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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 01148/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che avverso l'ordinanza descritta in epigrafe la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso per cassazione adducendo diverse ipotesi di violazione di legge e vizi di motivazione riguardanti sia la gravità indiziaria che la sussistenza delle esigenze cautelari sottese alla ritenuta conferma, nei confronti del predetto, della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Potenza con riguardo alla ipotesi di reato di cui all'ad 337 cod. pen., provvisoriamente ascritta al ricorrente; rilevato che, come da documentazione acquisita dalla Corte, la detta misura è stata integralmente revocata con provvedimento assunto, ex art 299 cod. proc. pen., dal giudice della cautela il 25 luglio 2025 e dunque dopo il deposito del ricorso che occupa; ritenuto che tale revoca 'determina una sopravvenuta carenza di interesse quanto alla definizione del presente ricorso, non avendo, peraltro, la difesa indicato, dopo la caducazione della misura, la sussistenza di specifiche ragioni che possano comunque motivare la perdurante attualità dell'interesse alla decisione; ritenuto che le sopra rassegnate ragioni di inammissibilità legittimano nel caso la mancata applicazione delle statuizioni di condanna di cui all'art. 616 cod. proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]ami PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] 13 GEN 2026 IL yu-Nr 'f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che avverso l'ordinanza descritta in epigrafe la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso per cassazione adducendo diverse ipotesi di violazione di legge e vizi di motivazione riguardanti sia la gravità indiziaria che la sussistenza delle esigenze cautelari sottese alla ritenuta conferma, nei confronti del predetto, della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Potenza con riguardo alla ipotesi di reato di cui all'ad 337 cod. pen., provvisoriamente ascritta al ricorrente; rilevato che, come da documentazione acquisita dalla Corte, la detta misura è stata integralmente revocata con provvedimento assunto, ex art 299 cod. proc. pen., dal giudice della cautela il 25 luglio 2025 e dunque dopo il deposito del ricorso che occupa; ritenuto che tale revoca 'determina una sopravvenuta carenza di interesse quanto alla definizione del presente ricorso, non avendo, peraltro, la difesa indicato, dopo la caducazione della misura, la sussistenza di specifiche ragioni che possano comunque motivare la perdurante attualità dell'interesse alla decisione; ritenuto che le sopra rassegnate ragioni di inammissibilità legittimano nel caso la mancata applicazione delle statuizioni di condanna di cui all'art. 616 cod. proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]ami PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] 13 GEN 2026 IL yu-Nr 'f
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