CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24416/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sua condanna per il reato di incendio aggravato e deduce due motivi di ricorso; rilevato che il primo motivo , con il quale si denuncia la carenza di motivazione in punto di ribadita ascrivibilità del reato al ricorrente, è reiterativo di pedissequa censura di appello, adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che (p. 5 e 6) ha evidenziato come tali doglianze non si confrontassero con le risultanze di prova e, segnatamente, con le stesse dichiarazioni delle persone offese e con quanto risultava dalle riprese del sistema di videosorveglianza; ritenuto che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, del tutto a-specifico, che non si confronta con la motivazione fornita dai giudici di merito in punto di dosimetria della pena e di mancata concessione della sospensione condizionale della pena; ribadito che, in materia di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui richiamata motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche soltanto richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), deve qui rilevarsi come la pena è stata parametrata muovendo dal minimo edittale, con l'esclusione dell'aggravante e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; richiamato, infine, il consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità secondo cui il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale nell'esercizio del relativo potere deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di ravvedimento di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen. e che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha assolto all'obbligo della relativa motivazione, dunque non censurabile in questa sede, attraverso l'esplicitazione delle specifiche circostanze reputate dirimenti, ovverosia l'allarmante biografia criminale e le modalità dell'azione, siccome compiuta in aperta violazione delle misure cautelari a cui era sottoposto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore