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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 05494/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 - con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; mentre, con il secondo motivo, censura l'inosservanza della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., deducendo infine - con il terzo motivo - violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di applicazione della recidiva; Ritenuto che tutti i motivi appaiano reiterativi o comunque manifestamente infondati; ritenuto in particolare che la Corte di Appello abbia congruamente motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione (ritenendo irrilevante, al riguardo, l'ammissione dell'imputato formulata nel corso della perquisizione), e per il quantitativo di stupefacente rinvenuto unitamente agli strumenti per la pesatura ed il confezionamento della droga, oltre che per i precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto, quanto alla censura relativa all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che la valutazione di merito espressa dalla Corte territoriale sia immune da rilievi deducibili in questa sede, anche alla luce del fatto che tale valutazione ha inteso prescindere dall'ingente somma rinvenuta al TROPEA, soffermandosi sul solo valore della droga ipotizzato dalla difesa (ad onta del fatto che trattavasi di oltre 120 dosi di cocaina: cfr. il capo di imputazione); ritenuto infine, quanto alla residua censura, che la sentenza impugnata abbia non illogicamente argomentato in ordine alla maggiore pericolosità del ricorrente alla luce dei numerosi precedenti penali, non risalenti, per reati contro il patrimonio (essendo ovviamente il richiamo alla "non occasionalità" riferibile alla dedizione allo spaccio, avuto riguardo al rinvenimento di strumenti di pesatura e confezionamento, oltre che della sostanza stupefacente e della già richiamata ingente somma contante); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consigli re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 - con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; mentre, con il secondo motivo, censura l'inosservanza della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., deducendo infine - con il terzo motivo - violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di applicazione della recidiva; Ritenuto che tutti i motivi appaiano reiterativi o comunque manifestamente infondati; ritenuto in particolare che la Corte di Appello abbia congruamente motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione (ritenendo irrilevante, al riguardo, l'ammissione dell'imputato formulata nel corso della perquisizione), e per il quantitativo di stupefacente rinvenuto unitamente agli strumenti per la pesatura ed il confezionamento della droga, oltre che per i precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto, quanto alla censura relativa all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che la valutazione di merito espressa dalla Corte territoriale sia immune da rilievi deducibili in questa sede, anche alla luce del fatto che tale valutazione ha inteso prescindere dall'ingente somma rinvenuta al TROPEA, soffermandosi sul solo valore della droga ipotizzato dalla difesa (ad onta del fatto che trattavasi di oltre 120 dosi di cocaina: cfr. il capo di imputazione); ritenuto infine, quanto alla residua censura, che la sentenza impugnata abbia non illogicamente argomentato in ordine alla maggiore pericolosità del ricorrente alla luce dei numerosi precedenti penali, non risalenti, per reati contro il patrimonio (essendo ovviamente il richiamo alla "non occasionalità" riferibile alla dedizione allo spaccio, avuto riguardo al rinvenimento di strumenti di pesatura e confezionamento, oltre che della sostanza stupefacente e della già richiamata ingente somma contante); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consigli re estensore
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