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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43922/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio, nell'ambito di un più complesso ed articolato procedimento che aveva visto imputate numerosissime persone per un altrettanto rilevantissimo novero di contestazioni, dei fatti di reato di cui al capo cccc) (art. 490 cod. pen. commesso in data successiva e prossima al 9.5.2008 unitamente a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA]); il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva assolto l'odierno ricorrente dalla predetta imputazione per non aver commesso il fatto;

2. la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di quella di primo grado, aveva invece riconosciuto il Donadio colpevole del reato ascrittogli e lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione applicando la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata ;

3. la Corte di Cassazione ha preso in esame i motivi di ricorso proposti nell'interesse del Donadio annullando la sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente (come anche di [OSCURATO:PERSONA]) perché il reato (di cui al capo cccc) è estinto per prescrizione;

4. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, preso atto della intervenuta estinzione del reato, ha tuttavia confermato le statuizioni civili relative al capo cccc) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato al pagamento delle spese sostenute dal Comune di Torre del Greco;

5. ricorre nuovamente per cassazione il Donadio a mezzo del difensore che denuncia: 5.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: richiama la motivazione della sentenza di annullamento che aveva preso atto della intervenuta prescrizione del reato con annullamento della sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili e rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio stante la fondatezza del ricorso quanto alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa giudicata decisiva; segnala che la sentenza di rinvio ha tuttavia sposato interamente la motivazione della sentenza annullata giudicando a sua volta non necessario procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa; richiama, inoltre, gli arresti delle SS.UU.

"Dasgupta" e "Patalano" ma, anche, delle SS.UU.

"Pavan"; 5.2 violazione di legge con riferimento all'art. 603 comma 3bis cod. proc. pen.: segnala che proprio per recepire gli insegnamenti delle SS.UU. il legislatore, con la legge 103 del 2017, applicabile a decorrere dal 3.9.2017, ha inserito il comma 3bis nell'art. 603 cod. proc. pen. di cui sottolinea la portata processuale e la conseguente applicabilità al caso di specie; 5.3 violazione dell'art. 6 comma 2, CEDU, quale parametro interposto, ex art. 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della Direttiva 2016/UE/343 e 48 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] UE con riferimento all'art. 578 cod. proc. pen.: segnala che la decisione della Corte di Appello di Napoli contrasta con la presunzione di innocenza desumibile dalle fonti normative sopra richiamate; precisa che, a differenza della sentenza di primo grado che dichiari la intervenuta prescrizione del reato, quella di appello che prenda atto della estinzione del reato confermando le statuizioni civili finisce per emettere una decisione di sostanziale condanna dell'imputato ritenuto responsabile in relazione al fatto-reato causativo del danno civile;

6. il PG ha trasmesso la propria requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata; concorda, infatti, sulla fondatezza dei primi due motivi del ricorso risultando in tal modo assorbito il terzo;

7. la Città di Torre del Greco, parte civile costituita, ha concluso per iscritto insistendo per la conferma della sentenza impugnata e per il risarcimento del danno in favore dell'Ente, con il favore delle spese;

8. la difesa del Donadio ha a sua volta concluso riportandosi ai motivi di ricorso facendo proprie le richieste conclusive del PG. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva definito un complesso ed articolato procedimento nell'ambito del quale, invero, l'odierno ricorrente era stato chiamato a rispondere di una unica ipotesi di reato ascrittagli in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali era stato contestato di avere, in concorso tra loro, il Borriello (quale sindaco del Comune di Torre del Greco) ed il Donadio, istigato il Sorrentino (vigile urbano in servizio presso il Comando di [OSCURATO:PERSONA] del predetto Comune) a sopprimere un verbale di sequestro o, comunque, di contestazione penale che era stato elevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e relativo ad un intervento di ristrutturazione edilizia dell'esercizio commerciale sito in via Roma n. 29.

La vicenda era stata trattata dal Tribunale da pag. 340 a pag. 351 della sentenza di primo grado; il primo giudice aveva preso in esame la intercettazione n. 538 del 24.11.2009 relativa ad una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal cui contenuto l'accusa aveva ritenuto di poter evincere che il sopralluogo eseguito dal predetto Sorrentino presso l'esercizio commerciale avesse formato oggetto di un verbale che era stato tuttavia successivamente soppresso.

Ripercorso il tenore delle testimonianze acquisite, il Tribunale aveva invece concluso nel senso di ritenere "... non sufficientemente provata l'avvenuta redazione di un formale atto, vale a dire di un verbale di contestazione da parte dei vigili urbani e, quindi, la sua successiva soppressione ..." precisando che "... il 'piacere' che essi avrebbero fatto sarebbe potuto consistere non già nella soppressione del verbale (mai redatto) ma nella mancata prosecuzione dell'iniziativa repressiva che, in ogni caso, era connotata da evidente pretestuosità" (cfr., pag. 350 della sentenza di primo grado).

2. La Corte di Appello di Napoli aveva accolto il gravame proposto dal PM e condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto falso per soppressione di cui all'art. 490 cod. pen.: i giudici napoletani, dopo avere escluso la necessità di escutere i testi già ascoltati in primo grado (in considerazione del fatto che il Tribunale non aveva giudicato nessuno di costoro inattendibile ma aveva semplicemente ritenuto che dalle loro deposizioni non poteva considerarsi acclarata con certezza la ricostruzione dei fatti come riportata nell'editto accusatorio), aveva perciò riformato la sentenza di primo grado sostenendo dal canto suo che dalle deposizioni dei testi era ben possibile rilevare una serie di accadimenti da cui, al contrario, era desumibile l'avvenuta redazione di un verbale e la sua successiva soppressione.

La Corte territoriale aveva ritenuto che se le prove dichiarative lasciavano effettivamente residuare un dubbio sulla natura del documento consegnato dai vigili al Cuccurullo, esse non dovevano essere atomisticamente considerate, ma lette alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie le quali consentivano di superare tale incertezza.

In tal senso militavano, da un lato, i dati che emergevano dalle captazioni delle conversazioni ambientali e, dall'altro, la totale inverosimiglianza della ricostruzione difensiva.

3. La sentenza della Corte di Appello era stata impugnata sia dal Borriello che, per quel che interessa in questa sede, dal Donadio che aveva articolato vari motivi tra cui, in particolare, violazione di legge per inosservanza dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. per mancato rispetto del canone di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», e dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. per mancata riassunzione di prove dichiarative decisive e violazione dell'art. 6 CEDU; vizio di motivazione.

4. Il ricorso è stato giudicato fondato quanto al profilo della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ancorché, come accennato, la sentenza impugnata dovesse essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

La sentenza della VI Sezione ha spiegato che"... il motivo sulla rinnovazione dell'istruttoria sia fondato perché, come messo in evidenza dalla difesa, le dichiarazioni dei testi sentiti in dibattimento, proprio perché hanno tutti escluso di avere mai visto o saputo che il vigile urbano [OSCURATO:PERSONA] avesse elevato un verbale di sequestro o comunque di contestazione penale nei confronti dei sig.ri Cuccurullo, rivestono carattere decisivo sul piano della valutazione della responsabilità penale del ricorrente, ricadendo, per l'appunto, sull'oggetto specifico della condotta materiale di sottrazione.

La decisività delle testimonianze è data anche dalla qualifica soggettiva dei testi e dal loro ruolo «primario» in tutta la vicenda.

Invero, i testi escussi in primo grado sono tutte persone che hanno potuto riferire, non per sentito dire, ma per scienza, anche diretta, su quanto accaduto, o non accaduto, in occasione del controllo svolto dai vigili urbani presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA].

Se tutti i testi escussi in primo grado, nel contraddittorio delle parti, financo quelli presenti, hanno escluso che in occasione del controllo sia stato redatto un verbale di sequestro o comunque un atto formale da parte dei vigili che ebbero a svolgere il controllo, è di tutta evidenza che il diverso convincimento al quale è approdata la Corte di Appello circa l'esistenza di un verbale di sequestro redatto in tale occasione e poi successivamente soppresso, sulla scorta di una diversa valorizzazione probatoria del contenuto di una intercettazione ambientale e di considerazioni di natura logica di contenuto prettamente indiziario, finisce per tradursi in un evidente giudizio di inattendibilità intrinseca dei testi stessi".

Di conseguenza, annullata senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali per intervenuta estinzione del reato, aveva la VI Sezione aveva annullato anche ai fini civili ma con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

4. La Corte di Appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, nell'affrontare il capo cccc) (cfr., pagg. 20-26) ha ritenuto che andasse "... integralmente condivisa la motivazione della Corte di Appello nella sentenza impugnata sia quanto al merito che nella parte in cui si ritiene non necessaria la rinnovazione istruttoria" (cfr., pag. 20).

Ha ribadito che il Tribunale non aveva giudicato inattendibili i testi ma aveva semplicemente ritenuto che dalle loro dichiarazioni non emergesse con certezza la redazione di un verbale oggetto della successiva e contestata soppressione.

Ha chiarito che "... ad una attenta lettura delle deposizioni testimoniali, delle dichiarazioni del Sorrentino e l'esame delle intercettazioni, non c'è dubbio che il Sorrentino ed il Dottrina, nel corso del sopralluogo presso l'esercizio commerciale Cuccurullo, abbiano rilevato la realizzazione di lavori abusivi relativi alle vetrine ed abbiano preso appunti con annotazione delle dimensioni delle vetrine ed abbia fatto dei rilievi fotografici, non depositando poi l'atto per l'intervento del Borriello e del Donadio"; ha richiamato la deposizione del Sorrentino (cfr., ancora, pag. 24) ed il fatto che il Cuccurullo aveva detto di aver ricevuto un atto che aveva poi consegnato al Bianco. 5.

E' pertanto del tutto evidente l'errore in cui è incorsa la Corte partenopea poiché l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 15744 del 14/12/2018, I, Rv. 275864 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 25722 del 28/03/2017, PG in proc.

Antinoro, Rv. 270699 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4049 del 10/04/2012, Licata ed altri) salvo nei casi, non ricorrenti nella specie, in cui, nelle more, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con efficacia "ex tunc", la normativa sulla cui base il principio di diritto era stato affermato, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare la questione alla luce della reviviscenza del previgente trattamento sanzionatorio (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 12532 del 29/01/2015, Castelletti ed altro, Rv. 263001 - 01) ovvero sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 41334 del 19/09/2013, PG in proc.

Cacciatore, Rv. 257945 - 01).

6. La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio, nell'ambito di un più complesso ed articolato procedimento che aveva visto imputate numerosissime persone per un altrettanto rilevantissimo novero di contestazioni, dei fatti di reato di cui al capo cccc) (art. 490 cod. pen. commesso in data successiva e prossima al 9.5.2008 unitamente a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA]); il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva assolto l'odierno ricorrente dalla predetta imputazione per non aver commesso il fatto; 2. la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di quella di primo grado, aveva invece riconosciuto il Donadio colpevole del reato ascrittogli e lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione applicando la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata ; 3. la Corte di Cassazione ha preso in esame i motivi di ricorso proposti nell'interesse del Donadio annullando la sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente (come anche di [OSCURATO:PERSONA]) perché il reato (di cui al capo cccc) è estinto per prescrizione; 4. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, preso atto della intervenuta estinzione del reato, ha tuttavia confermato le statuizioni civili relative al capo cccc) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato al pagamento delle spese sostenute dal Comune di Torre del Greco; 5. ricorre nuovamente per cassazione il Donadio a mezzo del difensore che denuncia: 5.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: richiama la motivazione della sentenza di annullamento che aveva preso atto della intervenuta prescrizione del reato con annullamento della sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili e rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio stante la fondatezza del ricorso quanto alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa giudicata decisiva; segnala che la sentenza di rinvio ha tuttavia sposato interamente la motivazione della sentenza annullata giudicando a sua volta non necessario procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa; richiama, inoltre, gli arresti delle SS.UU. "Dasgupta" e "Patalano" ma, anche, delle SS.UU. "Pavan"; 5.2 violazione di legge con riferimento all'art. 603 comma 3bis cod. proc. pen.: segnala che proprio per recepire gli insegnamenti delle SS.UU. il legislatore, con la legge 103 del 2017, applicabile a decorrere dal 3.9.2017, ha inserito il comma 3bis nell'art. 603 cod. proc. pen. di cui sottolinea la portata processuale e la conseguente applicabilità al caso di specie; 5.3 violazione dell'art. 6 comma 2, CEDU, quale parametro interposto, ex art. 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della Direttiva 2016/UE/343 e 48 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] UE con riferimento all'art. 578 cod. proc. pen.: segnala che la decisione della Corte di Appello di Napoli contrasta con la presunzione di innocenza desumibile dalle fonti normative sopra richiamate; precisa che, a differenza della sentenza di primo grado che dichiari la intervenuta prescrizione del reato, quella di appello che prenda atto della estinzione del reato confermando le statuizioni civili finisce per emettere una decisione di sostanziale condanna dell'imputato ritenuto responsabile in relazione al fatto-reato causativo del danno civile; 6. il PG ha trasmesso la propria requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata; concorda, infatti, sulla fondatezza dei primi due motivi del ricorso risultando in tal modo assorbito il terzo; 7. la Città di Torre del Greco, parte civile costituita, ha concluso per iscritto insistendo per la conferma della sentenza impugnata e per il risarcimento del danno in favore dell'Ente, con il favore delle spese; 8. la difesa del Donadio ha a sua volta concluso riportandosi ai motivi di ricorso facendo proprie le richieste conclusive del PG. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva definito un complesso ed articolato procedimento nell'ambito del quale, invero, l'odierno ricorrente era stato chiamato a rispondere di una unica ipotesi di reato ascrittagli in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali era stato contestato di avere, in concorso tra loro, il Borriello (quale sindaco del Comune di Torre del Greco) ed il Donadio, istigato il Sorrentino (vigile urbano in servizio presso il Comando di [OSCURATO:PERSONA] del predetto Comune) a sopprimere un verbale di sequestro o, comunque, di contestazione penale che era stato elevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e relativo ad un intervento di ristrutturazione edilizia dell'esercizio commerciale sito in via Roma n. 29. La vicenda era stata trattata dal Tribunale da pag. 340 a pag. 351 della sentenza di primo grado; il primo giudice aveva preso in esame la intercettazione n. 538 del 24.11.2009 relativa ad una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal cui contenuto l'accusa aveva ritenuto di poter evincere che il sopralluogo eseguito dal predetto Sorrentino presso l'esercizio commerciale avesse formato oggetto di un verbale che era stato tuttavia successivamente soppresso. Ripercorso il tenore delle testimonianze acquisite, il Tribunale aveva invece concluso nel senso di ritenere "... non sufficientemente provata l'avvenuta redazione di un formale atto, vale a dire di un verbale di contestazione da parte dei vigili urbani e, quindi, la sua successiva soppressione ..." precisando che "... il 'piacere' che essi avrebbero fatto sarebbe potuto consistere non già nella soppressione del verbale (mai redatto) ma nella mancata prosecuzione dell'iniziativa repressiva che, in ogni caso, era connotata da evidente pretestuosità" (cfr., pag. 350 della sentenza di primo grado). 2. La Corte di Appello di Napoli aveva accolto il gravame proposto dal PM e condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto falso per soppressione di cui all'art. 490 cod. pen.: i giudici napoletani, dopo avere escluso la necessità di escutere i testi già ascoltati in primo grado (in considerazione del fatto che il Tribunale non aveva giudicato nessuno di costoro inattendibile ma aveva semplicemente ritenuto che dalle loro deposizioni non poteva considerarsi acclarata con certezza la ricostruzione dei fatti come riportata nell'editto accusatorio), aveva perciò riformato la sentenza di primo grado sostenendo dal canto suo che dalle deposizioni dei testi era ben possibile rilevare una serie di accadimenti da cui, al contrario, era desumibile l'avvenuta redazione di un verbale e la sua successiva soppressione. La Corte territoriale aveva ritenuto che se le prove dichiarative lasciavano effettivamente residuare un dubbio sulla natura del documento consegnato dai vigili al Cuccurullo, esse non dovevano essere atomisticamente considerate, ma lette alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie le quali consentivano di superare tale incertezza. In tal senso militavano, da un lato, i dati che emergevano dalle captazioni delle conversazioni ambientali e, dall'altro, la totale inverosimiglianza della ricostruzione difensiva. 3. La sentenza della Corte di Appello era stata impugnata sia dal Borriello che, per quel che interessa in questa sede, dal Donadio che aveva articolato vari motivi tra cui, in particolare, violazione di legge per inosservanza dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. per mancato rispetto del canone di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», e dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. per mancata riassunzione di prove dichiarative decisive e violazione dell'art. 6 CEDU; vizio di motivazione. 4. Il ricorso è stato giudicato fondato quanto al profilo della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ancorché, come accennato, la sentenza impugnata dovesse essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. La sentenza della VI Sezione ha spiegato che"... il motivo sulla rinnovazione dell'istruttoria sia fondato perché, come messo in evidenza dalla difesa, le dichiarazioni dei testi sentiti in dibattimento, proprio perché hanno tutti escluso di avere mai visto o saputo che il vigile urbano [OSCURATO:PERSONA] avesse elevato un verbale di sequestro o comunque di contestazione penale nei confronti dei sig.ri Cuccurullo, rivestono carattere decisivo sul piano della valutazione della responsabilità penale del ricorrente, ricadendo, per l'appunto, sull'oggetto specifico della condotta materiale di sottrazione. La decisività delle testimonianze è data anche dalla qualifica soggettiva dei testi e dal loro ruolo «primario» in tutta la vicenda. Invero, i testi escussi in primo grado sono tutte persone che hanno potuto riferire, non per sentito dire, ma per scienza, anche diretta, su quanto accaduto, o non accaduto, in occasione del controllo svolto dai vigili urbani presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA]. Se tutti i testi escussi in primo grado, nel contraddittorio delle parti, financo quelli presenti, hanno escluso che in occasione del controllo sia stato redatto un verbale di sequestro o comunque un atto formale da parte dei vigili che ebbero a svolgere il controllo, è di tutta evidenza che il diverso convincimento al quale è approdata la Corte di Appello circa l'esistenza di un verbale di sequestro redatto in tale occasione e poi successivamente soppresso, sulla scorta di una diversa valorizzazione probatoria del contenuto di una intercettazione ambientale e di considerazioni di natura logica di contenuto prettamente indiziario, finisce per tradursi in un evidente giudizio di inattendibilità intrinseca dei testi stessi". Di conseguenza, annullata senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali per intervenuta estinzione del reato, aveva la VI Sezione aveva annullato anche ai fini civili ma con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. 4. La Corte di Appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, nell'affrontare il capo cccc) (cfr., pagg. 20-26) ha ritenuto che andasse "... integralmente condivisa la motivazione della Corte di Appello nella sentenza impugnata sia quanto al merito che nella parte in cui si ritiene non necessaria la rinnovazione istruttoria" (cfr., pag. 20). Ha ribadito che il Tribunale non aveva giudicato inattendibili i testi ma aveva semplicemente ritenuto che dalle loro dichiarazioni non emergesse con certezza la redazione di un verbale oggetto della successiva e contestata soppressione. Ha chiarito che "... ad una attenta lettura delle deposizioni testimoniali, delle dichiarazioni del Sorrentino e l'esame delle intercettazioni, non c'è dubbio che il Sorrentino ed il Dottrina, nel corso del sopralluogo presso l'esercizio commerciale Cuccurullo, abbiano rilevato la realizzazione di lavori abusivi relativi alle vetrine ed abbiano preso appunti con annotazione delle dimensioni delle vetrine ed abbia fatto dei rilievi fotografici, non depositando poi l'atto per l'intervento del Borriello e del Donadio"; ha richiamato la deposizione del Sorrentino (cfr., ancora, pag. 24) ed il fatto che il Cuccurullo aveva detto di aver ricevuto un atto che aveva poi consegnato al Bianco. 5. E' pertanto del tutto evidente l'errore in cui è incorsa la Corte partenopea poiché l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 15744 del 14/12/2018, I, Rv. 275864 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 25722 del 28/03/2017, PG in proc. Antinoro, Rv. 270699 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4049 del 10/04/2012, Licata ed altri) salvo nei casi, non ricorrenti nella specie, in cui, nelle more, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con efficacia "ex tunc", la normativa sulla cui base il principio di diritto era stato affermato, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare la questione alla luce della reviviscenza del previgente trattamento sanzionatorio (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 12532 del 29/01/2015, Castelletti ed altro, Rv. 263001 - 01) ovvero sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 41334 del 19/09/2013, PG in proc. Cacciatore, Rv. 257945 - 01). 6. La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
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