CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2025
Cassazione n. 18826/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 16 gennaio 2026 la Corte d’appello di Catania, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di rettificarel'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Catania il 17 febbraio 2025 nellaindicazione della pena da espiare. Il condannato sosteneva, in particolare, che, a seguitodell’ordinanza della Corte di appello dell'11 luglio 2024 che aveva accolto un’istanza dicontinuazione tra reati presentata dal condannato, la pena complessiva a lui inflitta, oggettodel cumulo citato, doveva ritenersi interamente espiata.Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza ritenendo che si tratti della riproposizionedi un'istanza già presentata, decisa con precedente ordinanza del 16 aprile 2024 contro cui ilcondannato aveva presentato ricorso per cassazione, che era stato respinto con sentenzaSez. 1, n. 40470 del 12/09/2024; anche in quella sede l'istante aveva, infatti, chiesto larettifica dell'ordine di esecuzione per le stesse ragioni indicate nella odierna istanza, ovveroche alla data di scarcerazione del 21 dicembre 2010 questi avesse già espiato interamentela pena per le condanne preesistenti.Secondo il giudice dell’esecuzione, sarebbe stato onere della difesa contestare in modospecifico e dettagliato il provvedimento di cumulo impugnato, tanto più che nel corpo di taleprovvedimento si dà esplicitamente atto dell'erronea indicazione della data di commissionedel reato di cui al n. 9 del cumulo, pure citata nel ricorso, per cui di tale circostanza si era giàtenuto conto.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore.Con il primo motivo deduce vizio di motivazione sostenendo non risponda al vero chel'istanza presentata fosse una riproposizione della precedente, perché il precedenteincidente d'esecuzione non aveva avuto quale oggetto la contestazione del residuo pena alladata del 21 dicembre 2010, bensì la contestazione del criterio della formazione dei cumuliprogressivi a fronte di un'ordinanza di continuazione; la riprova documentale sta nellaordinanza con cui la Corte d'appello decise quell'incidente di esecuzione, nella quale mai sifa riferimento alla questione relativa all'espiazione totale della pena avvenuta in data 21dicembre 2010; non vi sarebbe, pertanto, alcuna preclusione ad esaminare l’istanza; lasentenza della Suprema Corte, che respinse a suo tempo il ricorso, era, peraltro, stataviziata da un errore riportato nel certificato penale, atteso che il reato della sentenza n. 8) delcumulo non era stato commesso nel 2003, ma nel 2013.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, perché la questione sollevata dalladifesa dell'intervenuta espiazione della pena alla data del 21 dicembre 2010 non è stata inconcreto decisa; la difesa aveva prodotto ampia documentazione attestante la posizionegiuridica con indicazione di presofferto e detrazioni a titolo di liberazione anticipata, da cuiemergeva che alla data di scarcerazione del 21 dicembre 2010 la pena era statainteramente espiata, avendo il condannato espiato continuativamente 18 anni e 1 mese dicarcere, per cui quando il ricorrente ha commesso il reato della sentenza n. 8) egli aveva giàespiato tutta la precedente condanna e non aveva alcun residuo pena, per cui dal 7 maggio2012 deve decorrere il nuovo cumulo per la pena di 10 anni sino al 1° febbraio 2013 quandoè stato commesso il reato n. 9).3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso peril rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. È fondato, in particolare, il primo motivo, nella parte in cui deduce che l'istanzapresentata non era una riproposizione della precedente e non avrebbe dovuto essere decisamediante il mero richiamo alla precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione del 16aprile 2024.Dopo questa ordinanza, infatti, con ulteriore ordinanza dell’11 luglio 2024 la Corte diappello di Catania, adita dal condannato ex art. 671 cod. proc. pen., ha, infatti, riconosciutola continuazione tra i reati dei titoli indicati nei nn. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 del cumulo, harideterminato, per l’effetto, la pena complessiva in 55 anni di reclusione, che, in asseritaapplicazione dell’art. 78 cod. pen., ha ridotto poi a 30 anni di reclusione.Il 17 febbraio 2025, a seguito di quest’ordinanza di riconoscimento della continuazione,il Procuratore generale di Catania ha emesso nuovo ordine di esecuzione nei confronti delcondannato, in cui ha rideterminato la pena da espiare procedendo, conformemente alleindicazioni della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016,Micheletti, Rv. 266181 – 01: in tema di esecuzione di pene concorrenti, qualora durantel'espiazione di una pena determinata a seguito di un provvedimento di cumulo, vengaemessa una sentenza di condanna, o di applicazione della pena, relativa ad un reatocommesso anteriormente a quelli inclusi in tale provvedimento, la pena da eseguire vadeterminata detraendo il periodo di presofferto relativo alla nuova condanna dalla penairrogata per quest'ultima, e sommando successivamente l'eventuale pena residua a quellacomplessiva indicata nel primo provvedimento di cumulo; la pena totale da espiare dovrà,infine, essere calcolata in base agli ordinari criteri in materia di esecuzione), alla formazionedi quattro cumuli parziali, in base alla data di commissione dei reati ed ai periodi didetenzione; nel primo ha inserito i titoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, nel secondo il titolo n. 6, nel terzoil titolo n. 8, nel quarto il titolo n. 9.Nel cumulo il Procuratore generale ha anche spiegato che il reato continuato è unicosoltanto a certi fini previsti dalla legge, ma, agli altri effetti, va considerato come pluralità direati, e che il criterio moderatore dell’art. 78 cod. proc. pen. deve essere applicato conriferimento a ciascun singolo cumulo parziale.Occorre, infatti, ricordare che “in tema di esecuzione di pene concorrenti, il criteriomoderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. non opera nel caso disciplinato dal successivo art.80 di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi dicommissione dei reati e delle custodie cautelari, e, imponendosi in tal caso la formazione dicumuli differenti, il predetto criterio è applicabile, nell'ambito di ciascuna operazione dicumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ailimiti di pena fissati dalla norma predetta” (Sez. 1, n. 40252 del 26/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.253668 – 01; conforme Sez. 5, n. 39946 del 11/06/2004, Serio, Rv. 230135 – 01; più direcente Sez. 1, n. 36540 del 05/06/2024, Mariani, n.m.; Sez. 1,n. 32418 del 03/07/2024,Gallo, n.m.; Sez. 1, n. 42680 del 27/09/2023, Aspergo, n.m.).Infatti, “il disposto di cui all'art. 78, comma primo, cod.pen., secondo cui la pena daapplicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non puòsuperare il limite massimo di anni trenta di reclusione, non deve essere inteso nel senso cheil condannato non possa essere detenuto per un periodo complessivamente eccedente itrenta anni nel corso della vita, ma nel senso che, nella esecuzione di una pluralità dicondanne a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo allasomma tra il residuo delle pene ancora da espiare all'atto della commissione di un nuovoreato e la pena per quest'ultimo inflitta” (Sez. 1, n. 37630 del 18/06/2014, Lanza, Rv. 260809- 01).Il ricorso sostiene che in questo modo il cumulo avrebbe finito per disapplicarel’ordinanza di riconoscimento della continuazione, che aveva rideterminato la pena in 30anni di reclusione.Su questa deduzione l’ordinanza non risponde, perché su di essa il richiamo allaprecedente ordinanza del giudice dell’esecuzione del 16 aprile 2024 non è pertinente, attesoche l’ordinanza del giudice dell’esecuzione dell’11 luglio 2024, che ha rideterminato la penada espiare, è successiva ad essa, e rispetto a quella decisione costituisce fatto nuovo,intervenuto medio tempore, che ha legittimato la proposizione del nuovo incidente diesecuzione e che avrebbe obbligato il giudice ad esaminare la deduzione.È senz’altro vero che, come nota correttamente l’ordinanza impugnata, l’istanza diincidente di esecuzione contiene anche argomenti che erano stati già valutati nellaprecedente ordinanza, e su cui si attarda anche il ricorso, secondo cui alla data discarcerazione del 21 dicembre 2010 la pena era stata interamente espiata, per cuidovrebbero essere espiate soltanto le pene delle sentenze nn. 8 e 9, a loro volta interamenteespiate nelle more (deduzione che, peraltro, al di là della preclusione processuale, non tieneconto del fatto che, successivamente alla scarcerazione, con ulteriore ordinanza del 20gennaio 2021 del giudice dell’esecuzione era stato revocato un indulto che era statoconcesso al condannato - apparentemente per complessivi 3 anni e 10 mesi di reclusione -con due diversi provvedimenti del 4 giugno 1990 e del 15 maggio 1992); ciò non toglie chenell’ordinanza impugnata manchi la risposta alla questione, pure introdotta nell’istanza diincidente di esecuzione e coltivata con il ricorso, della correttezza della determinazione dellapena contenuta nel cumulo del 17 febbraio 2025 sotto il profilo della conformità conl’ordinanza del giudice dell’esecuzione dell’11 luglio 2024.In definitiva, l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte edeve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio che dovrà decidere sulla conformità alegge - a fronte di un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha applicato il criteriomoderatore dell’art. 78 cod. pen. per individuare la pena complessiva di reati che erano staticommessi in tempi diversi, e che erano ricompresi in differenti cumuli parziali - del criterio dicalcolo della pena da espiare contenuto nell’ordine di esecuzione del 17 febbraio 2025, cheha applicato, invece, il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. nell’ambito di ciascun cumuloparziale.Il secondo motivo è assorbito. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di CataniaCosì è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]