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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07989/2023

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 1771/2015proposto da: CONSORZIO 3 [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]), con sede in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16 (C .F . : 06432250485), in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], a ciò autorizzato con il proprio decreto n. 201 del 26 novembre decreto n. 201 del 26 novembre 2014 e del decreto del Direttore n. 426 del 26 novembre 2014,rappresentato e difeso dagli A vv. ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio ([OSCURATO:PERSONA]) in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 (fax n. 055/264470 , pec:[OSCURATO:EMAIL]; Contributo consorzio di bonifica – Annullamento ope legis cartelle di pagamento [OSCURATO:EMAIL]), come da mandato a margine del ricorso; -ricorrente - contro 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SI) il 12 giugno 1950e residente a Poggibonsi (SI), Loc. [OSCURATO:PERSONA] n. 17, nella qualità di socio, amministratore unico e, quindi, legale rappresentante pro - tempore della società "V.A.P.I.

ITALIA - S.r.l.", con sede in Poggibonsi (SI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) ; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SI) il 16 ottobre 1966 ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2(C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 66R16 G752G ) ; 3) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FI) il 25 ottobre 1970 e residente a Poggibonsi (SI), allaVia Verdi n. 17, nella qualità di unico socio nonché amministratore e , quindi, legale rappresentante pro-tempore della società "GEFAT - S.r.l.", con sede in Poggibonsi (SI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), anche in veste di successore universale, in virtù della fusione per incorporazione, della società "[OSCURATO:PERSONA] - S.r.l. unipersonale", già con sede in Poggibonsi (SI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); 4) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FI) il 09 febbraio 1955 e residente a Poggibonsi (SI), Loc. [OSCURATO:PERSONA] n. 7/A(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55B09 L067G ) ; 5) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SI) il 29 giugno 1964 e residente a Poggibonsi (SI), Loc. [OSCURATO:PERSONA] n. 7(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H69 1726D) ; 6) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SI) il 29 maggio 1966e residente a Poggibonsi (SI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, nella qualità di socio, amministratore unico e, quindi, legale rappresentante pro - tempore della società "[OSCURATO:PERSONA] - S.r.l.", con sede in Poggibonsi (SI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), 7) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SI) il 06 novembre 1927 e residente a Poggibonsi (SI), alla Via delle Pancole n. 16/A, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Poggibonsi (SI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2/A([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);rappresentati e difesi, in virtù delle procure speciali alle liti poste in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46D02 D823D),il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] adita presso il proprio numero di fax: 0577- 285655 ovvero indirizzo di P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 1051/25/2014 emessa d a l la CTR Toscana in data 23/05/2014e non notif icata ; lette le conclusioni scritte del P.G. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba , che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., D’[OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze avverso dieci cartelle per il pagamento di contributi di bonifica a favore del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’anno 2009, deducendo che, in mancanza della fruizione del beneficio, il contributo richiesto si traduceva in una ingiustificata imposta patrimoniale surrettizia sulla proprietà, che nelle cartelle non era stata indicata la sussistenza del perimetro di contribuenza ex art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e che il consorzio non aveva provato che vi fosse stato un incremento di valore fondiario.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso cumulativo, essendo diverse la natura e la modalità di determinazione del beneficio derivato ad ogni ricorrente.

3. Sull’appello dei contribuenti, la Commissione tributaria regionale Toscana accoglieva il gravame, evidenziando che era ammissibile il ricorso cumulativo, fondandosi le istanze su medesime questioni di fatto e di diritto, che il consorzio non aveva elaborato alcun piano generale di bonifica né un programma della bonifica, che il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza erano stati adottati da un organo che non aveva il potere di farlo, che non risultava comunque effettuata la trascrizione del perimetro di contribuenza e che non era sufficiente qualsiasi vantaggio, ma era necessario che esso fosse di tipo fondiario (cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione).

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio 3 [OSCURATO:PERSONA] (già Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale) sulla base di tredici motivi. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., hanno resistito con controricorso.

D’[OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti ha nno depositato memorieillustrative.

Considerato che -Con memoria del 7 febbraio 2023 i resistenti hanno premesso che: -tutte le cartelle di pagamento sono da ritenere annullate ope legis in ragione del fatto che nelle more è entrato in vigore l'art. 4, comma 1 , del d.l. n. 119/2018, secondo cui: I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili […] ; - n el caso di specie, le predette cartelle di pagamento sono contraddistinte da singoli importi inferiori alla prevista soglia di euro 1.000,00, ragion per cui ciascuna pretesa sostanziale appare divenuta inesigibile; - tanto premesso, hanno chiesto darsi atto dell’intervenuto annullamento delle cartelle, con condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese in loro favore in applicazione del principio della cd.

"soccombenza virtuale"; - l a norma invocata non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico.

In particolare, il comma 1 dell'art. 4 d.l. citato ha stabilito che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili...».

L'art. 16 - quate r d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. in I. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».

Per quanto riguarda l'ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l'annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell'UE, l’IVA all'importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.

Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale; 2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; - i l limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.

Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione; - p ertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico (inteso come singola partita di ruolo) o la cartella (a seconda dell’indirizzo cui si intenda aderire) risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di euro 1 . 000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi); -tuttavia, sulla base della documentazione in atti, non è possibile stabilire quando le dieci cartelle di pagamento siano state affidate agli agenti di riscossione e, soprattutto, quale sia l’importo delle stesse (o, comunque, dei singoli carichi nelle medesime ricompresi). - pertanto , si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 1771/2015proposto da: CONSORZIO 3 [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]), con sede in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16 (C .F . : 06432250485), in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], a ciò autorizzato con il proprio decreto n. 201 del 26 novembre decreto n. 201 del 26 novembre 2014 e del decreto del Direttore n. 426 del 26 novembre 2014,rappresentato e difeso dagli A vv. ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio ([OSCURATO:PERSONA]) in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 (fax n. 055/264470 , pec:[OSCURATO:EMAIL]; Contributo consorzio di bonifica – Annullamento ope legis cartelle di pagamento [OSCURATO:EMAIL]), come da mandato a margine del ricorso; -ricorrente - contro 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SI) il 12 giugno 1950e residente a Poggibonsi (SI), Loc. [OSCURATO:PERSONA] n. 17, nella qualità di socio, amministratore unico e, quindi, legale rappresentante pro - tempore della società "V.A.P.I. ITALIA - S.r.l.", con sede in Poggibonsi (SI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) ; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SI) il 16 ottobre 1966 ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2(C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 66R16 G752G ) ; 3) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FI) il 25 ottobre 1970 e residente a Poggibonsi (SI), allaVia Verdi n. 17, nella qualità di unico socio nonché amministratore e , quindi, legale rappresentante pro-tempore della società "GEFAT - S.r.l.", con sede in Poggibonsi (SI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), anche in veste di successore universale, in virtù della fusione per incorporazione, della società "[OSCURATO:PERSONA] - S.r.l. unipersonale", già con sede in Poggibonsi (SI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); 4) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FI) il 09 febbraio 1955 e residente a Poggibonsi (SI), Loc. [OSCURATO:PERSONA] n. 7/A(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55B09 L067G ) ; 5) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SI) il 29 giugno 1964 e residente a Poggibonsi (SI), Loc. [OSCURATO:PERSONA] n. 7(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H69 1726D) ; 6) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SI) il 29 maggio 1966e residente a Poggibonsi (SI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, nella qualità di socio, amministratore unico e, quindi, legale rappresentante pro - tempore della società "[OSCURATO:PERSONA] - S.r.l.", con sede in Poggibonsi (SI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), 7) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SI) il 06 novembre 1927 e residente a Poggibonsi (SI), alla Via delle Pancole n. 16/A, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Poggibonsi (SI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2/A([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);rappresentati e difesi, in virtù delle procure speciali alle liti poste in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46D02 D823D),il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] adita presso il proprio numero di fax: 0577- 285655 ovvero indirizzo di P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 1051/25/2014 emessa d a l la CTR Toscana in data 23/05/2014e non notif icata ; lette le conclusioni scritte del P.G. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba , che ha concluso per il rigetto del ricorso. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., D’[OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze avverso dieci cartelle per il pagamento di contributi di bonifica a favore del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’anno 2009, deducendo che, in mancanza della fruizione del beneficio, il contributo richiesto si traduceva in una ingiustificata imposta patrimoniale surrettizia sulla proprietà, che nelle cartelle non era stata indicata la sussistenza del perimetro di contribuenza ex art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e che il consorzio non aveva provato che vi fosse stato un incremento di valore fondiario. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso cumulativo, essendo diverse la natura e la modalità di determinazione del beneficio derivato ad ogni ricorrente. 3. Sull’appello dei contribuenti, la Commissione tributaria regionale Toscana accoglieva il gravame, evidenziando che era ammissibile il ricorso cumulativo, fondandosi le istanze su medesime questioni di fatto e di diritto, che il consorzio non aveva elaborato alcun piano generale di bonifica né un programma della bonifica, che il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza erano stati adottati da un organo che non aveva il potere di farlo, che non risultava comunque effettuata la trascrizione del perimetro di contribuenza e che non era sufficiente qualsiasi vantaggio, ma era necessario che esso fosse di tipo fondiario (cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione). 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio 3 [OSCURATO:PERSONA] (già Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale) sulla base di tredici motivi. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., hanno resistito con controricorso. D’[OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti ha nno depositato memorieillustrative. Considerato che -Con memoria del 7 febbraio 2023 i resistenti hanno premesso che: -tutte le cartelle di pagamento sono da ritenere annullate ope legis in ragione del fatto che nelle more è entrato in vigore l'art. 4, comma 1 , del d.l. n. 119/2018, secondo cui: I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili […] ; - n el caso di specie, le predette cartelle di pagamento sono contraddistinte da singoli importi inferiori alla prevista soglia di euro 1.000,00, ragion per cui ciascuna pretesa sostanziale appare divenuta inesigibile; - tanto premesso, hanno chiesto darsi atto dell’intervenuto annullamento delle cartelle, con condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese in loro favore in applicazione del principio della cd. "soccombenza virtuale"; - l a norma invocata non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico. In particolare, il comma 1 dell'art. 4 d.l. citato ha stabilito che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili...». L'art. 16 - quate r d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. in I. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione». Per quanto riguarda l'ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l'annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell'UE, l’IVA all'importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna. Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale; 2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; - i l limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione; - p ertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico (inteso come singola partita di ruolo) o la cartella (a seconda dell’indirizzo cui si intenda aderire) risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di euro 1 . 000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi); -tuttavia, sulla base della documentazione in atti, non è possibile stabilire quando le dieci cartelle di pagamento siano state affidate agli agenti di riscossione e, soprattutto, quale sia l’importo delle stesse (o, comunque, dei singoli carichi nelle medesime ricompresi). - pertanto , si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo
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