimento per la riparazione dei danni da ingiusta detenzione non può comunque essere attivato prima che vi sia stata una pronuncia conclusiva del procedimento principale nei confronti dell'accusato (art. 315 cod. proc. pen.), l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima. 3.1.2. Sulla base dei principi affermati dalla riportata pronuncia delle S.U. è stato altresì affermato che l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia, in sede di impugnazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata o sostituita con una meno affittiva nelle more del procedimento di impugnazione, non può presumersi, ma deve essere rappresentato dall'interessato anche con riferimento alla mancanza delle cause ostative di cui all'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen., nel senso che la parte ha l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione: tale intenzione può essere manifestata direttamente dal difensore in udienza, anche mediante memoria scritta (Sez. 6, n. 3528 del 14/01/2009 Rv. 242662). Ancora, poi, è stato sostenuto che il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen.. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Rv. 277567). 3.2. Nella fattispecie in esame si ritiene di dar seguito ai principi sopra richiamati con le seguenti ulteriori precisazioni. 3.2.1. All'atto della decisione dei presenti ricorsi entrambi gli indagati non risultano più sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, né alla misura dell'obbligo di dimora, nelle more applicata. La difesa degli indagati all'odierna udienza camerale non ha rappresentato, con specifica deduzione, l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento ad una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione, essendosi limitata a richiedere l'accoglimento dei ricorsi riguardanti la misura degli arresti domiciliari originariamente applicata. Peraltro, neppure nella memoria difensiva depositata a mezzo PEC in data 17.1.2022 la difesa del Baccarini ha dedotto in merito a tale interesse ed in mancanza di specifiche allegazioni, come evidenziato nella sentenza delle SU., non può presumersi che l'indagato intenda agire anche all'utile fine di precostituirsi il titolo in funzione d una futura richiesta di un'equa riparazione. Ne consegue, dunque, l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. 3.2.2. Neppure sotto il versante della perdurante vigeriza della misura interdittiva nei confronti dei ricorrenti è ravvisabile un loro interesse alla decisione dei ricorsi. In primo luogo giova richiamare quanto evidenziato dalla sent. Sez. 6, n. 4305 del 17/01/2013, rv. 254576, che, nell'affermare il principio, secondo cui nel caso di sostituzione di una misura cautelare personale con altra di natura interdittiva sussiste una sopravvenuta inammissibilità del riesame in precedenza richiesto, salvo che sussista lo specifico interesse dell'imputato a coltivare l'impugnazione ai fini di una futura utilizzazione della pronunzia favorevole per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione- ha affermato in motivazione che se la revoca o la cessazione di una misura cautelare personale intervenuta nel corso dell'incidente del riesame può non implicare ipso iure il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione, non è revocabile in dubbio che la persistenza di siffatto interesse, ove sia coniugata all'esigenza dell'indagato di precostituirsi (a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 2) una decisione irrevocabile sull'ipotetica illegittimità genetica della misura coercitiva, in tanto diviene suscettibile di apprezzamento (asseverante in limine il persistere dell'interesse impugnatorio pur dopo il venir meno della misura restrittiva), in quanto l'interesse del ricorrente dettato da una futura utilizzazione dell'eventuale pronuncia fayorevole ai fini della riparazione per ingiusta detenzione formi oggetto di specifica e motivata deduzione. Vale a dire sorretta da argomenti seri e tali da evidenziare in concreto il pregiudizio derivante dal mancato ottenimento della decisione favorevole (Cass. Sez. 6,18.6.2010 n. 25859, Qoshku, rv. 247780; Cass. Sez. 6, 21.9.2010 n. 37764, Fabiano, rv. 248245; Cass. SU., 16.12.2010 n. 7931/11, Testini, rv. 249002). A maggior ragione tali principi valgono, anche per quanto innanzi evidenziato, nel giudizio ex art. 311 c.p.p..In ogni caso, non può non costatarsi nella fattispecie in esame come la mancanza di interesse degli indagati alla decisione dei ricorsi, in assenza di allegazioni in proposito pare ricavarsi da un'ulteriore dirimente emergenza. Invero, da quanto è dato evincere dai provvedimenti del 26.8.2021 e del 3.9.2021 di revoca nei confronti degli indagati della misura dell'obbligo di dimora- applicata in uno alla misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di amministratore o di assumere qualsiasi incarico direttivo per la durata di un anno- in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, gli stessi indagati non hanno contestato nell'istanza di revoca la misura interdittiva, anzi deducendo espressamente, la difesa del Pieraccini, "la bastevolezza di tale misura (interdittiva) ad assicurare le esigenze di cautela, tenuto conto della chiusura delle indagini" e chiedendo la difesa del Baccarini la revoca solo dell'obbligo di dimora. Peraltro, i ricorrenti potrebbero, all'esito della sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la misura interdittiva, aver proposto appello avverso tale provvedimento, di guisa da conseguire aliunde la pronuncia di merito invocata cori il presente ricorso sul quadro indiziario coinvolgente la loro posizione di indagati per i reati oggetto di imputazione provvisoria. 4. I ricorsi vanno, pertanto dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. 5. Nulla per spese, dovendosi in questa sede dare seguito all'indirizzo di questa Corte, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di •interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4 n. 45618 del 11/11/2021, R
Sentenza Cassazione n. 20229/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris