CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 04370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28163-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 66/2022 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 216/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.28163/2022 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa sociale impugna la sentenza n. 66/2022 depositata in data 26/05/2022 con la quale la Corte di Appello di Trieste, sezione lavoro, ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva respinto l’impugnazione proposta proposto dalla medesima società cooperativa avverso il verbale unico notificato dall’INPS per il recupero della somma di euro 787.529,67 richiesta a titolo di pretesa contributiva susseguente alla riqualificazione del contratto collettivo applicabile ai dipendenti della società dal c.c.n.l. cooperative sociali al c.c.n.l. scuole private laiche. La parte ricorrente ha articolato quattro motivi di impugnazione. 2. L’INPS si è costituito in giudizio con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 3- La causa è stata trattata dal Collegio nella camera di consiglio del 19.12.2025. Ragioni della decisione: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, così come interpretato dall’art. 2, comma 25 della l. 28 dicembre 1995, n. 549, nonché dell’art.2070 c.c.; violazione dell’art. 39 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, così come interpretato dall’art. 2, comma 25 della l. 28 dicembre 1995, n. 549, dell’art. 2070 c.c., dell’art. 1362 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 8 novembre 1991, n. 381, dell’art. 1, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, dell’art. 2 della l. 28 marzo 2003, n. 53; violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 39 e 45 Cost., il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. 3. Con il terzo motivo di ricorsosi deduce violazione del principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e dell’art. 4, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. 5. In via pregiudiziale deve dichiararsi l’estinzione del giudizio in ragione della applicazione dell’art.12-bisdel d.l. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025. 6. La parte ricorrente con la memoria depositata in data 08/04/2025 ha rinunciato al ricorso, ha dichiarato l’adesione alla c.d. rottamazione quater (art. 1 commi 231 e segg. della legge n.197/2022) e ha depositato: a) la determinazione delle somme dovute da parte della Agenzia delle entrate; b) il pagamento delle rate dovute nei termini di legge; c) il pagamento di alcune delle rate con scadenza successiva alla prima. 7. L’art.1 comma 236, secondo periodo, della legge n.197/2022 prevede che: «L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 8. Nel caso in esame non risulta provato il pagamento integrale delle somme determinate dalla Agenzia delle entrate. 9. Giova però rilevare che, con precipuo riferimento alla estinzione del giudizio, a far tempo dallo 02/08/2025 è entrato in vigore l’art.12 bis del d.l. n.84/2025 (recante: «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata»): «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata». 10. Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e per l’effetto deve ritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ex art.12-bis del d.l. n.84/2025 (cfr. Cass.14/09/2025 n.25163). 11. Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanza di disposizioni speciali trova applicazione la regola generale stabilita dall’art.310 ultimo comma cod. proc. civ., secondo la quale « Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate». Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali. 12. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]