CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18426/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12772‒2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 87/08/2020 della Commissione tributaria regionale della SARDEGNA, Sezione staccata di SASSARI, depositata in data 02/03/2020; Oggetto: Tributi– IVA – acquisto apparecchiature per prestazioni di chirurgia estetica –esenzione ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 maggio 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , socia e legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di organizzazione e gestione di servizi ambulatoriali in campo medico, sanitario, e paramedico, anche attraverso l’utilizzo e la messa a disposizione di apparecchiature elettromedicali, diagnostiche e terapeutiche, nonché di altri due soci e della stessa società, con cui l’Agenzia delle entrate procedeva alla rettifica della dichiarazione IVA presentata dalla società per l’anno d’imposta 2000 per l’indebita detrazione operata dalla società sull’acquistodi vari macchinari tra cui un’app arecchiatura laser per interventi estetici, quindi esclusi dall’esenzione d’imposta.Secondo l’amministrazione finanziaria la società contribuente aveva proceduto all’acquisto di beni strumentali da mettere a disposizione dei propri soci, esercenti la professione medica, fruendo della detrazione IVA assolta su detti acquisti, altrimenti indetraibile per l’esercizio dell’attività medica. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che l’apparecchiatura laser, utilizzabile anche per fini curativi, era stata acquistata «per operazioni nel mercato dell'epilazione, notoriamente redditizio e "di moda" e poiché i trattamenti diretti a migliorare l'aspetto estetico non sono assimilabili alle prestazioni mediche o paramediche, non godono dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dunque la detrazione dell'IVA della società contribuente non era stata indebita.3. Avverso tale statuizione l ’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo , cui non replica l’intimata. Considerato che: 1.Con il motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto dall’art. 2697 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto non applicabilealle operazioni di cui si tratta - acquisto di beni strumentali all'esercizio della professione medica – l’esenzione IVA di cui alcitato art. 10 e per aver onerato l'Agenzia della prova certa del comportamento elusivo della società, quando è noto che è il contribuente che vuole fruire di un vantaggio fiscale a doverdare la prova di averne diritto. 2. Il motivo è fondato e va accolto alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta,ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi» (Cass. n. 27947 del 13/10/2021). 3. Orbene, i giudici di appello non si sono conformati al predetto principio laddove - affermando che le apparecchiature acquistate erano finalizzate a prestazioni per operazioni nel mercato dell'epilazione, notoriamente redditizio e "di moda" e poiché i trattamenti diretti a migliorare l'aspetto estetico non sono assimilabili alle prestazioni mediche o paramediche, non godono dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 - non hannoconsiderato che anche le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica possono essere esenti da IVA, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, ed è pertanto onere della parte contribuente,che invece voglia detrarre l’IVA, provare la sussistenza dei relativi requisiti. 4. Ad analoga condivisa conclusione è pervenuta questa Corte nell’ordinanza n. 6572 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa nel giudizio promosso dalla società contribuente. 5. Da quanto detto consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della vicenda processuale attenendosi al suindicato principio di diritto e provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spe