CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 9660/2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (P.I. 02551350347), e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (P.I. 02551350347), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (P.I. 02551350347), con sede in Collecchio (Parma), alla via Notari n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9660/2016 Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 17153/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica indicato in atti - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in data 11 marzo 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/3/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha respinto i reclami proposti ex art. 18 l. fall. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 145/2015, dichiarativa del fallimento di quest’ultima, emessa dal Tribunale di Parma in data 2/3.12.2015. La corte del merito ha ritenuto che dovessero essere disattese le doglianze dei reclamanti sulla circostanza della mancata convocazione da parte del curatore del legale rappresentante della società fallita per la consegna della documentazione contabile della società stessa, posto che la detta circostanza era stata smentita dal curatore che aveva riferito di aver regolarmente richiesto la predetta documentazione, ottenendo in cambio solo il deposito di una parte della stessa; ha inoltre osservato che il credito vantato dai creditori istanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stato accertato definitivamente in sede giudiziale, con ciò confermandosi la piena legittimazione dei richiedenti il fallimento ai sensi dell’art. 6 l. fall.; ha inoltre evidenziato che, per la medesima ragione, non era neanche accoglibile la contestazione del predetto credito ai fini della F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9660/2016 Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 17153/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 valutazione dell’insolvenza della società fallita, dovendosi ripetere le medesime conclusioni anche con riguardo al credito privilegiato di euro 24.260,50, vantato dal geom. [OSCURATO:PERSONA], che era stato del pari accertato giudizialmente con l’emissione di un decreto ingiuntivo; ha dunque rilevato che le passività della fallita ammontavano ad euro 216.233,85 (di cui euro 66.758,66 assistiti da privilegio), come riferito dal curatore fallimentare, e che a fronte di tale debitoria complessiva la società fallita non risultava essere titolare di beni immobili né di liquidità sufficienti ad onorare tali obbligazioni di pagamento, dovendosi ritenere, per contro, che l’attivo esposto dai reclamanti per la somma di euro 213.673,08, comunque inferiore al passivo, era composto unicamente da crediti iscritti a bilancio, alcuni dei quali di dubbia esigibilità; ha infatti osservato che il curatore aveva riferito che i crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per euro 17.431 e della società [OSCURATO:PERSONA] per euro 24.000 erano stati disconosciuti dai presunti debitori e che anche la società [OSCURATO:SOCIETA]., asseritamente debitrice nei confronti della fallita per euro 77.500, aveva contestato alla curatela l’esistenza del credito; ha infine evidenziato che neanche il consistente credito per euro 200.000, iscritto a bilancio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., potesse ritenersi una posta patrimoniale attiva affidabile, trattandosi di pretesa che avrebbe richiesto una complessa azione giudiziaria di accertamento di inadempimento contrattuale ed essendo assistita solo da una semplice lettera di patronage; ha in conclusione confermato l’accertamento sullo stato di insolvenza della fallita al momento della dichiarazione di fallimento già decretato nella sentenza oggetto di reclamo. 2. La sentenza, pubblicata in data 11.3.2016, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nelle rispettive qualità di legali rappresentanti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9660/2016 Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 17153/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato l’apprezzamento di fatto sulla sussistenza dello stato di insolvenza della fallita. Osservano i ricorrenti che l’inadempimento del credito vantato dai creditori istanti (e sulla cui base era stato anche apprezzato lo stato di decozione della fallita) sarebbe stato supportato solo da una ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ., non notificata alla fallita, e sicuramente non sarebbe risalente nel tempo. Osservano ancora che la debitoria considerata dalla corte territoriale per valutare lo stato di insolvenza riguarderebbe crediti contestati e non definitivi (euro 116.546,18 relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; euro 24.260,50 quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]) e che pertanto la complessiva debitoria sarebbe ammontata ad euro 75.417,17, indebitamento del tutto fisiologico per una società commerciale operativa sul mercato. Si evidenzia inoltre che, anche a non voler considerare il credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che avrebbe richiesto una complessa azione giudiziale di accertamento), l’attivo patrimoniale sarebbe stato pari, comunque, ad euro 213.673,08, composto da crediti liquidi ed esigibili che, confrontato con il passivo, non avrebbe evidenziato affatto uno stato di decozione della fallita. Rilevano ancora i ricorrenti che la corte di appello, a fronte delle loro contestazioni ora così ricostruite, avrebbe dovuto convocare il curatore fallimentare e disporre l’acquisizione di mezzi istruttori per una più corretta ricostruzione della contabilità aziendale, così evidenziando anche le lacune e gli inadempimenti commessi dal curatore fallimentare nella gestione degli interessi della massa. 1.2 Il motivo – così articolato – è inammissibile. 1.2.1 I ricorrenti richiedono infatti una rivalutazione della quaestio facti, quanto all’apprezzamento delle circostanze di fatto già scrutinate dai giudici della cognizione ordinaria, per accreditare un diverso giudizio sulla sussistenza o meno dello stato di insolvenza, quale presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, così deducendo censure di merito, peraltro formalmente articolate sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge (nella specie, in riferimento all’art. 5 l. fall.) e senza F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9660/2016 Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 17153/2022 neanche proporre il vizio di omesso esame di fatto decisivo che, nella nuova Data pubblicazione 26/05/2022 formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. consente, nel perimetro delineato da Cass. ss.uu. n. 8053/2014, uno scrutinio sulla motivazione del provvedimento impugnato innanzi al giudice di legittimità. Sul punto giova proprio ricordare che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9660/2016 Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 17153/2022 alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di Data pubblicazione 26/05/2022 legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). Ciò posto, occorre evidenziare – come già sopra accennato – che le doglianze proposte dai reclamanti si incentrano proprio sulla rivalutazione degli elementi fattuali sulla cui base la corte territoriale ha scrutinato l’esistenza dello stato di insolvenza, e ciò tramite la rilettura degli atti istruttori (contabilità aziendale) che dovrebbero dimostrare, secondo la prospettiva dei ricorrenti, una consistenza dell’attivo patrimoniale (euro 213.673,08) idonea al pagamento ordinario delle obbligazioni contratte (euro 75.417,17), sindacato quest’ultimo che è invece sottratto al giudice di legittimità. 1.2.2 Inammissibili risultano essere anche le ulteriori censure sollevate dai ricorrenti circa il mancato espletamento di attività istruttorie in sede di giudizio di reclamo in quanto generiche e riguardanti apprezzamenti di merito non più censurabili in questa sede. I ricorrenti si dolgono, infatti, della mancata audizione giudiziale del curatore fallimentare al quale – secondo la prospettiva degli stessi – la corte di merito avrebbe dovuto contestare le manchevolezze gestionali nella ricostruzione della contabilità aziendale, circostanze quest’ultime che, oltre ad essere genericamente formulate, attingono profili fattuali per l’accertamento dello stato di insolvenza. Sul punto va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. anche: Sez. 1, Sentenza n. 21603 del 20/09/2013), la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione (ora, peraltro, perimetrato dal novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e non della violazione di legge. Occorre pertanto concludere per l’inammissibilità di tutte le censure formulate dai ricorrenti in punto di accertamento dello stato di insolvenza dell’impresa debitrice, profilo quest’ultimo che se adeguatamente motivato sfugge al sindacato di legittimità che può essere investito dell’esame delle relative questioni solo entro i ristretti limiti del vizio di cui all’art. 360, primo comma, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9660/2016 Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 17153/2022 n. 5, cod. proc. civ. (v. sempre: Cass. ss.uu. n. 8053/2014; v. anche, in tema Data pubblicazione 26/05/2022 di insolvenza, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6978 del 11/03/2019). 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, sempre sul profilo del supposto erroneo apprezzamento da parte della corte di merito dell’insolvenza. Si evidenzia che la corte di appello avrebbe erroneamente confermato il giudizio circa la sussistenza dello stato di insolvenza senza tuttavia valutare una serie di fatti pur allegati nel corso del giudizio di merito (mancata convocazione da parte del curatore dell’amministratore; mancata effettuazione dell’inventario; mancata prova della contestazione dei crediti sociali; mancata dimostrazione della escussione del patrimonio sociale; mancata comparizione del curatore alla udienza di discussione del reclamo). 2.1 Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Sul punto è doveroso ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, cit. supra), l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9660/2016 Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 17153/2022 Orbene, i ricorrenti si lamentano del mancato esame di una serie di eData pubblicazione 26/05/2022lementi fattuali, senza tuttavia descriverne la decisività ai fini dell’apprezzamento dello stato di insolvenza della fallita e senza peraltro superare l’obiezione dell’evidente irrilevanza dei fatti – del cui omesso esame si dolgono -, risultando indiscutibile che le inadempienze del curatore non sono di per sé stesse idonee a condurre a conclusioni diverse da quelle esposte dal giudice di merito, in assenza di indicazioni circa fatti specifici che risultino tempestivamente allegati dal reclamante nel giudizio di merito (tale non risultando, ad esempio, il provvedimento di diniego della provvisoria esecuzione del D.I. in favore del creditore istante [OSCURATO:PERSONA]), idonee, cioè, a escludere la valenza decisiva degli elementi di fatto descritti dal provvedimento impugnato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament