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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2016

Cassazione n. 21399/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20767/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 6558/2016 depositata il 08/07/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate in controversia relativa ad avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato con metodo sintetico il reddito imponibile dichiarato dal contribuente per l’anno di imposta 2008.

2. Il ricorrente, a sostegno dell’ammissibilità del ricorso, proposto oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. allega di non avere mai ricevuto notizia del giudizio di appello e della intervenuta sentenza sino alla ricezione della conseguente intimazione di pagamento, notificatagli il 5 giugno 2017, in conseguenza della nullità della notifica del ricorso in appello dell’Agenzia, non rilevata dalla Commissione regionale.

2. Resiste l’Amministrazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di gravame il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, 20, comma 2, e 53, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 40 del DPR n. 655 del 1982, dell’art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, dell’art.140 c.p.c., degli art. 49 e 51 del d.lgs. n. 546 dell’art. 327 c.p.c.», lamentando che la CTR, attestando nella sentenza impugnata che il contribuente non aveva svolto attività difensiva, non abbia accertato la nullità della notificazione del ricorso in appello.

1.1. Allega il contribuente che la notifica dell’atto, eseguita a mezzo posta con plico raccomandato nei confronti del difensore domiciliatario in primo grado, non si sarebbe perfezionata né mediante la consegna del plico, in quanto il destinatario era temporaneamente assente, né con il ritiro del plico. 1.2.

Rileva altresì che la ricevuta di ritorno della raccomandata contiene l’indicazione “atto non ritirato entro il 10° giorno” e che pertanto la notifica non si sarebbe perfezionata neppure per compiuta giacenza, in quanto alla fattispecie in esame sarebbe applicabile l’art. 40 del DPR n. 655 del 1982, che prevede un periodo di giacenza di trenta giorni, non avendo l’Agenzia delle entrate dimostrato il rispetto di tale maggior intervallo temporale.

2. Con il secondo motivo, identicamente rubricato, il ricorrente deduce la nullità della notificazione dell’atto di appello per mancata produzione della cartolina comprovante l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendo comunque sufficiente la sola spedizione.

3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata rispetto ai precedenti e identicamente rubricato, il ricorrente dà atto di avere proposto querela di falso in via principale avente ad oggetto le attestazioni rese dall’ufficiale postale in merito alle formalità seguite per la notificazione e chiede sospendersi il giudizio ex art.295 cod. proc. civ.

4. A fronte della proposizione del ricorso oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., e precisamente in data 4/09/2017 nei confronti di sentenza depositata l’8/07/2016 e non notificata va, in via preliminare, esaminata la questione, comunque evocata da entrambe le parti, della ammissibilità dell’impugnazione tardiva.

4.1. Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza (Cass. Sez. 3 n. 28425 del 11/10/2023; conf.

Cass. Sez.

V, n. 23468 del 26 ottobre 2020).

4.2. Nel caso di specie la notifica è avvenuta presso lo studio del patrono di primo grado, domiciliatario del contribuente, né i vizi di notifica prospettati, attinenti al rispetto del periodo di compiuta giacenza ed alla documentazione della ricezione della raccomandata informativa per temporanea assenza del destinatario, sono tali da non escludere la presunzione di conoscenza del giudizio.

4.3. Per quanto poi riguarda alla querela di falso che il ricorrente allega di avere proposto, si rileva che nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va per l’appunto proposta in via principale, atteso che l'impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. costituisce, una volta accertata la falsità dell'atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendo procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertata falsità degli atti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 27/04/2017), e non operando altresì nel giudizio di legittimità la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20767/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6558/2016 depositata il 08/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate in controversia relativa ad avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato con metodo sintetico il reddito imponibile dichiarato dal contribuente per l’anno di imposta 2008. 2. Il ricorrente, a sostegno dell’ammissibilità del ricorso, proposto oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. allega di non avere mai ricevuto notizia del giudizio di appello e della intervenuta sentenza sino alla ricezione della conseguente intimazione di pagamento, notificatagli il 5 giugno 2017, in conseguenza della nullità della notifica del ricorso in appello dell’Agenzia, non rilevata dalla Commissione regionale. 2. Resiste l’Amministrazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di gravame il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, 20, comma 2, e 53, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 40 del DPR n. 655 del 1982, dell’art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, dell’art.140 c.p.c., degli art. 49 e 51 del d.lgs. n. 546 dell’art. 327 c.p.c.», lamentando che la CTR, attestando nella sentenza impugnata che il contribuente non aveva svolto attività difensiva, non abbia accertato la nullità della notificazione del ricorso in appello. 1.1. Allega il contribuente che la notifica dell’atto, eseguita a mezzo posta con plico raccomandato nei confronti del difensore domiciliatario in primo grado, non si sarebbe perfezionata né mediante la consegna del plico, in quanto il destinatario era temporaneamente assente, né con il ritiro del plico. 1.2. Rileva altresì che la ricevuta di ritorno della raccomandata contiene l’indicazione “atto non ritirato entro il 10° giorno” e che pertanto la notifica non si sarebbe perfezionata neppure per compiuta giacenza, in quanto alla fattispecie in esame sarebbe applicabile l’art. 40 del DPR n. 655 del 1982, che prevede un periodo di giacenza di trenta giorni, non avendo l’Agenzia delle entrate dimostrato il rispetto di tale maggior intervallo temporale. 2. Con il secondo motivo, identicamente rubricato, il ricorrente deduce la nullità della notificazione dell’atto di appello per mancata produzione della cartolina comprovante l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendo comunque sufficiente la sola spedizione. 3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata rispetto ai precedenti e identicamente rubricato, il ricorrente dà atto di avere proposto querela di falso in via principale avente ad oggetto le attestazioni rese dall’ufficiale postale in merito alle formalità seguite per la notificazione e chiede sospendersi il giudizio ex art.295 cod. proc. civ. 4. A fronte della proposizione del ricorso oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., e precisamente in data 4/09/2017 nei confronti di sentenza depositata l’8/07/2016 e non notificata va, in via preliminare, esaminata la questione, comunque evocata da entrambe le parti, della ammissibilità dell’impugnazione tardiva. 4.1. Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza (Cass. Sez. 3 n. 28425 del 11/10/2023; conf. Cass. Sez. V, n. 23468 del 26 ottobre 2020). 4.2. Nel caso di specie la notifica è avvenuta presso lo studio del patrono di primo grado, domiciliatario del contribuente, né i vizi di notifica prospettati, attinenti al rispetto del periodo di compiuta giacenza ed alla documentazione della ricezione della raccomandata informativa per temporanea assenza del destinatario, sono tali da non escludere la presunzione di conoscenza del giudizio. 4.3. Per quanto poi riguarda alla querela di falso che il ricorrente allega di avere proposto, si rileva che nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va per l’appunto proposta in via principale, atteso che l'impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. costituisce, una volta accertata la falsità dell'atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendo procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertata falsità degli atti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 27/04/2017), e non operando altresì nel giudizio di legittimità la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ
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