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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 27802/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24011/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale pressoil proprio indirizzo pec; –ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA – U.T.G. [OSCURATO:PERSONA] domiciliati, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; –resistenti– avverso la sentenza n. 341/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 203 D.L. n. 285/1992, oppose dinanzi al Prefetto di Messina il processo verbale di violazione alla norme del Codice della Strada n.

H4096244/13/V/0 (prot. 057352), a mezzo del quale era stata elevata sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 7, co. 1/F e 15 c.d.s. [OSCURATO:PERSONA] di Messina rigettò il ricorso e notificò al ricorrente ordinanza di ingiunzione per il pagamento della somma complessiva di € 66,60.

2. [OSCURATO:PERSONA] oppose l’anzidettoprovvedimento ex art. 205 D.L. n. 285/1992,dinanzi al Giudice di p ace di Messina. [OSCURATO:PERSONA] di p ace accolse il ricorso, annullò il provvedimento opposto e compensò tra le parti le spese del giudizio ritenendo sussistenti evidenti motivi di opportunità, tenuto conto anche del fatto che il ricorrente si è difeso da sé stesso

3. Il ricorrente, impugnò il suddetto provvedimento con unico motivo con il quale contestò la disposta compensazione integrale delle spese processuali, stante la non ricorrenza nel caso di specie di alcuna delle ipotesi previste dal testo vigente “ ratione temporis ” dell’art. 92 cod. proc. civ..

4. Il Tribunale di Messina rigettò l’unico motivo di appello proposto dal ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni: - le argomentazioni addotte dal Giudice di p ace, con le quali erano state compensate le spese di lite, dovevano considerarsi congrue; - nel caso di specie, infatti, sussisteva unicamente un difetto di normazione da parte del Comune nell’adottare gli atti che giustificano l’adozione della ZTL, alla luce dell’allora recente giurisprudenza citata -la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite, rientrava comunque nel potere discrezionale del Giudice di Pace;

4. [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso fondato su un unico motiv o , ulteriormente illustrato da memoria.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 co. 1 cod. proc. civ. 5.Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del correlativo principio di soccombenza ,nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 co. 2 cod. proc. civ., stante motivazione radicalmente illogica ed erronea (e quindi sostanzialmente omessa o “apparente”) per giustificare il regolamento di integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di primo grado pur in assenza delle relative ipotesi tassative di riferimento previste dal medesimo art. 92, 2° comma, c.p.c. (art. 360, nn° 3 e 4 c.p.c.) Questa la sintesi delle critiche mosse: - la piena fondatezza dell’impugna zione avanzata in primo grado avrebbe dovuto comportare, nel rispetto del principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., l’integrale carico delle spese processuali in capo alla parte soccombente; -in particolar modo, la motivazione data dal Tribunale aveva violato il principio di causalità sotteso alla disciplina della soccombenza; - l’unico criterio in base al quale il giudice è tenuto a regolare le spese di lite è certamente correlato all’essere stata (o meno) la domanda della parte vittoriosa ritenuta meritevole della tutela giurisdizionale invocata mediante il raggiungimento del bene della vita richiesto , tutelache, nel caso di specie , era rappresentata, per l’appunto, dall ’annullamento del provvedimento sanzionatorio .

Doveva, pertanto , escludersi che il richiamo a generiche ragioni di opportunità, o l’ulteriore circostanza che l’avvocato si fosse avvalso della facoltà di difendersi personalmente, potessero configurare legittimo motivo di compensazione; -infine, il Tribunale aveva errato nel fondare la compensazione delle spese, sul fatto che il Comune di Messina non avesse ancora provveduto agli atti necessari per la legittima adozione della ZTL, in quanto proprio dall’accertato difetto di normazione da parte del Comune era derivato l’accoglimento della domanda caducatoria utilmente sperimentata dal ricorrente .

Il ricorso è manifestamente fondato.

Dopo l’intervento parzialmente caducatorio di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenzarispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf.

Cass. n. 3977/2020).

Nel caso al vaglio la giustificazione enunciata dal Tribunale di Messinasi pone al di fuori del paradigma normativo: a) non è dubbio che la decisione non trovi giustificazione plausibile nella circostanza che la parte abbia agito valendosi della qualità di avvocato, piuttosto che rivolgendosiad altro professionista; b) l’aver, poi, accertato che l’accoglimento dell’opposizione era era dipesa dall’illegittima istituzione della ZTL non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da una tale considerazione - che conferma l’illegittimità della sanzione amministrativa - non è dato cogliere in cosa sia consistita, in concreto, l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o le sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio, demandandosi al giudice del rinvio il riesame della vicenda sul punto delle spese processuali, oltreal regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24011/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale pressoil proprio indirizzo pec; –ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA – U.T.G. [OSCURATO:PERSONA] domiciliati, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; –resistenti– avverso la sentenza n. 341/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 203 D.L. n. 285/1992, oppose dinanzi al Prefetto di Messina il processo verbale di violazione alla norme del Codice della Strada n. H4096244/13/V/0 (prot. 057352), a mezzo del quale era stata elevata sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 7, co. 1/F e 15 c.d.s. [OSCURATO:PERSONA] di Messina rigettò il ricorso e notificò al ricorrente ordinanza di ingiunzione per il pagamento della somma complessiva di € 66,60. 2. [OSCURATO:PERSONA] oppose l’anzidettoprovvedimento ex art. 205 D.L. n. 285/1992,dinanzi al Giudice di p ace di Messina. [OSCURATO:PERSONA] di p ace accolse il ricorso, annullò il provvedimento opposto e compensò tra le parti le spese del giudizio ritenendo sussistenti evidenti motivi di opportunità, tenuto conto anche del fatto che il ricorrente si è difeso da sé stesso 3. Il ricorrente, impugnò il suddetto provvedimento con unico motivo con il quale contestò la disposta compensazione integrale delle spese processuali, stante la non ricorrenza nel caso di specie di alcuna delle ipotesi previste dal testo vigente “ ratione temporis ” dell’art. 92 cod. proc. civ.. 4. Il Tribunale di Messina rigettò l’unico motivo di appello proposto dal ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni: - le argomentazioni addotte dal Giudice di p ace, con le quali erano state compensate le spese di lite, dovevano considerarsi congrue; - nel caso di specie, infatti, sussisteva unicamente un difetto di normazione da parte del Comune nell’adottare gli atti che giustificano l’adozione della ZTL, alla luce dell’allora recente giurisprudenza citata -la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite, rientrava comunque nel potere discrezionale del Giudice di Pace; 4. [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso fondato su un unico motiv o , ulteriormente illustrato da memoria. L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 co. 1 cod. proc. civ. 5.Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del correlativo principio di soccombenza ,nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 co. 2 cod. proc. civ., stante motivazione radicalmente illogica ed erronea (e quindi sostanzialmente omessa o “apparente”) per giustificare il regolamento di integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di primo grado pur in assenza delle relative ipotesi tassative di riferimento previste dal medesimo art. 92, 2° comma, c.p.c. (art. 360, nn° 3 e 4 c.p.c.) Questa la sintesi delle critiche mosse: - la piena fondatezza dell’impugna zione avanzata in primo grado avrebbe dovuto comportare, nel rispetto del principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., l’integrale carico delle spese processuali in capo alla parte soccombente; -in particolar modo, la motivazione data dal Tribunale aveva violato il principio di causalità sotteso alla disciplina della soccombenza; - l’unico criterio in base al quale il giudice è tenuto a regolare le spese di lite è certamente correlato all’essere stata (o meno) la domanda della parte vittoriosa ritenuta meritevole della tutela giurisdizionale invocata mediante il raggiungimento del bene della vita richiesto , tutelache, nel caso di specie , era rappresentata, per l’appunto, dall ’annullamento del provvedimento sanzionatorio . Doveva, pertanto , escludersi che il richiamo a generiche ragioni di opportunità, o l’ulteriore circostanza che l’avvocato si fosse avvalso della facoltà di difendersi personalmente, potessero configurare legittimo motivo di compensazione; -infine, il Tribunale aveva errato nel fondare la compensazione delle spese, sul fatto che il Comune di Messina non avesse ancora provveduto agli atti necessari per la legittima adozione della ZTL, in quanto proprio dall’accertato difetto di normazione da parte del Comune era derivato l’accoglimento della domanda caducatoria utilmente sperimentata dal ricorrente . Il ricorso è manifestamente fondato. Dopo l’intervento parzialmente caducatorio di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenzarispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf. Cass. n. 3977/2020). Nel caso al vaglio la giustificazione enunciata dal Tribunale di Messinasi pone al di fuori del paradigma normativo: a) non è dubbio che la decisione non trovi giustificazione plausibile nella circostanza che la parte abbia agito valendosi della qualità di avvocato, piuttosto che rivolgendosiad altro professionista; b) l’aver, poi, accertato che l’accoglimento dell’opposizione era era dipesa dall’illegittima istituzione della ZTL non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da una tale considerazione - che conferma l’illegittimità della sanzione amministrativa - non è dato cogliere in cosa sia consistita, in concreto, l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o le sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio, demandandosi al giudice del rinvio il riesame della vicenda sul punto delle spese processuali, oltreal regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità
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