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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04426/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 26 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, pronunciata il 15 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 per i reati di estorsione e sostituzione di persona.

Ritenuto che il ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di estorsione nell'ipotesi tentata -riqualificazione non dedotta con i motivi di appello e richiesta in modo del tutto generico nel corso della discussione-, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, interpretazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369).

Ritenuto, inoltre, che il ricorrente non si confronta con la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto l'avvenuta consumazione del reato di estorsione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata: «il delitto è consumato posto che la dazione della somma di denaro è concretamente avvenuta, come riferito dalla teste e docunnentalmente provato»), limitandosi a negare in modo apodittico le predette circostanze storico-fattuali ed a proporre una diversa ricostruzione dei fatti narrati dalla persona offesa.

Ritenuto, inoltre, che questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, ha osservato che, in presenza di una doppia conforme, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438-01), circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

Rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 26 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, pronunciata il 15 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 per i reati di estorsione e sostituzione di persona. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di estorsione nell'ipotesi tentata -riqualificazione non dedotta con i motivi di appello e richiesta in modo del tutto generico nel corso della discussione-, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, interpretazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369). Ritenuto, inoltre, che il ricorrente non si confronta con la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto l'avvenuta consumazione del reato di estorsione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata: «il delitto è consumato posto che la dazione della somma di denaro è concretamente avvenuta, come riferito dalla teste e docunnentalmente provato»), limitandosi a negare in modo apodittico le predette circostanze storico-fattuali ed a proporre una diversa ricostruzione dei fatti narrati dalla persona offesa. Ritenuto, inoltre, che questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, ha osservato che, in presenza di una doppia conforme, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438-01), circostanza non ravvisabile nel caso di specie. Rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 04426/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris