CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 18/10/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 13/02/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 56, 81 cpv., 110 e 629, comma secondo cod. pen. Il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta il travisamento delle prove e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale del prevenuto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalle persone offese suffragate da plurimi riscontri desumibili dalle dichiarazioni degli testi escussi, dalle dichiarazioni confessorie dei correi, dalle intercettazioni telefoniche e dalla documentazione fotografica in atti) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello Deve essere, inoltre, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in presenza di una cd. «doppia conforme», il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, deduzione non riscontrabile nel caso di specie (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M. Rv. 283777 — 01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01). Il secondo motivo con cui il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 111 Cost. e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] Pasquale è aspecifico, il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). Il motivo è, al contempo, manifestamente infondato in considerazione del fatto che i giudici di merito hanno correttamente tenuto conto del principio di diritto secondo cui il confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione da parte di alcuna norma processuale, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione (Sez. 6, n. 20269 del 20/04/2016, S., Rv. 266747 - 01). La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in 3 ta gennaio 20