CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21479/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1150/2022depositata il 29/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento dell’impugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Regione Calabria conqualifica e funzioni di dirigente, dal 9 giugno 2005 al 30 settembre 2012 (inposizione di comando fino al 1° aprile 2010), ha condannato l’Ente regionaleal pagamento della complessiva somma di euro 31.444,47, quale differenzaNumero registro generale 2665/2023Numero sezionale 2816/2026Numero di raccolta generale 21479/2026Data pubblicazione 24/06/2026calcolata dal settore economico della stessa Regione fra l’importo erogatelea titolo di trattamento di fine servizio e quello spettante per effetto delcomputo degli anni di lavoro prestati alle dipendenze del Comune diCosenza, dal 13 maggio 1980 all’8 giugno 2005;2. nei limiti di rilievo, la Corte territoriale ha rilevato che, ai sensi dell’art. 1della legge regionale n. 11 del 1986, i dipendenti regionali hanno diritto adun’indennità pari a 1/12 dell’80% dell’ultima retribuzione lorda per ognianno di servizio, con il relativo onere economico a carico della RegioneCalabria; l’art. 2 della medesima legge stabilisce che sono utili ai fini delpredetto trattamento di cui all’art. 1 «i periodi riconosciuti allo stesso fine»secondo il T.U. n. 1032 del 1973. In base a tale rinvio, i giudici d’appellohanno ritenuto fondata la domanda, per avere la dirigente dedotto, senzacontestazione, di aver versato ininterrottamente i contributi INADEL pertutto il periodo, atteso l’art. 17, primo comma, del T.U., relativo ai servizicomputabili ai fini del diritto all’indennità di buonuscita, prevede che «iservizi prestati con iscrizione al Fondo gestito dallo istituto per il trattamentodi quiescenza del personale postelegrafonico e al Fondo di previdenzadell’istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali sonoricongiungibili con il servizio che dà luogo alla indennità di buonuscitaprevista dal presente testo unico»;3. avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la RegioneCalabria per due motivi, assistiti da memoria, cui oppone difese RosaliaMarasco con controricorso, corredato da memoria non tempestiva.Ritenuto che:1. con il primo motivo si deduce l’erronea interpretazione di un fatto decisivodella controversia, per avere la Corte territoriale (al punto 9.1 dellamotivazione) ritenuto che la Regione Calabria non avesse contestato lepretese della ricorrente, così non tenendo conto della netta confutazioneinvece opposta dall’Ente (come peraltro evincibile dalla nota prot. 117829del 21/03/2019 già prodotta nel fascicolo di primo grado e dagli scrittiNumero registro generale 2665/2023Numero sezionale 2816/2026Numero di raccolta generale 21479/2026Data pubblicazione 24/06/2026difensivi) circa l’esclusiva computabilità dei periodi prestati alle dipendenzedella medesima Regione, come previsto dal comma 1a) dell’art. 2 dellalegge regionale n. 19 del 1986;2. con il secondo mezzo, si denuncia che i giudici d’appello, falsamenteapplicando l’art. 2, comma 1 lett. b), della legge regionale n. 19 del 1986,abbiano violato l’art. 2, comma 1 lett. a) della stessa legge regionale, cheespressamente ritiene utili, ai fini del computo del servizio ai fini deltrattamento di fine servizio, i periodi “prestati alle dipendenze della Regionein costanza di rapporto d’impiego”. Si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] non èstata dipendente statale, bensì dipendente del Comune di Cosenza e solosuccessivamente (dal 1° aprile 2010 fino al 30 settembre 2012) transitatanei ruoli della Regione Calabria, cosicché non poteva essere consideratasoggetto di diritto individuabile nelle previsioni di cui al d.P.R. n. 1032 del1973 né, tantomeno, potevano essere ricongiunti i servizi prestati coniscrizione al Fondo di previdenza dell’istituto nazionale di assistenza per idipendenti degli enti locali;3. in sede di memoria la Regione ricorrente ha evidenziato che, con l’art. 1della legge regionale 26 maggio 2023, n. 24, è stata fornita l’interpretazioneautentica dell’art. 1 della legge regionale n. 19 del 1986, stabilendo che iltrattamento previdenziale ivi previsto è da intendersi applicabileesclusivamente per gli anni di servizio effettivamente prestati alledipendenze della Regione dal lavoratore che all’atto del collocamento inpensione sia presente nei ruoli dello stesso Ente regionale;4. la specifica difesa svolta in sede di memoria dall’Ente regionale inducead approfondire l’esegesi della normativa posta dalla Corte di merito afondamento della decisione impugnata, per vagliare nel contraddittorio delleparti l’orizzonte ermeneutico che deriva dalla sopravvenuta disposizione,definita di interpretazione autentica, anche nei suoi risvolti di legittimità, sulpiano costituzionale interno e su quello sovranazionale;Numero registro generale 2665/2023Numero sezionale 2816/2026Numero di raccolta generale 21479/2026Data pubblicazione 24/06/20265. è opportuno che l’esame della questione avvenga all’esito di udienzapubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel qualedevono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e direttainterlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiarerilievo in diritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023). P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblicaudienza.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il05/06/2026.La PresidenteIrene Tricomi