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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:322
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 giugno 2008 – Commissione / Polonia (causa C‑170/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Imposte nazionali – Obbligo di collaudo dei veicoli di occasione importati – Artt. 28 CE e 30 CE – Direttiva 96/96/CE – Riconoscimento dei collaudi effettuati in altri Stati membri» Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente (Artt. 28 CE e 30 CE; direttiva del Consiglio 96/96, art. 3, nn. 1 e 2) (v. punti 42‑52 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 28 CE – Normativa nazionale che impone ai veicoli di occasione importati un obbligo di controllo tecnico prima della loro immatricolazione, mentre i veicoli nazionali, presentanti le medesime caratteristiche, non sono soggetti ad una simile esigenza Dispositivo 1) Sottoponendo i veicoli di occasione importati, precedentemente immatricolati in altri Stati membri, a collaudo previo alla loro immatricolazione in Polonia, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 28 CE. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 giugno 2008 – Commissione / Polonia (causa C‑170/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Imposte nazionali – Obbligo di collaudo dei veicoli di occasione importati – Artt. 28 CE e 30 CE – Direttiva 96/96/CE – Riconoscimento dei collaudi effettuati in altri Stati membri» Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente (Artt. 28 CE e 30 CE; direttiva del Consiglio 96/96, art. 3, nn. 1 e 2) (v. punti 42‑52 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 28 CE – Normativa nazionale che impone ai veicoli di occasione importati un obbligo di controllo tecnico prima della loro immatricolazione, mentre i veicoli nazionali, presentanti le medesime caratteristiche, non sono soggetti ad una simile esigenza Dispositivo 1) Sottoponendo i veicoli di occasione importati, precedentemente immatricolati in altri Stati membri, a collaudo previo alla loro immatricolazione in Polonia, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 28 CE. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris