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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09391/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, riqualificato il fatto nell'illecito amministrativo di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 15 DM 22/01/2008, n. 37; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in premessa, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa in primo grado, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 481 cod.pen., per aver attestato falsamente nella dichiarazione di conformità, da egli redatta in data 21 ottobre 2014, che l'impianto solare termico installato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] era stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, nonostante il suddetto impianto avesse due collettori non collegati al serbatoio e fosse privo della relativa centralina e, pertanto, non efficiente ed operativo.

2. Avverso la sentenza, è stato presentato ricorso nell'interesse del Pruiti, con il quale si denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 15 cod.pen.La difesa si duole dell'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 7 del D.M. n. 37/2008, in quanto norma speciale, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 481 cod.pen. 3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte di appello ha correttamente ritenuto la condotta del Pruiti riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 481 cod. pen., escludendo l'operatività del principio di specialità in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 15 del D.M. 22/01/2008 n. 37, che prevedono un illecito amministrativo nel caso in cui siano violate le prescrizioni previste per il rilascio, da parte dell'impresa installatrice al committente, della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

La normativa individua i soggetti su cui gravano gli adempimenti, prevede l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità e ne regola il contenuto (art. 7 del D.M. citato).

È poi previsto un sistema sanzionatorio (art. 15, comma 1) per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7, "con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione".

Nel caso in esame l'imputato ha rilasciato al committente la suddetta dichiarazione di conformità, ma essa è risultata falsa ideologicamente.

In ragione di ciò, i giudici di merito hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 481 cod. pen. 3.

Va ricordato che il concorso di norme tra fattispecie penali e violazioni amministrative (e quello tra norme che prevedono violazioni amministrative) è disciplinato dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale, se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

Tale norma non prevede la "clausola di riserva", per cui - come già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 1963 del 28/10/2010, Rv. 248722)- "vale sicuramente a dettare un criterio interpretativo restrittivo in quelli che potrebbero essere considerati casi di riserva implicita ampliando inevitabilmente l'area del concorso apparente in un percorso di valorizzazione di questo principio che certamente il legislatore ha voluto perseguire con l'eliminazione del riferimento alla clausola di riserva".

Anche nel caso di concorso tra fattispecie penali e violazioni di natura amministrativa, valgono le medesime considerazioni espresse dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte con riferimento all'art. 15 cod. pen. sulla necessità che il confronto avvenga tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete (in tal senso, si veda pure Corte costituzionale, sent. 3 aprile 1987, n. 97).

Pertanto, nel caso di specie occorre esaminare la struttura del reato di cui all'art. 481 cod. pen. e della violazione amministrativa di cui agli artt. 7 e 15 citati.

Il problema del concorso apparente richiede infatti la previa verifica dell'esistenza di un'area, comune e sovrapponibile, tra le condotte descritte nelle norme concorrenti.

Orbene, ritiene questo Collegio che nella norma penale in questione la condotta punita non sia sovrapponibile a quella della violazione amministrativa.

Infatti, nella normativa prevista dal decreto ministeriale n. 37/2008 non è contemplata la condotta di falsità ideologica riferita alla dichiarazione di conformità di cui all'art. 7, giacché in tale norma - come si è detto- sono disciplinati l'obbligo del rilascio della dichiarazione e il contenuto della stessa.

Né possono nutrirsi dubbi sulla natura di certificato di tale dichiarazione, giacché essa ha la finalità di attestare che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa di settore.

Dunque, la chiara non identità del bene protetto (Sez.

U. n. 19/4/2007, Carchivi, rv. 235962), la considerazione della fattispecie astratta, ovvero il fatto tipico che realizza l'ipotesi di illecito (Sez.

U. n. 1963 del 28/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], rv. 248722), nonché l'oggettività giuridica ed il profilo strutturale (Sez.

U. 248722 del 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248722) rendono evidente che nella specie non possa operare il principio di specialità.

Non si può sostenere, infatti, che vi sia un rapporto di continenza tra le suddette norme, alla cui verifica -si ripete- deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle. k Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

PQM rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma i 24 novembre 2021 /- Il consigliere iens re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, riqualificato il fatto nell'illecito amministrativo di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 15 DM 22/01/2008, n. 37; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in premessa, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa in primo grado, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 481 cod.pen., per aver attestato falsamente nella dichiarazione di conformità, da egli redatta in data 21 ottobre 2014, che l'impianto solare termico installato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] era stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, nonostante il suddetto impianto avesse due collettori non collegati al serbatoio e fosse privo della relativa centralina e, pertanto, non efficiente ed operativo. 2. Avverso la sentenza, è stato presentato ricorso nell'interesse del Pruiti, con il quale si denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 15 cod.pen.La difesa si duole dell'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 7 del D.M. n. 37/2008, in quanto norma speciale, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 481 cod.pen. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di appello ha correttamente ritenuto la condotta del Pruiti riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 481 cod. pen., escludendo l'operatività del principio di specialità in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 15 del D.M. 22/01/2008 n. 37, che prevedono un illecito amministrativo nel caso in cui siano violate le prescrizioni previste per il rilascio, da parte dell'impresa installatrice al committente, della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. La normativa individua i soggetti su cui gravano gli adempimenti, prevede l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità e ne regola il contenuto (art. 7 del D.M. citato). È poi previsto un sistema sanzionatorio (art. 15, comma 1) per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7, "con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione". Nel caso in esame l'imputato ha rilasciato al committente la suddetta dichiarazione di conformità, ma essa è risultata falsa ideologicamente. In ragione di ciò, i giudici di merito hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 481 cod. pen. 3. Va ricordato che il concorso di norme tra fattispecie penali e violazioni amministrative (e quello tra norme che prevedono violazioni amministrative) è disciplinato dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale, se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. Tale norma non prevede la "clausola di riserva", per cui - come già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 1963 del 28/10/2010, Rv. 248722)- "vale sicuramente a dettare un criterio interpretativo restrittivo in quelli che potrebbero essere considerati casi di riserva implicita ampliando inevitabilmente l'area del concorso apparente in un percorso di valorizzazione di questo principio che certamente il legislatore ha voluto perseguire con l'eliminazione del riferimento alla clausola di riserva". Anche nel caso di concorso tra fattispecie penali e violazioni di natura amministrativa, valgono le medesime considerazioni espresse dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte con riferimento all'art. 15 cod. pen. sulla necessità che il confronto avvenga tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete (in tal senso, si veda pure Corte costituzionale, sent. 3 aprile 1987, n. 97). Pertanto, nel caso di specie occorre esaminare la struttura del reato di cui all'art. 481 cod. pen. e della violazione amministrativa di cui agli artt. 7 e 15 citati. Il problema del concorso apparente richiede infatti la previa verifica dell'esistenza di un'area, comune e sovrapponibile, tra le condotte descritte nelle norme concorrenti. Orbene, ritiene questo Collegio che nella norma penale in questione la condotta punita non sia sovrapponibile a quella della violazione amministrativa. Infatti, nella normativa prevista dal decreto ministeriale n. 37/2008 non è contemplata la condotta di falsità ideologica riferita alla dichiarazione di conformità di cui all'art. 7, giacché in tale norma - come si è detto- sono disciplinati l'obbligo del rilascio della dichiarazione e il contenuto della stessa. Né possono nutrirsi dubbi sulla natura di certificato di tale dichiarazione, giacché essa ha la finalità di attestare che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa di settore. Dunque, la chiara non identità del bene protetto (Sez. U. n. 19/4/2007, Carchivi, rv. 235962), la considerazione della fattispecie astratta, ovvero il fatto tipico che realizza l'ipotesi di illecito (Sez. U. n. 1963 del 28/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], rv. 248722), nonché l'oggettività giuridica ed il profilo strutturale (Sez. U. 248722 del 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248722) rendono evidente che nella specie non possa operare il principio di specialità. Non si può sostenere, infatti, che vi sia un rapporto di continenza tra le suddette norme, alla cui verifica -si ripete- deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle. k Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. PQM rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma i 24 novembre 2021 /- Il consigliere iens re [OSCURATO:PERSONA]
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