CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22361/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 24/2/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torino emessa il 13 marzo 2013, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di impiego di danaro di provenienza illecita (art. 648-tercod.pen.), per avere, in qualità di socio amministratore delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], investito danaro per oltre 1.400.000 euro complessivi proveniente dal reato di appropriazione indebita commesso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] quale parroco della chiesa di [OSCURATO:PERSONA] di Torino, denaro utilizzato per l'acquisto di due immobili, una licenza commerciale ed attrezzature per l'esercizio di un bar. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che il ricorrente avesse concorso alla commissione del delitto presupposto di appropriazione indebita, del quale andrebbe rilevata l'intervenuta prescrizione. Secondo il ricorrente, egli ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more, avevano costituito di comune accordo le società [OSCURATO:SOCIETA] (con attribuzione del 70% delle quote al [OSCURATO:PERSONA] ed il restante 30% all'imputato) e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]. Tali società, delle quali il ricorrente era amministratore, erano state costituite l'una poco prima e l'altra contestualnnente rispetto all'acquisto dei due immobili e del bar con denaro frutto di appropriazione indebita. Le modalità e la tempistica della ricezione da parte del ricorrente, delle somme provento di tale reato, avrebbe dovuto portare a ritenere la complicità dell'imputato nel reato presupposto, anche tenuto conto che la consumazione del reato di appropriazione indebita coinciderebbe con il momento nel quale il denaro era stato investito, con la conseguenza logica che «gli atti appropriativi posti in essere dal parroco venivano preceduti dall'accordo a costituire le due società, attraverso le quali impiegare denaro» (fgg. 5 e 6 del ricorso). Inoltre, vi sarebbe prova che il ricorrente aveva offerto anche il contributo morale alla commissione del reato presupposto, secondo quanto evidenziato dalla stessa sentenza impugnata a proposito dell'acquisto dei due locali commerciali in quanto suggerito dal ricorrente al coimputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. 1.1.La questione sulla qualificazione giuridica del fatto - che non era stata dedotta con l'atto di appello - rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730). 1.2.Nel caso in esame, ad una diversa qualificazione giuridica del fatto si dovrebbe giungere attraverso una alternativa ricostruzione in punto di fatto di tutta la vicenda processuale, posto che le due sentenze di merito hanno affermato la responsabilità del ricorrente sul presupposto oggettivo che le somme oggetto di reimpiego illecito provenissero dal reato di appropriazione indebita commesso in tutta autonomia dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], parroco di Torino, attraverso lo storno di somme accumulate nel tempo quali contribuzioni dei fedeli alla parrocchia da lui amministrata e senza alcun contributo da parte del ricorrente. 2.D'altra parte, la prospettiva difensiva sostenuta in ricorso, è opposta alla stessa versione offerta dal ricorrente al dibattimento di primo grado (come emerge dalla sentenza del Tribunale) ed a quella proposta con l'atto di appello, laddove egli, facendo riferimento a specifiche emergenze di fatto a suo dire trascurate dal Tribunale, aveva negato di aver avuto consapevolezza della provenienza illecita del danaro corrispostogli dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], tentando, quindi, di allontanare da sé ogni forma coinvolgimento nella commissione del reato presupposto, che oggi, invece, vorrebbe fosse riconsiderata attraverso una inedita quanto impossibile reinterpretazione dei fatti in questa sede. 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato