CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 34622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Roma in data 9 maggio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di estorsione. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio della motivazione, apparente ed illogica, quanto alla determinazione della misura della pena ritenuta congrua, senza applicare la diminuzione massima per le concesse attenuanti. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione al divieto di reformatio in peius, perché la Corte territoriale aveva mantenuto la medesima pena pur dando atto dell'inesistenza delle circostanze aggravanti considerate dal giudice di primo grado. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico. Le censure formulate sono caratterizzate dal difetto di sp.ecifica indicazione sia dei motivi in fatto e in diritto, che dovrebbero sostenere la critica formulata, sia dei punti della decisione impugnata che si pongono in violazione delle norme evocate; così non vengono indicate dal ricorrente le ragioni che avrebbero imposto la riduzione massima della pena, in relazione alla concesse circostanze attenuanti, né viene chiarito il contenuto del deteriore trattamento sanzionatorio per effetto dell'impugnazione proposta (poiché la sentenza impugnata non ha censurato come errata la valutazione delle circostanze aggravanti, operata dal giudice di primo grado, trattandosi esclusivamente di errata indicazione verbale dell'operato giudizio di bilanciamento - poiché il giudice di primo grado aveva già escluso le circostanze aggravanti contestate e aveva considerato la pena, muovendo da quella per l'ipotesi non aggravata del delitto di estorsione, su cui aveva poi operato la duplice riduzione, motivando le ragioni per cui la riduzione non poteva essere riconosciuta nella massima estensione). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell