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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39237/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso — con il quale si lamenta che la Corte di appello di Bari abbia ritenuto, in linea con quanto statuito dal giudice di primo grado, che il proiettile cal. 9 Parabellum recante il simbolo «Nato» costituisca munizione per arma da guerra ancorché destinato ad essere inserito anche nella pistola Beretta cal. 9x19 che, secondo quanto affermato dal prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 6875 del 05/12/2014, Colitti, Rv. 262609 - 01), è arma comune da sparo, ciò che influisce sulla qualificazione giuridica della detenzione delle relative munizioni (sul punto, cfr. Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Carluccio, Rv.269994 - 01) — non è manifestamente infondato; che il ricorrente assegna, invero, natura innovativa, anziché dichiarativa, alla modifica normativa operata dalla legge 28 dicembre 2021, n. 238, che, nel precisare che «le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione», ha introdotto una specificazione incidente sulla qualificazione giuridica della detenzione di tali proiettili che, però, non può avere, secondo quando eccepito dal ricorrente„ efficacia retroattiva; che Leucci pone, in sostanza, una questione di diritto non peregrina, di spessore sufficiente ad escludere che la censura articolata in ricorso 'possa assumere i tratti della manifesta infondatezza o, comunque, dell'inammissibilità; che detta circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione del reato per intervenuta consumazione, a far data dal 15 giugno 2012, data finale di sua commissione, del termine prescrizionale massimo di dieci anni (sospeso dal 4 novembre 2021 al 17 febbraio 2022 e, quindi, decorso il 28 settembre 2022); P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso — con il quale si lamenta che la Corte di appello di Bari abbia ritenuto, in linea con quanto statuito dal giudice di primo grado, che il proiettile cal. 9 Parabellum recante il simbolo «Nato» costituisca munizione per arma da guerra ancorché destinato ad essere inserito anche nella pistola Beretta cal. 9x19 che, secondo quanto affermato dal prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 6875 del 05/12/2014, Colitti, Rv. 262609 - 01), è arma comune da sparo, ciò che influisce sulla qualificazione giuridica della detenzione delle relative munizioni (sul punto, cfr. Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Carluccio, Rv.269994 - 01) — non è manifestamente infondato; che il ricorrente assegna, invero, natura innovativa, anziché dichiarativa, alla modifica normativa operata dalla legge 28 dicembre 2021, n. 238, che, nel precisare che «le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione», ha introdotto una specificazione incidente sulla qualificazione giuridica della detenzione di tali proiettili che, però, non può avere, secondo quando eccepito dal ricorrente„ efficacia retroattiva; che Leucci pone, in sostanza, una questione di diritto non peregrina, di spessore sufficiente ad escludere che la censura articolata in ricorso 'possa assumere i tratti della manifesta infondatezza o, comunque, dell'inammissibilità; che detta circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione del reato per intervenuta consumazione, a far data dal 15 giugno 2012, data finale di sua commissione, del termine prescrizionale massimo di dieci anni (sospeso dal 4 novembre 2021 al 17 febbraio 2022 e, quindi, decorso il 28 settembre 2022); P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così
Sentenza Cassazione n. 39237/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris