CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15640/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], el.dom. in Roma, Via degli Scipioni n. 288, presso lo studio dell’avvocatoMichela Reggio d'Aci-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto-Venezia n. 1717/2015, depositata il 17/11/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12467/2016Numero sezionale 3471/2026Numero di raccolta generale 15640/2026Data pubblicazione 21/05/20261. A seguito di indagini bancarie, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avvisidi accertamento per l’anno d’imposta 2007 intesi a contestarle redditi dacapitali non dichiarati per € 1.385.729,41, derivanti dalla somma delrendimento su capitali trasferiti all’estero per € 4.880,91 ed accrediti nongiustificati per € 1.380.848,50.2. La contribuente proponeva impugnazione, deducendo, in particolarmodo, l’illegittimità delle contestazioni circa taluni accrediti (contraddistinticome 5, 8, 14) in quanto giroconti.3. Il primo giudice accoglieva il ricorso limitatamente a tali accrediti.4. Proponeva appello l’Ufficio, chiedendo – a termini della sentenza inepigrafe – la conferma dell’accertamento “per i punti 8 e 14 trattandosi digiroconti da banche estere posizionate in paradisi fiscali per i quali vi è lapresunzione di cui all'art. 12 D.L. 78/2009[, secondo cui] dette sommecostituiscono redditi sottratti a tassazione in Italia”.Si costituiva la contribuente, facendo “presente che il riferimentoall'art. 12 D.L. 78/2009 era intervenuto solo e soltanto in fase dicontrodeduzioni(, mentre) e non era presente nelle motivazioni degli atticontestati”; inoltre, detto articolo “è entrato in vigore successivamente aifatti contestati ([nel] 2009[, mentre] i fatti contestati sono del 2007)”. Lamedesima proponeva altresì appello incidentale sulla questione (tuttavianon più attuale) relativa al lamentato difetto del presupposto soggettivo.5. La CTR del Veneto, con la sentenza in epigrafe, respingeva entrambigli appelli.5.1. Segnatamente, in motivazione, quanto all’appello dell’Ufficio,osservava:Numero registro generale 12467/2016Numero sezionale 3471/2026Numero di raccolta generale 15640/2026Data pubblicazione 21/05/2026“Per quanto attiene alla validità delle presunzioni di cui all’art. 12 del D.L.78/2009(,) va osservato che effettivamente di esso non vi è menzionenell’avviso di accertamento(,) anche se l’ente accertante, essendo inpossesso delle movimentazioni bancarie(,) avrebbe potuto farviriferimento nella, non improbabile, possibilità che alcuni movimentifossero da considerarsi come giroconti. Comunque, differentemente daquanto opinato dall'Ufficio(,) che ritiene la norma di carattereprocedimentale, essa riveste carattere sostanziale(,) incidendodirettamente nella presunzione del reddito”.6. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con unmotivo, cui resiste la contribuente con articolato controricorso.In data 1° dicembre 2025, il Pubblico Ministero presso questaSuprema Corte, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA],consta aver depositato requisitoria, mediante la quale chiede il rigetto delricorso.In data 26 dicembre 2025, la contribuente deposita breve memoria,mediante la quale insiste nelle prese conclusioni, rassegnando altresìistanza di liquidazione delle spese in favore del difensore distrattario.In data 30 marzo 2026, parimenti, l’Avvocatura generale dello Stato,nell’interesse dell’Agenzia delle entrate, deposita breve memoria,mediante la quale chiede, “in limine”, la compensazione delle spese, inragione del solo recente assestamento della giurisprudenza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione dell'art. 12,comma 2, del d.l. n.79/2009 e dell'art. 3 della legge n.212/2000, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.1.1. “La CTR ha errato nel considerare la disposizione di cui all'art. 12,comma 2, del d.l. 79/2012 come norma di carattere sostanziale e,Numero registro generale 12467/2016Numero sezionale 3471/2026Numero di raccolta generale 15640/2026Data pubblicazione 21/05/2026conseguentemente, non applicabile ai periodi di imposta antecedenti allasua entrata in vigore”. Essa ha carattere procedimentale, limitandosi “aprevedere una presunzione, quindi a regolare il procedimento accertativoe i poteri degli uffici”.2. A sua volta, la contribuente, in controricorso, eccepisce che“l'Agenzia ha dedotto, esclusivamente, la violazione dell'art. 12 del d.l.78/2009 e dell'art. 3 della legge 212/2000”, mentre non ha impugnato lasentenza della CTR “nella parte in cui, rilevata l'omessa menzione,nell'avviso di accertamento ‘de qua’, delle presunzioni di cui all'art. 12 deld.l. 78/2009, ha respinto l'appello”: “poiché si tratta di una parteautonoma della sentenza, la sua mancata impugnazione comporta ilpassaggio in giudicato della medesima, con conseguente inammissibilitàdel ricorso proposto”.2.1. Tale eccezione, di cui al controricorso, resta assorbita alla lucedelle considerazioni che subito in appresso saranno svolte sul meritocassatorio del motivo.3. Quest’ultimo, invero, è infondato.3.1. Esso riposa sulla tesi della natura procedimentale della previsionedell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009: tesi tuttavia non (più) condivisadall’ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C., a termini della quale,come efficacemente rilevato anche dal P.M. in requisitoria, la presunzionedi evasione codificatavi ha natura sostanziale e non retroattiva, mentre lesole disposizioni sui termini di accertamento di cui ai successivi commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12 hanno natura procedimentale,soggiacendo pertanto al principio “tempus regit actum” (cfr. ad es. Cass.nn. 18480, 18766, 18061, 17799 e 2990 del 2024: da ult., Cass. n. 33084del 2025, secondo cui “la presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 (invigore dal 1° luglio 2009), per gli investimenti e le attività finanziarieNumero registro generale 12467/2016Numero sezionale 3471/2026Numero di raccolta generale 15640/2026Data pubblicazione 21/05/2026detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha naturasostanziale, sia perché le presunzioni sono regolate nel codice civile siaper non pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuenterispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo didocumentazione, e conseguentemente non ha efficacia retroattiva, mentrehanno natura procedimentale - e soggiacciono, dunque, al principio‘tempus regit actum’ - le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dellostesso art. 12”).3.2. “Ergo”, la previsione dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009,con la correlativa presunzione di evasione, su cui è esclusivamente edintegralmente incentrata la formulazione letterale del motivo, non trovaapplicazione nel caso di specie, avente ad oggetto un avviso diaccertamento relativo all’anno d’imposta 2007.3.2.1. Per completezza, pare il caso di aggiungere che propriol’evidenziata formulazione letterale del motivo – il quale fa questione indiritto solo della pretesa natura procedimentale della presunzione ex art.12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, senza in alcun modo soffermarsi suelementi concreti della fattispecie in grado comunque di giustificare“aliunde” la pretesa impositiva – non consente di fare applicazione del piùrecente insegnamento di questa S.C. secondo cui, sebbene la presunzionedi evasione, sancita dall'art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, non siasuscettibile di applicazione retroattiva agli anni di imposta antecedenti allasua entrata in vigore (1° luglio 2009), stante la sua natura sostanziale enon procedimentale, l'Amministrazione finanziaria può sempre valersi deimedesimi fatti (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi afiscalità privilegiata) alla stregua di presunzioni semplici ex art. 2729 cod.civ., talché “l'accertata inapplicabilità della presunzione legale (nonesaurisce) ogni valutazione sulla legittimità della ripresa fiscale”,dovendosi in ogni caso “verificare se gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio(siano), nel loro complesso, dotati dei requisiti di gravità, precisione eNumero registro generale 12467/2016Numero sezionale 3471/2026Numero di raccolta generale 15640/2026Data pubblicazione 21/05/2026concordanza, idonei a fondare, in via presuntiva, la pretesa impositiva”(Cass. n. 134 del 2026, in motiv., par. 2.2., p. 4).Invero, nel caso che ne occupa, il motivo, ripetesi, non evidenziaminimamente elementi di fatto eventualmente suscettivi di assurgere apresunzioni pur semplici.4. L’infondatezza del motivo vota il ricorso al rigetto.5. Restando l’Agenzia delle entrate sollevata, in ragione della suanatura pubblica, dalla debenza del cd. doppio contributo unificato, resta dadire delle spese di lite.5.1. Ad avviso del Collegio, meritevole di accoglimento è la richiestaavanzata in memoria dalla ricorrente di integrale compensazione dellestesse, atteso che la riferita interpretazione dell’art. 12, comma 2, d.l. n.78 del 2009 è andata affermandosi nella giurisprudenza di legittimità solodopo la proposizione del ricorso (giusta l’ordinanza n. 2662 del 2018, dipoi ribadita dalla sentenza n. 29632 del 2019). P.Q.MRigetta il ricorso.Compensa integralmente tra le parti le spese.Così deciso a Roma, lì 23 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti