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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 32410/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26911/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma, via Emilio de’Cavalieri 11 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] N. 57/1998 R.G.

ESEC. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1545 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], de- positata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];C [OSCURATO:PERSONA] : − l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all ’ esecuzione per rilascio minacciata nei suoi confronti, con precetto del 16/1/2009, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. 57/1998 R.G.

Esec. del Tribunale di Bari, promossa contro [OSCURATO:PERSONA]Mola e altri; − l ’ opponente, locatario dell ’ immobile oggetto della predetta procedura espropriativa in virtù di contratto del 15/7/1999-3/8/1999, contestava l’efficacia del titolo esecutivo azionato dal custode –l’ordine di liberazione emesso ex art. 560 c od. proc. civ. in data 22/12/2008 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari – perché emanato successivamente al decreto di trasferimento del 9/7/2008 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e nei confronti di un terzo diverso dal debitore, nonché l’illegittimità del precetto notificatogli dal custode al di fuori dei poteri conferitigli dalla succitata disposizione (e, dunque, in quanto privo di legittimazione) e, infine, l’opponibilità alla procedura del contratto di locazione; − nel giudizio di primo grado si costituiva il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di custode giudiziario (ufficio nel quale poi subentrava la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]), e interveniva volontariamente la [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria del cespite oggetto di rilascio in forza del decreto di trasferimento del 9/7/2008; − i l Tribunale di Bari rigettava l ’ opposizione con la sentenza n. 4988 del 23/10/2014, che veniva impugnata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’appello di Bari, la quale, con la sentenza n. 1545 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava il gravame; − avverso la menzionata decisione proponeva ricorso l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi; resisteva con controricorso il custode giudiziario, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; − poiché il ricorso introduttivo non risulta va notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]., questa Corte – con l ’ ordinanza n. 18526 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – disponeva, ai sensi dell ’ art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti della menzionata società, litisconsortenecessario; − il ricorrente provvedeva mediante notifica del ricorso introduttivo al procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]. nel grado d’appello; − la predetta notificazione è invalida: infatti, «Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell’art.160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, comma 3, 157,164 c.p.c.).» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09 /2017, Rv. 646020-02, conforme a Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006, Rv. 587282-01); − conseguentemente deve disporsi la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ad [OSCURATO:SOCIETA].; p.q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ad [OSCURATO:SOCIETA]. entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26911/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma, via Emilio de’Cavalieri 11 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] N. 57/1998 R.G. ESEC. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1545 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], de- positata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];C [OSCURATO:PERSONA] : − l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all ’ esecuzione per rilascio minacciata nei suoi confronti, con precetto del 16/1/2009, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. 57/1998 R.G. Esec. del Tribunale di Bari, promossa contro [OSCURATO:PERSONA]Mola e altri; − l ’ opponente, locatario dell ’ immobile oggetto della predetta procedura espropriativa in virtù di contratto del 15/7/1999-3/8/1999, contestava l’efficacia del titolo esecutivo azionato dal custode –l’ordine di liberazione emesso ex art. 560 c od. proc. civ. in data 22/12/2008 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari – perché emanato successivamente al decreto di trasferimento del 9/7/2008 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e nei confronti di un terzo diverso dal debitore, nonché l’illegittimità del precetto notificatogli dal custode al di fuori dei poteri conferitigli dalla succitata disposizione (e, dunque, in quanto privo di legittimazione) e, infine, l’opponibilità alla procedura del contratto di locazione; − nel giudizio di primo grado si costituiva il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di custode giudiziario (ufficio nel quale poi subentrava la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]), e interveniva volontariamente la [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria del cespite oggetto di rilascio in forza del decreto di trasferimento del 9/7/2008; − i l Tribunale di Bari rigettava l ’ opposizione con la sentenza n. 4988 del 23/10/2014, che veniva impugnata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’appello di Bari, la quale, con la sentenza n. 1545 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava il gravame; − avverso la menzionata decisione proponeva ricorso l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi; resisteva con controricorso il custode giudiziario, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; − poiché il ricorso introduttivo non risulta va notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]., questa Corte – con l ’ ordinanza n. 18526 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – disponeva, ai sensi dell ’ art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti della menzionata società, litisconsortenecessario; − il ricorrente provvedeva mediante notifica del ricorso introduttivo al procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]. nel grado d’appello; − la predetta notificazione è invalida: infatti, «Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell’art.160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, comma 3, 157,164 c.p.c.).» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09 /2017, Rv. 646020-02, conforme a Cass., Sez. U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006, Rv. 587282-01); − conseguentemente deve disporsi la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ad [OSCURATO:SOCIETA].; p.q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ad [OSCURATO:SOCIETA]. entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma, nella c
Sentenza Cassazione n. 32410/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris