CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12455/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05W9MPW [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOtdato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, è stata impugnata, quanto alla durata della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici per cinque anni), la sentenza del 16 luglio 2024, con la quale il GUP del Tribunale di Arezzo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui richiesta per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; che il motivo è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017; che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie; che, infatti, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862 — 03); che, nel caso di specie, la pena base, per il reato di cui al presente procedimento — in relazione alla quale è applicato l'aumento per la continuazione con l'ulteriore reato contestato nel presente procedimento ("droga leggera") e con quello già giudicato con sentenza del Tribunale di Macerata del 7 agosto 2019 — è di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, diminuiti per il rito a tre anni di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che, a norma dell'art. 29 cod. pen., alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni consegue l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, come correttamente disposto nella sentenza impugnata; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 g