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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26202/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19954-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 12/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 30/05/2017 R.G.N. 38/2015; Oggetto R.G.N.19954/2017 Cron.

Rep.

Ud.27/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 12 del 2017, ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP nei confronti del Comune di Baranello, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo che l’INPS aveva ottenuto per pretese contributive derivanti da alcune sentenze del [OSCURATO:PERSONA] (nn. 15,16,17 e 18 del19 gennaio 2004), passate in giudicato, che avevano accertato la sussistenza di quattro rapporti di lavoro subordinato intercorsi con altrettanti dipendenti e che aveva di conseguenza accolto la richiesta di ricostruzione della carriera e di regolarizzazione della posizione contributiva con condanna dell’amministrazione resistente al versamento dei contributi previdenziali; ad avviso della Corte territoriale, la esplicita condanna al versamento dei contributi era ormai cosa giudicata per effetto degli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. ed il Comune non poteva che ottemperare, né poteva ritenersi integrata la prescrizione essendovi stato impedimento di diritto durante la pendenza del giudizio dinanzi al Tar ed essendo invece inesigibile il credito contributivo anteriormente a tale accertamento; il Comune, infatti aveva occultato il proprio debito all’INPDAP simulando la sussistenza di rapporti di lavoro autonomo; inoltre, il Comune aveva chiesto la rateizzazione del debito perché imposto in sede di ottemperanza con ciò interrompendo il decorso della prescrizione; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il Comune sulla base di tre motivi; resiste l’INPS con controricorso; chiamata la causa all'adunanza camerale del 23 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1 c.p.c., comma 2).

Considerato che: con il primo motivo, si denunciala violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. anche in relazione all’art. 2126 c.c., dell’art. 1 l. n. 152 del 1968, artt. 1 e 6 r.d.l. n. 1605 del 1925, art. 26 l. n. 1034 del 1971 ed art. 13 l. n. 1338 del 1962;si deduce l’erroneità della sentenza impugnata in ragione del fatto che aveva ritenuto che con il passaggio in giudicato delle sentenze del TAR fosse stato anche acclarato l’obbligo contributivo nei confronti dell’INPS che era rimasto estraneo a quei giudizi; il motivo, seppure correlato ad erronee affermazioni della sentenza impugnatain punto di opponibilità del giudicato a soggetti estranei al giudizio al cui interno il medesimo giudicato si è formato, non può essere accolto; in particolare, va chiarito che l'efficacia riflessa del giudicato non si estende ai terzi che siano titolari, non già di un diritto dipendente dalla situazione definita inquel processo, ma di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con il giudicato stesso (vd.

Cass. n. 13283 del 2003) ed in tale situazione si trova l’INPS in ragione dell’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello di lavoro; piuttosto, deve osservarsi chel’INPS nel caso di specie non ha agito in via di esecuzione del giudicato,cui era rimasto estraneo, ma ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo basato sulla prova documentale costituita dallesentenze del TAR; come questa Corte di cassazione ha affermato, costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneoa dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto.

Anche la sentenza di condanna generica, inidonea "ex se" a fondare l'azione esecutiva in ordine ad una determinata pretesa, è utilizzabile come atto scritto idoneo a dimostrare l'esistenza del credito fatto valere, la prova del cui ammontare ben può essere desunta da un diverso documento( vd.

Cass. nm 9685 del 2000); dunque, sul punto va corretta la motivazione e rigettato il motivo; con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 2935, 2937,2944 e 2948 c.c., nonché dell’art. 3 l. n. 335 del 1995 e dell’art. 55, comma 2, r.d.l. n. 1827 del 1935, anche in relazione all’art. 2126 c.c., art. 1 l. n. 152 del 1968, artt. 1 e 6 r.d.l. n. 1605 del 1925, art. 35 l. n. 689 del 1981;si deduce che i fatti ritenuti impedimenti di diritto al decorrere della prescrizione sarebbero meri impedimento di fatto in materi a di prescrizione dei contributi previdenziali, prescrizione che non può formare oggetto di rinuncia; seppure la sentenza impugnata contenga affermazioni in diritto non conformi ai principi espressi da questa Cortein ordine alla natura normativa degli elementi costitutivi della fattispecie della prescrizione dei contributi (Cass. n. 8291 del 2023),il motivo è generico ed in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto non prospetta, tenuto conto dell’accertamento in fatto sulla presenza di validi atti interruttivi effettuato dalla Corte territoriale, quale sia il dies a quo della eccepita prescrizione per cui l’errore interpretativo sia stato decisivo nell’accertamento dello spirare a prescrizione (vd. per tale principio Cass. n. 11573 del 1995); con ilterzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione in relazione al capo della pronuncia riferito al quantum della pretesa; il motivo è pure infondato;la motivazione non può dirsi inesistente dal momento che, in relazione al quantum dei contributi dovuti, la sentenza fa espresso rinvio (alla pag.7) ai conteggi effettuati e trasmessi dal Comune con la nota del 25 maggio 2009 presente in atti; si tratta, dunque, di un accertamento infatto che in qu esta sede non pu ò essere messo in discussione in mancanza di valida impugnazione nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma n. 5) nella formulazione vigente; in definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna laparte ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro duecento per esborsi e in Euro 3000,00per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e c.p.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19954-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 12/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 30/05/2017 R.G.N. 38/2015; Oggetto R.G.N.19954/2017 Cron. Rep. Ud.27/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 12 del 2017, ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP nei confronti del Comune di Baranello, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo che l’INPS aveva ottenuto per pretese contributive derivanti da alcune sentenze del [OSCURATO:PERSONA] (nn. 15,16,17 e 18 del19 gennaio 2004), passate in giudicato, che avevano accertato la sussistenza di quattro rapporti di lavoro subordinato intercorsi con altrettanti dipendenti e che aveva di conseguenza accolto la richiesta di ricostruzione della carriera e di regolarizzazione della posizione contributiva con condanna dell’amministrazione resistente al versamento dei contributi previdenziali; ad avviso della Corte territoriale, la esplicita condanna al versamento dei contributi era ormai cosa giudicata per effetto degli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. ed il Comune non poteva che ottemperare, né poteva ritenersi integrata la prescrizione essendovi stato impedimento di diritto durante la pendenza del giudizio dinanzi al Tar ed essendo invece inesigibile il credito contributivo anteriormente a tale accertamento; il Comune, infatti aveva occultato il proprio debito all’INPDAP simulando la sussistenza di rapporti di lavoro autonomo; inoltre, il Comune aveva chiesto la rateizzazione del debito perché imposto in sede di ottemperanza con ciò interrompendo il decorso della prescrizione; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il Comune sulla base di tre motivi; resiste l’INPS con controricorso; chiamata la causa all'adunanza camerale del 23 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1 c.p.c., comma 2). Considerato che: con il primo motivo, si denunciala violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. anche in relazione all’art. 2126 c.c., dell’art. 1 l. n. 152 del 1968, artt. 1 e 6 r.d.l. n. 1605 del 1925, art. 26 l. n. 1034 del 1971 ed art. 13 l. n. 1338 del 1962;si deduce l’erroneità della sentenza impugnata in ragione del fatto che aveva ritenuto che con il passaggio in giudicato delle sentenze del TAR fosse stato anche acclarato l’obbligo contributivo nei confronti dell’INPS che era rimasto estraneo a quei giudizi; il motivo, seppure correlato ad erronee affermazioni della sentenza impugnatain punto di opponibilità del giudicato a soggetti estranei al giudizio al cui interno il medesimo giudicato si è formato, non può essere accolto; in particolare, va chiarito che l'efficacia riflessa del giudicato non si estende ai terzi che siano titolari, non già di un diritto dipendente dalla situazione definita inquel processo, ma di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con il giudicato stesso (vd. Cass. n. 13283 del 2003) ed in tale situazione si trova l’INPS in ragione dell’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello di lavoro; piuttosto, deve osservarsi chel’INPS nel caso di specie non ha agito in via di esecuzione del giudicato,cui era rimasto estraneo, ma ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo basato sulla prova documentale costituita dallesentenze del TAR; come questa Corte di cassazione ha affermato, costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneoa dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto. Anche la sentenza di condanna generica, inidonea "ex se" a fondare l'azione esecutiva in ordine ad una determinata pretesa, è utilizzabile come atto scritto idoneo a dimostrare l'esistenza del credito fatto valere, la prova del cui ammontare ben può essere desunta da un diverso documento( vd. Cass. nm 9685 del 2000); dunque, sul punto va corretta la motivazione e rigettato il motivo; con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 2935, 2937,2944 e 2948 c.c., nonché dell’art. 3 l. n. 335 del 1995 e dell’art. 55, comma 2, r.d.l. n. 1827 del 1935, anche in relazione all’art. 2126 c.c., art. 1 l. n. 152 del 1968, artt. 1 e 6 r.d.l. n. 1605 del 1925, art. 35 l. n. 689 del 1981;si deduce che i fatti ritenuti impedimenti di diritto al decorrere della prescrizione sarebbero meri impedimento di fatto in materi a di prescrizione dei contributi previdenziali, prescrizione che non può formare oggetto di rinuncia; seppure la sentenza impugnata contenga affermazioni in diritto non conformi ai principi espressi da questa Cortein ordine alla natura normativa degli elementi costitutivi della fattispecie della prescrizione dei contributi (Cass. n. 8291 del 2023),il motivo è generico ed in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto non prospetta, tenuto conto dell’accertamento in fatto sulla presenza di validi atti interruttivi effettuato dalla Corte territoriale, quale sia il dies a quo della eccepita prescrizione per cui l’errore interpretativo sia stato decisivo nell’accertamento dello spirare a prescrizione (vd. per tale principio Cass. n. 11573 del 1995); con ilterzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione in relazione al capo della pronuncia riferito al quantum della pretesa; il motivo è pure infondato;la motivazione non può dirsi inesistente dal momento che, in relazione al quantum dei contributi dovuti, la sentenza fa espresso rinvio (alla pag.7) ai conteggi effettuati e trasmessi dal Comune con la nota del 25 maggio 2009 presente in atti; si tratta, dunque, di un accertamento infatto che in qu esta sede non pu ò essere messo in discussione in mancanza di valida impugnazione nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma n. 5) nella formulazione vigente; in definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna laparte ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro duecento per esborsi e in Euro 3000,00per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e c.p.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove do
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