Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1995/1999
ECLI:EU:C:1999:349
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998C0362 - IT
Avviso legale importante
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61998C0362
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 1 luglio 1999. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 93/103/CE. - [OSCURATO:PERSONA]362/98.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-06299
Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso per inadempimento proposto il 9 ottobre 1998 contro la Repubblica italiana, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), o quanto meno avendo omesso di comunicarglieli, tale Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombevano in forza del Trattato e della detta direttiva. Essa chiede altresì la condanna della Repubblica italiana alle spese del procedimento.
2 Nell'atto introduttivo del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] richiama le varie fasi del procedimento precontenzioso di cui all'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE). Nel merito del suo ricorso, essa fa valere che la Repubblica italiana, non avendo adottato i necessari provvedimenti di attuazione, ha violato sia l'art. 13, n. 1, della direttiva di cui trattasi, che prevedeva per l'adozione di tali misure un termine giunto a scadenza il 23 novembre 1995, sia gli artt. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE), terzo comma, e 5 dello stesso Trattato (divenuto art. 10 CE).
3 Nel controricorso, depositato il 29 gennaio 1999, la Repubblica italiana non contesta né la regolarità del procedimento precontenzioso né la sussistenza dell'inadempimento.
4 Essa si limita a segnalare che solo dal mese di maggio 1998, nel corso del quale è entrata in vigore la legge comunitaria 1995/1997, è stato possibile avviare l'iter di attuazione della direttiva e che tale procedimento è tuttora in corso.
5 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto superfluo il deposito di una controreplica ed entrambe le parti hanno rinunciato alla trattazione orale in udienza.
6 Di conseguenza, non mi resta che proporre alla Corte di accogliere integralmente il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], con la precisazione che la constatazione della violazione dell'art. 13 della direttiva mi sembra sufficiente.
7 Propongo pertanto di:
«1) dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), e/o avendo omesso di informarne la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza della detta direttiva;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese».