CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (commesso il 12 maggio 2015), per aver formato una falsa patente di guida; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che, con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato, in presenza di un "falso grossolano", immediatamente rilevato dagli agenti di polizia giudiziaria; - che il motivo è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, già disattese dalla Corte di appello che, con corretta motivazione in diritto e congrua argomentazione in punto di fatto, aveva ritenuto che la falsità del documento in questione non era tale da essere riconosciuta da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza, ma solo da soggetti aventi specifica competenza, come gli agenti di polizia giudiziaria; - che «n tema di falso, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, non va giudicata alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto del settore. Invero la punibilità è esclusa solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, n. 4254 del 09/03/1999, Moggia, Rv. 213094; Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così