CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 28763/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23 gennaio 2026 la Corte d'Appello di Napoli, a seguito del giudizio di rinvio - disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 18 febbraio 2025 - ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 26 settembre 2022, escludendo l'aggravante delle più persone riunite relativamente al reato di cui al capo 1) e confermando nel resto. La Corte di cassazione, nella pronuncia rescindente, aveva ritenuto fondati i motivi di ricorso relativi all'episodio di cui al capo 1) del 07 aprile 2017, quando a Buccieri venne intimato di togliere la denuncia sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], penaconseguenze per l'incolumità fisica, e quello relativo al secondo episodio estorsivo quando la minaccia sarebbe stata portata da due soggetti che indossavano il casco, esclusivamente con riferimento alla sussistenza dell'aggravante della minaccia posta in essere da più persone. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, ha ritenuto in relazione al capo 1), che effettivamente, nelle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio Buccieri riferiva di essere stato avvicinato da una sola persona, dietro alla quale non vedeva nessun altro, avendo poi scorto una seconda persona solo quando ormai si era allontanato e la condotta criminosa cessata; relativamente al secondo episodio di cui al capo 2) ha invece rilevato che Buccieri aveva parlato di tre persone che lo avevano affrontato e le sue dichiarazioni risultavano confortate dal narrato della moglie [OSCURATO:PERSONA], che confermava di aver assistito a quanto riferito dal marito. La Corte di appello di Napoli ha dunque accolto l'appello escludendo l'aggravante delle più persone riunite relativamente al reato di cui al capo 1), valutando che ciò non avrebbe determinato una rideterminazione della pena atteso che, come già evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia di annullamento parziale con rinvio, l'aumento per la continuazione è predeterminato dalla recidiva contestata e sussistente nella forma più grave, rispetto alla quale non può essere riconosciuta la prevalenza del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2. Ricorre avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, con motivo unico, di annullare l'impugnata sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite appena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 179 ed all'art 525 cod. proc. pen. per essere stata la sentenza emessa da giudici diversi da quelli che hanno partecipato alla relativa udienza. Dalla lettura della sentenza emerge che la decisione è stata pronunciata con la partecipazione di un giudice che non ha preso parte all'udienza nel corso della quale le parti avevano concluso, così realizzandosi una nullità assoluta consistente nel fatto che la sentenza è stata deliberata da giudici che non hanno partecipato al dibattimento, come emerge dalla sentenza impugnata raffrontata con il verbale del 23/01/2026 allegato al ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 2. Risulta dal relativo verbale, cui sul punto non può non riconoscersi valenza probatoria primaria, che all'udienza del 23 gennaio 2026 hanno partecipato i magistrati [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: la sentenza reca invece nell'intestazione, tra i componenti del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] al posto di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, l'indicazione emergente dall'intestazione della sentenza integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza, non deriva alcuna nullità (Sez. 5 -, n. 4530 del 10/11/2022, Alloro, Rv. 283964 - 01). Deve infatti darsi prevalenza al contenuto del verbale di udienza rispetto all'intestazione della sentenza, in caso di difformità dei nominativi dei giudici, non evidenziandosi una discrepanza neppure con riguardo alla sottoscrizione della sentenza. In tale prospettiva, si ribadisce, non ricorre una nullità assoluta, ma un mero errore materiale nella intestazione della sentenza e di una semplice irregolarità formale, emergente da confronto con il verbale di udienza. 3. In proposito risulta pertinente il principio della distinzione fra 'sentenza decisione' e 'sentenza-documento' affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, R.D., Rv. 254671 - 01), successivamente ribadito da Sez. 6, n. 8962 del 26/01/2023, Mancuso, Rv. 284254 - 01 in tema di ricusazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, proprio per la prevalenza di quanto riportato nel verbale di udienza rispetto a quanto riportato nella sentenza-documento, il contrasto fra gli stessi non determina alcuna nullità ed è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale: nel caso di specie, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli perché provveda alla correzione dell'errore materiale riguardante la composizione del collegio nella sentenza-documento impugnata, non potendo provvedere la Corte di cassazione in presenza di una ragione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è invero inammissibile e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché della somma, quantificata solo in euro mille, a fronte del profilo dedotto, in favore della Cassa delle ammende. 3 P.Q.M