CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 00541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) MESSINA Carlo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/0711962 2) MESSINA Gianpaolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) ARPELLINO Paolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) PARISI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA] Barbara, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7) CALI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/10/2022 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alle posizioni CALI' e (per il trattamento sanzionatorio) ARPELLINO, e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi; udito all'udienza il difensore delle parti civili AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso " legp riportandosi alle conclusioni scritte e chiedendo la liquidazione delle spese come da nota depositata; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione giudiziaria, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata; uditi all'odierna udienza i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per CALI'), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per PARISI), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per ARPELLINO), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per ARPELLINO), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per MESSINA Carlo e MESSINA Gianpaolo), che hanno concluso richiamandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 20/03/2018, con la quale MESSINA Carlo, MESSINA Gianpaolo, PARISI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Barbara e CALI' [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti: di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di contrabbando e falso (capo 1, previa riqualificazione nel ruolo di partecipe di MESSINA Gianpaolo e limitazione temporale meglio specificata in dispositivo quanto al coinvolgimento degli imputati diversi dai MESSINA); degli ulteriori reati - ad eccezione della CALI' (e con le appena richiamate limitazioni temporali) - di contrabbando mediante sottrazione di tabacchi al pagamento delle accise, attraverso simulate esportazioni da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (capi 2 e 5, in cui sono dettagliatamente riportate le operazioni di cessione ritenute irregolari ciascun imputato); di falsità ideologica per induzione con riferimento alle dichiarazioni doganali, dettagliatamente indicate al capo 3), relative alle predette cessioni; di falsità ex art. 483 cod. pen. con riferimento alla presentazione di documenti attestanti l'uscita della merce dall'Unione Europea (capo 4); quanto al solo MESSINA Carlo, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, di corruzione di funzionari doganali bulgari (capo 6). Gli imputati erano stati altresì condannati, come rispettivamente specificato in dispositivo, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; era stata infine disposta la confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. In particolare, con riferimento a tali statuizioni del giudice di primo grado, la Corte d'Appello: ha dichiarato non doversi procedere, per essere i reati estinti per prescrizione, nei confronti di MESSINA Carlo, MESSINA Gianpaolo, PARISI e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai fatti di cui alle lettere da a) a e) rubricati ai capi 2) e 3), nonché al capo 6) ascritto a MESSINA Carlo; ha eliminato le relative pene irrogate in primo grado; ha ridotto il trattamento sanzionatorio applicato all'ARPELLINO, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla CALI'; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, MESSINA Carlo e MESSINA Gianpaolo, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione per travisamento in relazione alla ritenuta sussistenza di una "zona franca" tra i confini doganali del Paese in uscita dalla UE e del Paese in entrata fuori dalla UE, dove sarebbero avvenuti scambi illegali della merce trasportata. Si censura la sentenza per aver trascurato i rilievi critici formulati sul punto con i motivi di appello, in cui si era chiarita l'inesistenza di siffatte "zone cuscinetto". 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata considerazione della valenza probatoria delle attestazioni di uscita della merce dal valico UE e quindi della regolare chiusura dell'operazione di esportazione. Si censura la sentenza per aver ignorato tali prove documentali, nonostante non ne fosse stata dimostrata la falsità; sotto altro profilo, si lamenta l'incongruenza di considerare il traffico effettivo dei camion come un "segmento marginale", dato che l'effettivo transito dei tabacchi fuori dai confini UE impedisce la realizzazione del presupposto impositivo. Si censura altresì il passaggio motivazionale dedicato alla sostituzione dei rimorchi, dovendosi ritenere irrilevante il fatto che "dopo il passaggio del confine europeo sia stato cambiato il rimorchio del camion che trasportava la merce"; allo stesso modo, si nega valenza indiziante al modesto capitale sociale, al pagamento dei tabacchi da parte di soggetti terzi, all'esistenza di criticità della documentazione contrattuale, trattandosi di circostanze irrilevanti "se la merce ha varcato i confini UE". 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità di un documento anonimo, quale la mail attribuita ad un non meglio identificato "[OSCURATO:PERSONA]" o "Babis". Si lamenta il silenzio della Corte sulle censure dedotte in appello, essendo irrilevante sia il fatto che il ricorrente abbia ricordato di aver ricevuto la mail, sia la qualifica, attribuita al predetto BEKIARIS, di proprietario di una delle società coinvolte nelle spedizioni. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento agli elementi costitutivi di un'associazione per delinquere. Si censura il silenzio della Corte territoriale, che aveva liquidato in poche righe le censure difensive sul difetto di motivazione rilevato anche nella sentenza di primo grado. 2.5. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità degli atti specificamente indicati. Si censura la sentenza impugnata per aver disatteso la richiesta di declaratoria di inutilizzabilità, formulata nel corso del giudizio di appello, motivando con una pretesa sanatoria del vizio non immediatamente eccepito, dimenticando che trattasi di censura deducibile in ogni stato e grado del processo. Si ritengono inoltre inconferenti i richiami giurisprudenziali operati dalla Corte d'Appello, all'evidenza relativi alla diversa ipotesi di eccezione tardiva nel corso delle indagini preliminari. La difesa rileva altresì di aver sollevato analoga eccezione, del tutto ignorata, con riferimento agli atti rogatoriali non costituenti "documenti" o atti irripetibili. 3. Ricorre per cassazione l'ARPELLINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa. Si censura il riferimento al ruolo del ricorrente nell'organigramma aziendale, trattandosi di elemento inidoneo a comprovare la sua partecipazione, e non essendo del resto emerso alcun elemento documentale o captativo, concernente l'attività dell'ARPELLINO utile a sostenere l'ipotesi accusatoria. Si censura inoltre la valorizzazione del mancato riconoscimento delle sigarette sequestrate, da parte del ricorrente, nelle tre occasioni in cui egli era stato chiamato a tale verifica per conto della [OSCURATO:SOCIETA] per cui egli lavorava: si era infatti trattato non già di condotta ostruzionistica, ma della sola risposta (non essere in grado di rispondere sull'autenticità della merce, in assenza di verifiche di laboratorio) esigibile da impiegato amministrativo come l'ARPELLINO. Quanto poi alle intercettazioni richiamate dai giudici di merito, la difesa osserva trattarsi di meri sfoghi tra impiegati frustrati, avendo lo stesso ricorrente chiarito, in sede di interrogatorio, di aver avuto la sensazione di qualcosa di irregolare nell'attività, ma senza alcuna sua partecipazione o coinvolgimento da parte di terzi. 3.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di associazione per delinquere. Si censura la mancata dimostrazione dell'affectio societatis, nel senso di un impegno del ricorrente al servizio dell'associazione o di progettazione di programmi criminosi; la difesa evidenzia altresì che la [OSCURATO:SOCIETA] operava lecitamente, ed a tale attività l'ARPELLINO aveva offerto il proprio contributo, mentre l'eventualità di una sua consapevole partecipazione anche ad un sistema alternativo di gestione, ad una attività illecita "parallela" a quella lecita, era rimasta del tutto indimostrata. 3.3. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati-scopo. Si deduce l'assoluta insussistenza di elementi dimostrativi di un coinvolgimento dell'ARPELLINO anche in una sola delle spedizioni illecite, sia nella fase organizzativa e preparatoria, sia in quella propriamente esecutiva.3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle note degli uffici doganali esteri, alle visure camerali e alla residua documentazione prodotta dalla difesa MESSINA, comprovante l'effettivo trasferimento dei tabacchi in Paesi extra UE. Si censura l'omesso apprezzamento della valenza probatoria di tali documenti, necessario per valutare l'effettiva consistenza delle prove contrarie. 3.5. Violazione di legge con riferimento alla confisca. Si censura la ritenuta configurabilità di una ipotesi di reato transnazionale, posta dai giudici di merito a fondamento della confisca. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena. Si censura l'applicazione di una pena pari al doppio del minimo edittale, in assenza di effettiva motivazione. 3.7. Vizio di motivazione con riferimento alla condanna al risarcimento in favore dell'Agenzia delle Entrate (essendo VIVA estranea ai reati di contrabbando ipotizzati) e all'Agenzia delle Dogane (dal momento che la merce era effettivamente stata portata in ambito extra UE, e che comunque l'evasione dell'accisa non si era mai verificata in Italia, ma nei Paesi UE dove di volta in volta erano state rilevate le irregolarità o la dispersione del carico). 3.8. Violazione di legge con riferimento alla mancata estromissione della [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito del fallimento della stessa. Si censura la mancata applicazione dei principi desumibili dalla legge fallimentare, come modificata nel 2006, avendo la Corte d'Appello valorizzato la mancata dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo, ai sensi dell'art. 43 I. fall. nella precedente formulazione. Si evidenzia, argomentando a contrario, che la tesi risultava avvalorata da un precedente giurisprudenziale emesso nella vigenza del precedente quadro normativo. 4. Ricorre per cassazione la CALI', a mezzo del proprio difensore, deducendo: 4.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni. Si censura la decisione di rigetto dell'eccezione formulata dalla difesa MESSINA, non potendosi condividere la valutazione di tardività dell'eccezione medesima. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dei verbali ispettivi di Benevento, ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Si censura la sentenza impugnata per aver sostanzialmente eluso la questione, affermando che la responsabilità della ricorrente era stata desunta da altri elementi, salvo poi contraddittoriamente valorizzare le risposte date dalla CALI' in sede ispettiva. Sul punto, si evidenzia che i Monopoli avevano convocato il MESSINA, per le attività ispettive, pur essendo a conoscenza della sua iscrizione nel registro degli indagati.4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, dal momento che la CALI' era stata assolta già in primo grado per tutti i reati-scopo, e che non era stato in alcun modo evidenziato il suo l'apporto causale all'attività del sodalizio. 4.4. Vizio di motivazione per travisamento in ordine al funzionamento dell'attività ispettiva e delle possibili risposte al quesito sull'autenticità dei tabacchi. Si deduce che tale travisamento aveva determinato la valorizzazione, in chiave accusatoria, delle risposte dubitative fornite dalla ricorrente in esecuzione degli "ordini di scuderia" del MESSINA. 4.5. Vizio di motivazione per travisamento del contenuto delle conversazioni tra la CALI' e l'ARPELLINO. Si censura l'omessa motivazione sulle censure svolte in appello circa la possibilità di desumere, da quei colloqui, la consapevolezza della ricorrente dell'esistenza di attività di contrabbando. 4.6. Omessa motivazione sui rilievi svolti in ordine alla confisca, concernenti l'assenza di un profitto confiscabile data l'estraneità della ricorrente ai reati di contrabbando. 4.7. Omessa motivazione sulle censure prospettate avverso la condanna al risarcimento dei danni in favore di tutte le parti civili. 5. Ricorre per cassazione il PARISI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, che gestiva il carico di merce in uscita avvalendosi di un programma gestionale ad hoc e sotto la vigilanza del personale dei Monopoli e della G.d.F. operanti nel presidio interno. Si censura la sentenza impugnata per aver valutato in modo parziale ed erroneo le conversazioni con il PARISI, con la segretaria e con l'ARPELLINO: conversazioni da cui non poteva evincersi la consapevolezza del ricorrente in ordine allo svolgimento di attività illecita (nel caso dell'ARPELLINO, era stato valorizzato il mero silenzio del PARISI, ed altrettanto era avvenuto in relazione alla telefonata in cui MESSINA Carlo gli aveva ingiunto di non far uscire il camion dal piazzale, prima dell'arrivo della c.d. scorta). 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati contestati anche quanto all'elemento soggettivo. Si censura il mancato apprezzamento dell'intima connessione tra l'espletamento di attività imprenditoriale esercitata in forma societaria e l'eventuale commissione di illeciti in forma associativa, e la conseguente mancata distinzione tra i due piani anche nell'analisi della condotta del PARISI, del tutto all'oscuro di destinazioni fittizie, di scambi di rimorchi, di percorsi diversi da quelli preventivati, di mancata corrispondenza tra i destinatari della merce e i soggetti paganti. La difesa richiama alcune conversazioni, valorizzate nell'atto di appello perché dimostrative dell'assoluta buona fede del ricorrente, censurando la motivazione della Corte d'Appello imperniata sul fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] svolgesse anche attività lecita. Con specifico riferimento ai reati di falso, si censura la sentenza anche perché - pur ammettendo una "obiettiva approssimazione" motivazionale della sentenza di primo grado - non aveva tratto da tale premessa le necessarie conseguenze, anche alla luce dell'impossibilità, per il PARISI (che si limitava a caricare su un file i codici del prodotto) di indurre in errore il personale doganale. 5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca e alle statuizioni civili. Si censura, da un lato, l'assoluto silenzio della sentenza sui rilievi formulati in appello circa sulla asserita natura transnazionale del reato di contrabbando, nonché sul quantum parametrato al tempo di permanenza nel sodalizio, indipendentemente dall'effettivo contributo causale; d'altro lato, si lamenta l'erroneità dell'inserimento dell'IVA tra le voci di danno diretto derivante dai reati, per la mancata contestazione dei reati fiscali e la conseguente mancata quantificazione, in dibattimento, della eventuale imposta non versata previa la necessaria compensazione tra credito e debito IVA. 5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. Si censura la decisione della Corte territoriale, fondata sulla mancata dichiarazione del fallimento da parte del procuratore, in contrasto con la nuova formulazione dell'art. 43 I. fall., derogatoria della disposizione generale di cui all'art. 300 cod. proc. civ. 6. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 6.1. Vizio di motivazione, anche per travisamento, in ordine all'affermazione di responsabilità. Si censura la sentenza per aver ignorato le censure difensive valorizzando una serie di elementi in realtà privi di valenza indiziante: la presunta (ma inesistente) imprescindibilità delle mansioni svolte; la ricezione "per conoscenza" della mail di tale BERIAKIS; il contenuto delle conversazioni tra la ricorrente e l'altra dipendente [OSCURATO:PERSONA], da cui nulla poteva emergere in ordine alla consapevole partecipazione al sodalizio di cui al capo 1, avendo la stessa Corte parlato di persone infastidite o disorientate, e non potendo evidentemente condividersi la valorizzazione, operata dalla Corte d'Appello, del fatto che le due imputate non apparivano scandalizzate, o che avessero atteggiamenti di "pigra condiscendenza" illegittimamente equiparata ad un "consapevole contributo". Sotto altro profilo, la difesa censura la mancata risposta ai rilievi difensivi imperniati sulla plausibilità delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla ricorrente, sull'assoluta illogicità di conversazioni in cui ella, parlando con la [OSCURATO:PERSONA], si lamentava delle difficoltà operative (si sarebbe trattato di una "recita" incomprensibile, in caso di colloquio tra associate), sull'assurdità di un contributo prestato senza alcun ritorno economico o di altro tipo. 6.2. Vizio di motivazione con riferimento al "momento" in cui la ricorrente avrebbe preso consapevolezza del carattere illecito della società. Si censura il mero richiamo ad una pretesa "formazione progressiva" del sodalizio, l'immotivata individuazione del predetto momento nel febbraio 2012, nonché il silenzio motivazionale sul motivo di appello concernente l'affermata sottoscrizione di un contratto da parte della [OSCURATO:PERSONA] (del quale era stata inutilmente sollecitata la produzione in giudizio, da parte dell'accusa), e su quello relativo alla ritenuta conoscenza della falsità degli atti, tenendo conto delle mansioni svolte dalla ricorrente e della sua estraneità alle fasi del processo produttivo e della vendita della merce. 6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. Si svolgono considerazioni imperniate sulla necessità di fare applicazione dell'art. 43 I. fall., in linea con quanto già esposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca e alle statuizioni civili. Si censura il silenzio motivazionale sul motivo volto a confutare la natura transnazionale del reato associativo, ritenuta dal Tribunale, nonché l'ammontare degli importi relativi alla confisca e al risarcimento dei danni. 7. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, svolgendo considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle della [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea, nella medesima ottica, l'inconsistenza delle argomentazioni specificamente addotte a sostegno della responsabilità della ricorrente (mancata sottoscrizione del contratto da lei asseritamente falsificato, stando al MESSINA; irrilevanza della conversazione con lo studio che gestiva la contabilità della [OSCURATO:SOCIETA], avendo la stessa Corte parlato di consapevolezza di una confusione contabile, non emergendo alcuna autonomia decisionale in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ed avendo comunque la conversazione riguardato la chiusura della contabilità 2012, epoca in cui la ricorrente ancora non lavorava per la società). Si censura inoltre, in termini analoghi a quelli sviluppati nel ricorso [OSCURATO:PERSONA], il silenzio motivazionale sui rilievi volti a valorizzare le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di utilità in capo a quest'ultima, nonchè sul difetto dell'elemento soggettivo (stante l'apodittica fissazione del "momento" di acquisizione della consapevolezza dell'attività illecita al settembre 2013). La difesa svolge ulteriori doglianze del tutto analoghe a quelle della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 8. Con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] conclude per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi, richiamando le considerazioni svolte dai giudici di merito anche quanto alla ritualità della presenza della parte civile nel processo, pur dopo la dichiarazione di fallimento. 9. Con memoria del 20/10/2022, la difesa [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del motivo concernente il travisamento delle dichiarazioni del MESSINA, allegando la trascrizione delle dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorsi hanno ad oggetto la "doppia conforme" di condanna - salvo che per alcuni reati-fine, dichiarati dalla Corte d'Appello estinti per intervenuta prescrizione ma ritenuti sussistenti ai fini delle statuizioni civili (tra i quali la corruzione di cui al capo 6, contestata al solo MESSINA Carlo) - in relazione ai reati di associazione per delinquere, contrabbando mediante sottrazione di tabacchi al pagamento delle accise e falso, ascritti agli odierni ricorrenti ai capi da 1) a 5) della rubrica (eccezion fatta per la CALI', assolta già in primo grado da tutte le accuse ad eccezione di quella associativa). A carico dei predetti imputati, sono state altresì disposte la confisca anche per equivalente del profitto del reato associativo (applicata in ragione della ritenuta natura transnazionale del sodalizio) e la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:SOCIETA], AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA]. Dalla lettura delle sentenze di merito - che hanno esaminato e disatteso le argomentazioni difensive con criteri omogenei, e che quindi formano un unico compendio argomentativo sottoposto all'attenzione di questo Collegio, secondo i noti principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "doppia conforme" (cfr. ad es. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01) - emerge che le contestazioni ruotano intorno al settore export dell'attività posta in essere in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. (nonché, in una seconda fase, anche le operazioni della [OSCURATO:SOCIETA] Gmbh, società di diritto tedesco appositamente costituita) e alla figura apicale di MESSINA Carlo, dominus indiscusso delle predette compagini sociali. Attività consistita, secondo la prospettazione accusatoria, nella sistematica elusione del pagamento delle accise correlate alla produzione di sigarette, simulando l'esportazione di queste ultime in ambito extra UE attraverso svariate modalità operative, illustrate nelle varie contestazioni di cui ai singoli capi di accusa (inesistenza delle società estere apparentemente destinatarie della merce; sostituzione dei rimorchi in dogana; percorsi irrazionali e antieconomici rispetto alla formale destinazione del carico, asseritamente scelti per il trasporto onde raggiungere un determinato presidio doganale, ecc.). Attraverso tali condotte, era stato possibile avvalersi del regime di sospensione di imposta vigente per le suddette esportazioni, salvo poi reimmettere le produzione apparentemente esportata nel mercato illecito ad un prezzo fortemente concorrenziale, perché appunto non gravato dalla accisa alla produzione. Nell'impianto accusatorio - convalidato dai giudici di merito all'esito di una dettagliata ricostruzione della normativa vigente in materia, delle modalità di concreto funzionamento dei controlli doganali nonché delle anomalie riscontrate nelle 76 esportazioni ritenute fittizie (cfr. pagg. 26 segg. della sentenza di primo grado, richiamate per sintesi alle pagg. 9 segg. di quella d'appello) - hanno assunto rilevanza, quali partecipi del reato associativo e concorrenti nei reati-scopo di cui ai capi da 2) a 5) della rubrica, altri imputati intranei alla [OSCURATO:SOCIETA], con funzioni per così dire "intermedie" (ARPELLINO, PARISI oltre a MESSINA Gianpaolo, la cui posizione direttiva è stata derubricata dal Tribunale in quella di mero partecipe) ovvero meramente subordinate ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Una posizione particolare è stata attribuita all'altra ricorrente [OSCURATO:PERSONA]', come detto ritenuta responsabile, già in primo grado, del solo reato associativo. 2. Appare opportuno porre sin d'ora in evidenza che, dalla complessiva non manifesta infondatezza delle impugnazioni proposte dai ricorrenti (diversi dalla CALI') imputati anche dei residui reati-scopo, consegue la necessità di immediata rilevazione della intervenuta estinzione anche di questi ultimi per l'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione, per tutti quantificabile in sette anni e sei mesi (cfr. quanto sottolineato dalla Corte d'Appello, a proposito del capo 3, in ordine alla mancata contestazione dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 476), e dovendosi escludere, alla luce delle risultanze acquisite, la possibilità di un immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Trattandosi di reati istantanei commessi fino al 21/11/2014, detto termine è invero ormai spirato, anche tenuto conto della sospensione dal 13/06/2017 al 20/06/2017 in primo grado (per adesione dei difensori all'astensione di categoria) e di quella di ulteriori 64 giorni in appello (correlata al "primo periodo COVID"). È appena il caso di evidenziare, tra l'altro, che proprio l'epoca di commissione esclude qualsiasi interferenza delle problematiche correlate alla c.d. "regola Taricco" di cui al noto dialogo intervenuto tra la Corte di Giustizia e la Corte costituzionale (cfr. sul punto la sentenza n. 115 del 2018, in cui la Consulta ha tra l'altro precisato che, secondo la stessa prospettazione offerta dalla Corte di Giustizia con la sentenza 5 dicembre 2017, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale - e dunque indipendentemente dalle ulteriori criticità "interne", evidenziate nella sentenza n. 115 con riferimento al principio di determinatezza - la "regola Taricco" non poteva essere applicata ai fatti commessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza che l'ha dichiarata, ovvero anteriormente all'8 settembre 2015, in virtù del divieto di retroattività in malam partem della legge penale che discende immediatamente dal diritto dell'Unione). A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto alla partecipazione al reato di cui al capo 1), contestato "a partire da gennaio 2011", in relazione alla quale deve farsi riferimento alla sentenza di primo grado (cfr. sul punto Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788- 01: «in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi»). Si vedrà peraltro che, anche nei confronti degli imputati ritenuti responsabili del reato associativo, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio quanto alle statuizioni civili. Sempre con riferimento al capo 1), la posizione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] deve essere assimilata a quella della CALI', come detto chiamata a rispondere della sola partecipazione al sodalizio: la fondatezza dei motivi di ricorso impone infatti, nei confronti delle predette ricorrenti, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Saranno ora presi in considerazione i motivi di ricorso proposti, con unico atto, da MESSINA Carlo e MESSINA Gianpaolo. 3.1. Deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza del primo motivo (che per alcuni aspetti appare anche privo della necessaria specificità), con il quale i ricorrenti hanno assai vivacemente censurato la stessa possibilità di ammettere l'esistenza, già in astratto, di una "zona cuscinetto" da cui poter entrare e uscire a piacimento in ambito doganale: zona che secondo l'accusa avrebbe consentito la realizzazione di operazioni fraudolente finalizzate a simulare l'esportazione de tabacchi. 3.1.1. Al riguardo, si ritiene di dover evidenziare, in primo luogo, che le doglianze difensive muovono da un punto di partenza erroneo, secondo cui sarebbe stata ipotizzata dall'accusa una sorta di "zona franca" dalla quale chiunque - anche i conducenti dei veicoli a rimorchio contenenti, secondo la documentazione di accompagnamento, tabacchi destinati all'esportazione fuori dalla zona UE - poteva liberamente uscire ed entrare, superando il confine a piacimento in un senso e poi nell'altro: così compiendo attività ritenute del tutto estranee alla sfera di responsabilità dei ricorrenti, non potendo a loro imputarsi vicende e condotte (sostituzione dei rimorchi ecc.) successive all'uscita del mezzo dai confini dell'Unione.-, In realtà, la ricostruzione dei giudici di merito (pag. 42 della sentenza di primo grado, richiamata in sintesi a pag. 16 di quella d'appello) ha preso le mosse dal fatto che, in tre casi di spedizioni di tabacchi alla società ucraina [OSCURATO:PERSONA], con passaggio dal valico doganale polacco di Dorohusk, era emerso che le formalità doganali erano state espletate presso il predetto valico, ma il mezzo si era presentato alla frontiera ucraina con un rimorchio diverso, perché recante una targa differente da quella indicata nelle bollette doganali predisposte dalla società esportatrice, ed in assenza di indicazioni di una sostituzione "fisiologica" dettata da avarie, incidenti, ecc. (sulla ovvia possibilità di operare lecitamente tali sostituzioni, peraltro da comunicare debitamente alle autorità doganali, cfr. pag. 32 della sentenza di primo grado, nonché pag. 43, con espressa confutazione - proprio per la mancata previa comunicazione alle autorità doganali - delle dichiarazioni rese sul punto da MESSINA Carlo). È stato quindi valorizzato il fatto che la dogana di Dorohusk si trova a circa 600 metri dal confine con l'Ucraina ed è dotata di un amplissimo piazzale (12 ettari), per poi concludere affermando, sulla scorta di tali elementi, "che l'autista del trasporto in esame, una volta espletate le formalità doganali e prima di raggiungere la frontiera con l'Ucraina, si fermò e sostituì il rimorchio: il rimorchio che era partito con il carico di sigarette non varcò il confine con l'Ucraina, ma restò in Polonia, venne agganciato ad una diversa motrice e non uscì mai dall'Unione Europea" (pag. 42, cit.; nello stesso senso, cfr. pag. 16 della sentenza impugnata). È dunque evidente che i giudici di merito non hanno certo teorizzato l'esistenza di zone franche, dalle quali liberamente entrare e uscire in modo incontrollabile e comunque non imputabile ai MESSINA: si è piuttosto argomentato (tutt'altro che illogicamente, alla luce di quanto si sta per sottolineare) che l'obiettiva anomalia costituita dalla sostituzione del rimorchio, rispetto alla bolletta doganale, doveva essere spiegata con una sostituzione "clandestina" del rimorchio stesso dopo l'espletamento delle formalità ma prima dell'effettivo passaggio in Ucraina del veicolo, approfittando della situazione logistica (amplissimo piazzale a disposizione dell'ufficio doganale, posto ad una apprezzabile distanza dal confine) e così evitando che il carico di sigarette fuoriuscisse dall'Unione Europea. 3.1.2. Occorre poi sottolineare - con riferimento al difetto di specificità cui si accennava - che non sono state in alcun modo confutate, dai ricorrenti, le osservazioni della Corte territoriale (pag. 22 ss.) in ordine all'omesso confronto con gli altri dati valorizzati dal Tribunale, unitamente a quello fin qui esaminato, a sostegno del carattere meramente fittizio delle esportazioni apparentemente effettuate in favore della [OSCURATO:PERSONA]. Si allude in particolare (pag. 41 della sentenza di primo grado): allo stato di "liquidazione giudiziaria" in cui tale la società versava sin dal 2010; all'assenza di autorizzazioni governative all'importazione; al mancato pagamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle forniture a lei apparentemente destinate (a ciò avrebbe provveduto, secondo la documentazione acquisita, un'agenzia inglese di commercio di attrezzature agricole); alle ulteriori anomalie accertate con riferimento ad altre operazioni apparentemente concluse con la [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 43 seg.: in un caso, la mancata indicazione alla partenza del numero di sigillo posto a garanzia della inviolabilità del carico; in altre due spedizioni, l'apparente uscita dei veicoli dal territorio UE ad oltre due mesi dalla partenza, utilizzando non già il valico di Dorohusk indicato nei documenti per la dogana, ma il valico bulgaro di Kalotina, peraltro posto al confine con la Serbia e non con l'Ucraina e perciò totalmente improponibile per una esportazione diretta in Ucraina). È dunque evidente che la sostituzione non dichiarata del rimorchio, che i giudici di merito hanno ritenuto "clandestina" perché eseguita in territorio polacco ma dopo aver espletato le formalità doganali, costituisce solo uno dei plurimi, convergenti elementi (sulla cui rilevanza per l'accusa appare ultroneo soffermarsi) posti a sostegno del carattere fittizio delle operazioni di esportazione concluse dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la società ucraina [OSCURATO:PERSONA]: elementi rimasti, come detto, privi di effettiva confutazione da parte dei ricorrenti. 3.2. Considerazioni sostanzialmente analoghe devono essere svolte in relazione al secondo motivo dei ricorsi. La difesa dei ricorrenti censura la sentenza impugnata per non aver conferito valenza liberatoria alle attestazioni di uscita delle sigarette dai valichi UE, con conseguente regolare definizione delle esportazioni cui tali attestazioni si riferivano. Si tratta di doglianze reiterative di analoghe censure svolte in appello, in un'ottica ricostruttiva volta a considerare assorbente e decisivo il dato documentale attestante l'uscita dei tabacchi dal territorio dell'Unione Europea: un'ottica che la difesa ricorrente ha riproposto in questa sede, senza peraltro adeguatamente confrontarsi con la pluralità ed univocità di elementi valorizzati dai giudici di appello, a sostegno della non rispondenza al vero di quelle attestazioni. 3.2.1. Anche in questo caso, l'approccio ricostruttivo dei giudici di merito appare del tutto omogeneo e coerente. In particolare, il Tribunale ha inquadrato la questione su un piano generale, sottolineando tra l'altro che i controlli doganali in uscita si risolvono nella stragrande maggioranza in verifiche meramente documentali, mentre solo nel 5 % dei casi si procede ad una ispezione effettiva del mezzo e del suo rimorchio (cfr. pag. 31, in cui si precisa che il dato italiano dei controlli in uscita deve ragionevolmente ritenersi in linea con la media europea). Ha inoltre posto in evidenza l'andamento marcatamente anomalo della esportazione di sigarette da parte della [OSCURATO:SOCIETA]: se ancora nel 2010 il settore non superava il 24% (11% nel 2008), nel 2011 la percentuale saliva al 93% di una produzione quantitativamente decuplicata rispetto agli anni precedenti, con un picco produttivo raggiunto nel 2014 per poi ridimensionarsi fino al fallimento del 2016 (cfr. pag. 28). Tale anomalo andamento è stato posto in stretta correlazione con il fatto che, proprio nel periodo 2011/2014, sono state registrate le settantasei operazioni di cui al capo 2), ritenute fittizie sulla scorta di una serie di convergenti risultanze (cfr. pag. 34 segg.): il frenetico avvicendarsi, nella posizione di destinatario delle esportazioni, di una serie di società dell'Est europeo all'esito di pochissime operazioni con la [OSCURATO:SOCIETA], nonostante la definizione in apparenza positiva delle operazioni medesime (fenomeno ritenuto contrastante con quanto notoriamente avviene nel commercio, in ordine alla tendenziale stabilità dei rapporti connotati da reciproca soddisfazione); l'assoluta assenza di documentazione relativa sia alla fase propriamente contrattuale, sia a quella precedente l'accordo (trattative, istruttoria sulla solvibilità, riscontri scritti delle quantità, qualità e prezzi delle sigarette da esportare). A tale generalizzata carenza documentale facevano eccezione i contratti con la [OSCURATO:PERSONA], che peraltro, da quanto ammesso dallo stesso MESSINA, erano stati redatti solo per far partire i camion: egli infatti - che nulla sapeva della SARMAT, "come delle altre" - aveva disposto che i suoi dipendenti apponessero "uno scarabocchio" (cfr. pag. 37). Si è inoltre fatto riferimento, nella medesima ottica, al pagamento delle forniture da parte di soggetti privi di qualsiasi apprezzabile collegamento rispetto all'apparente importatore, anche quanto alla collocazione geografica e al settore merceologico (il Tribunale segnala a pag. 39 la ricorrenza, nel pagamento di tali ingenti importazioni nell'Est europeo, della [OSCURATO:PERSONA], piccola società inglese esistita nel periodo 2011/2014 con un solo dipendente, dedita al commercio di automobili e parti di ricambio); nonché all'assenza di richieste di forniture di sigarette, da parte di società extra UE, nel periodo successivo all'esecuzione delle misure cautelari. 3.2.2. Tale compendio (al quale devono aggiungersi le ulteriori anomalie dettagliatamente esposte con riferimento alle singole operazioni, quali l'abilitazione del valico doganale al solo transito di persone, il disconoscimento di documenti di uscita da parte delle autorità bulgare, il riferimento a uffici doganali non sul confine e lontanissimi dalla meta indicata: cfr. pagg. 45 ss.) è stato ritenuto dal Tribunale univocamente dimostrativo della fittizietà delle operazioni di esportazione in ambito extra UE (cfr. pag. 41); del resto la Corte d'Appello, nell'esprimere piena condivisione del percorso argomentativo tracciato dal primo giudice, ha disatteso la prospettazione difensiva proprio per non aver adeguatamente confutato il rilievo accusatorio degli elementi acquisiti (cfr. pag. 21 segg. della sentenza impugnata). Si tratta di conclusioni che resistono alle censure difensive, che da un lato fanno leva sul mancato apprezzamento della prospettata e, per così dire, "definitiva" autosufficienza della documentazione attestante il regolare transito doganale; d'altro lato, esse risultano del tutto prive del necessario confronto sia con gli elementi di intrinseco, dirompente rilievo generale, qui appena richiamati (totale assenza di documentazione contrattuale, mancato pagamento delle forniture da parte degli interessati, "sparizione" delle società pur all'esito di operazioni in apparenza definite positivamente), sia con le ulteriori anomalie riscontrate nelle singole operazioni (disconoscimenti dell'autenticità di documentazione da parte delle autorità doganali di destinazione, assoluta incongruità dei tragitti, sostituzione dei rimorchi monitorata con sistema GPS, ecc.). Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla scorta dell'affermazione difensiva per cui, dopo l'uscita dal territorio UE del mezzo con il carico di sigarette, il reato di contrabbando dovrebbe ritenersi non configurabile (cfr. pagg. 6-7 del ricorso): in realtà, come chiarito anche trattando il primo motivo di ricorso, gli elementi acquisiti e non illogicamente valorizzati dai giudici di merito comprovano che - contrariamente a quanto attestato dalla documentazione acquisita su istanza della difesa - "i carichi di sigarette che uscivano dallo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] con apparente destinazione verso le quindici società estere sopra elencate erano in realtà destinati a disperdersi nel mercato illegale di tutta Europa" (cfr. pag. 41 della sentenza di primo grado). 3.3. Il terzo motivo è infondato. La difesa dei ricorrenti ha reiterato in questa sede la censura relativa all'utilizzo di un documento ritenuto anonimo (la mail a firma "Babis", contenente una serie di importanti indicazioni sulla corruzione di cui al capo 6, ascritta al solo MESSINA Carlo): documento peraltro di evidente rilevanza anche nell'apprezzamento della generale consistenza dell'impianto accusatorio (essendovi un espresso riferimento alla necessità di integrare i pagamenti in favore di funzionari doganali, nonché ad operazioni con la [OSCURATO:PERSONA] in termini del tutto coerenti con la documentazione acquisita, ecc.). La Corte d'Appello ha pienamente condiviso il percorso argomentativo del Tribunale, che - ad avviso di questo Collegio - ha fatto buon governo dell'indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «non è da ritenersi anonimo il documento privo di sottoscrizione di cui l'autorità inquirente sia in grado di identificare l'autore, sulla base di logiche e pertinenti considerazioni» (Sez. 6, n. 52926 del 04/11/2016, Chiricosta, Rv. 268967-01).Il Tribunale ha infatti correttamente valorizzato, in primo luogo, la missiva di accompagnamento all'inoltro della mail, con la quale un'impiegata della [OSCURATO:SOCIETA] (TORRES Andrea) comunicò a MESSINA Carlo di aver ricevuto la telefonata del sig. [OSCURATO:PERSONA] BEKIARIS, e di inoltrargli la mail da questi inviata, contenente "le problematiche di cui mi ha parlato". In secondo luogo, il Tribunale si è soffermato sulle dichiarazioni rese sul punto dallo stesso MESSINA, che ha confermato di aver ricevuto la mail in questione (da lui subito girata ai propri "amici russi") e di considerare il sedicente BEKIARIS "un deficiente" che tentava di incastrarlo. In terzo luogo, è stata sottolineata la piena congruità delle informazioni contenute nella mail rispetto alle risultanze documentali relative a due operazioni di esportazione della [OSCURATO:SOCIETA], nonché l'esplicito riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA], della quale il mittente della mail aveva rivendicato la titolarità. In tale contesto, e alla luce del principio richiamato, risulta immune da censure la valutazione dei giudici di merito in ordine all'inapplicabilità dell'art. 240 cod. proc. pen., essendo la mail riconducibile ad un soggetto esistente (ed anzi ben conosciuto dal MESSINA), che appare certamente e pienamente coinvolto nelle operazioni illecite per cui è causa. A tale ultimo proposito, del resto, è opportuno evidenziare che la rivendicazione contenuta nella mail della titolarità della [OSCURATO:PERSONA], da parte del soggetto identificato dall'impiegata e dal MESSINA in [OSCURATO:PERSONA] BEKIARIS, risulta confermata da quanto emerso a proposito di tre apparenti esportazioni, documentate da altrettante bollette doganali, in favore della società turca [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, sulla scorta degli accertamenti della Guardia di Finanza, il Tribunale ha segnalato - quale ulteriore anomalia connotante tali operazioni - il fatto che le tre forniture erano state fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA] non già alla predetta destinataria, bensì alla [OSCURATO:PERSONA], "posseduta e amministrata da tale [OSCURATO:PERSONA] BEKIARIS" (pag. 47 della sentenza di primo grado). 3.4. Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti lamentano l'omessa motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato associativo contestato, risulta privo delle necessarie connotazioni di specificità estrinseca. Nel trattare e disattendere il corrispondente motivo di appello, la Corte territoriale ha espresso una valutazione di assoluta genericità, osservando che il difetto motivazionale sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo 1) era stato dedotto "con una sbrigativa censura" e "con generico argomentare, privo di obiezioni fattuali specifiche" (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata). È dunque evidente che tale valutazione di inammissibilità del motivo di appello avrebbe dovuto essere necessariamente oggetto di adeguata confutazione da parte dei ricorrenti, che si sono invece limitati (pag. 10 del ricorso) a lamentare un difetto di motivazione sugli elementi costitutivi del reato: deve quindi farsi applicazione, con riferimento a tale doglianza, del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 3.5. I ricorrenti hanno poi censurato la sentenza impugnata per aver disatteso l'eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti, in assenza di proroghe, dopo la scadenza del termine decorrente dall'iscrizione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il compimento delle indagini: in particolare, i rilievi difensivi hanno riguardato la ritenuta tardività dell'eccezione. È stata altresì censurato il difetto di motivazione sull'altra eccezione di inutilizzabilità, formulata con riferimento agli atti rogatoriali non costituenti "documenti" o non divenuti "irripetibili". Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che la Corte d'Appello ha fatto applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui «l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità» (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 03). La difesa ricorrente ha sostenuto trattarsi di principio applicabile, al più, in ipotesi di eccezioni formulate durante le indagini, ma la infondatezza della prospettazione emerge con chiarezza dalla motivazione (§ 24.3) della pronuncia richiamata, relativa ad un ricorso avverso una sentenza di secondo grado. È comunque utile porre in evidenza che, se anche si intendesse seguire l'impostazione dei ricorrenti, la doglianza risulterebbe comunque priva della necessaria specificità. Questa Suprema Corte ha chiarito, con orientamento del tutto consolidato, che «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01. Nello stesso senso, da ultimo, cfr. ad es. Sez. 2, n. 45847 del 21/10/2022, Puccica; Sez. 5, n. 44394 del 10/10/2022, Cis).I ricorrenti non si sono attenuti a tale principio, essendosi il motivo limitato ad asserire, in termini del tutto generici e privi di qualsiasi effettivo confronto con il materiale probatorio posto a base delle conformi pronunce di condanna, "che pressochè l'intera prova dei fatti contestati è stata desunta dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e dai risultati rogatoriali" (cfr. pag. 12). 4. Con riferimento al ricorso nell'interesse dell'ARPELLINO, si ritiene anzitutto possibile esaminare congiuntamente i motivi di ricorso concernenti l'affermazione di penale responsabilità. 4.1. Il ricorrente ha censurato la sentenza della Corte territoriale per aver ritenuto la sua partecipazione al sodalizio di cui al capo 1) sulla sola base del suo essere dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], delle risposte da lui date in sede di ispezione dei tabacchi sequestrati (risposte erroneamente valutate dai giudici di merito), e delle conversazioni (oggetto di travisamento) intercettate con la CALI' e con il PARISI. La difesa ha comunque sostenuto l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo 1), censurato la conferma della condanna anche per i reati- scopo per l'assenza di elementi a carico. Deve tuttavia osservarsi, per un verso, che la posizione dell'ARPELLINO è stata oggetto di diffuse considerazioni da parte della Corte territoriale, la quale ha disatteso le censure svolte in appello con un percorso argomentativo che si integra con quello tracciato dal Tribunale, e che appare immune da illogicità manifesta o contraddittorietà qui deducibili (cfr. pag. 34 segg. della sentenza impugnata). Per altro verso, occorre evidenziare che i rilievi difensivi formulati in questa sede non paiono connotati da un integrale confronto con gli elementi valorizzati dai giudici di merito. 4.2. In particolare, con riferimento alle doglianze volte a ricondurre la condanna ad una sorta di responsabilità oggettiva da posizione, il ricorrente non sembra adeguatamente confrontarsi con le risultanze dichiarative, valorizzate dal Tribunale e riprese dalla Corte d'Appello, che ne hanno univocamente segnalato la centralità, tra l'altro con riferimento proprio al versante estero dell'attività della [OSCURATO:SOCIETA]. Si allude alle dichiarazioni del collega RIZZO, che lo ha indicato come responsabile dell'intera amministrazione, e soprattutto a quelle delle coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: la prima lo ha definito il proprio "interfaccia" per le spedizioni all'estero, mentre la seconda ha riferito che l'ARPELLINO, in veste di responsabile, le forniva indicazioni su come chiudere le partite contabili con i clienti esteri per le quali i conti non tornavano (cfr. pag. 73 della sentenza di primo grado, pag. 34 della sentenza impugnata). Tali dichiarazioni, non connotate da intrinseca inverosimiglianza e comunque non contestate in alcun modo dalla difesa ricorrente, devono essere valutate unitamente alle risultanze captative, ampiamente valorizzate dai giudici di merito, da cui emerge inequivocabilmente il pieno coinvolgimento dell'ARPELLINO nell'attività illecita. Vengono in rilievo, tra l'altro, le conversazioni con la CALI', in cui da un lato il ricorrente pone in stretta correlazione l'aumento del proprio stipendio mensile con la procura conferitagli per le verifiche sui tabacchi sequestrati, facendo un esplicito riferimento al verbale da lui firmato e al "contrabbando internazionale"; d'altro lato, l'ARPELLINO chiarisce - a domanda della propria interlocutrice - le ragioni della convenienza a far girare la merce in contrabbando (cfr. pag. 65-66 della sentenza di primo grado, pag. 35 della sentenza impugnata). 4.3. La rilevanza accusatoria delle conversazioni intercettate con la CALI' è stata contestata dalla difesa ricorrente, che le ha ricondotte a "confessioni di un testimone, non di un reo", o comunque a semplici sfoghi tra colleghi, ecc. Più in generale, con riferimento al ruolo svolto in occasione delle ispezioni nei depositi dell'Amministrazione finanziaria, la difesa ha censurato la sentenza per aver tratto indicazioni accusatorie dalle risposte date dall'ARPELLINO circa la effettiva riconducibilità dei tabacchi in sequestro alla produzione [OSCURATO:SOCIETA]: laddove invece il ricorrente, privo di competenze specifiche, era impossibilitato a dare risposte "di primo acchito", essendogli stata anche negata la possibilità di prelevare un campione della merce per farla analizzare. Sul punto, deve osservarsi che la funzione del rappresentante [OSCURATO:SOCIETA] in sede di ispezione, e le finalità di quest'ultima (accertare in prima battuta l'effettiva riconducibilità dei tabacchi sequestrati alla società produttrice, sulla sola base dei codici alfanumerici impressi sulle confezioni e non attraverso analisi chimiche, in un'ottica di leale collaborazione nella lotta al contrabbando), sono state diffusamente illustrate dai giudici di merito (pag. 74 segg. della sentenza di primo grado, pag. 37 segg. di quella d'appello), anche quanto alla convenienza, per la [OSCURATO:SOCIETA], a fornire risposte evasive - adducendo appunto la necessità di analisi specifiche, ecc. - e comunque a non riconoscere come proprie la merce in sequestro, onde allontanare da sé ogni sospetto di coinvolgimento nel contrabbando (cfr. sul punto pag. 78 della sentenza del Tribunale, pag. 41 della sentenza impugnata). Per ciò che riguarda la specifica posizione dell'ARPELLINO, peraltro, va evidenziato che la difesa evita qualsiasi confronto con una ulteriore conversazione (questa volta tra il ricorrente e MESSINA Carlo) intercettata all'esito di una delle ispezioni presso il deposito di Benevento (pag. 77 seg. della sentenza di primo grado). Nel corso di tale colloquio, l'ARPELLINO informa il proprio dominus che c'era "tutta roba nostra...3.700 chili di roba nostra", e alle perplessità del MESSINA ("è da vedere che sia originale, no?") risponde "No! No no no...Noi non abbiamo comunicato nulla, anzi.." Si tratta di una conversazione che il Tribunale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato in chiave accusatoria, dato che l'ARPELLINO aveva rassicurato il MESSINA sul fatto di non aver comunicato alcunchè, nonostante si trattasse di tonnellate di "roba nostra", ovvero di tabacchi riconducibili alla [OSCURATO:SOCIETA]: ed è appena il caso di evidenziare la piena coerenza di tale colloquio con l'intero impianto accusatorio, che consente di superare ogni perplessità nell'individuazione del contributo associativo in valutazioni che, in astratto, avrebbero potuto trovare giustificazioni diverse (errori, imposizioni "dall'alto", ecc.), ma che alla luce delle "rassicuranti" notizie fornite dal ricorrente al MESSINA appaiono perfettamente funzionali agli scopi dell'associazione. 4.4. Le considerazioni fin qui svolte consentono quindi di ritenere infondati i rilievi difensivi non solo per i reati-scopo (avuto riguardo ai plurimi univoci riscontri alle dichiarazioni delle segretarie della [OSCURATO:SOCIETA] in ordine al ruolo svolto dall'ARPELLINO di interfaccia per le spedizioni all'estero, di riferimento per le partite contabili estere che presentavano problemi, ecc.), ma anche quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato di cui al capo 1). Del resto, il rilievo della posizione dell'ARPELLINO nel complessivo contesto di attività illecita riconducibile alla [OSCURATO:SOCIETA] emerge anche, plasticamente, da altra conversazione valorizzata dai giudici di merito ed ignorata nei motivi di ricorso: si allude al colloquio in cui il ricorrente invita MESSINA Gianpaolo alla prudenza nei rapporti con la stampa circa i costi di produzione dei tabacchi, perché la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dichiarato alla AAMS un costo al chilo sensibilmente inferiore alla realtà, sicchè l'avvio di campagne giornalistiche sull'inverosimiglianza dei costi dichiarati dalla concorrenza poteva rivelarsi controproducente (cfr. pag. 70 della sentenza del Tribunale). 4.5. Quanto alla censura inerente la mancata valorizzazione della documentazione doganale attestante il regolare transito, prodotta dalla difesa dei MESSINA, possono qui essere richiamate le considerazioni già svolte trattando i ricorsi di questi ultimi (cfr. supra, § 3.2): le risultanze acquisite hanno indotto i giudici di merito, con argomentazioni immuni da criticità denunciabili in questa sede, che - contrariamente alle apparenze documentali - «i carichi di sigarette che uscivano dallo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] con apparente destinazione verso le quindici società estere sopra elencate erano in realtà destinati a disperdersi nel mercato illegale di tutta Europa" (cfr. la già citata pag. 41 della sentenza di primo grado). Del resto, la fondatezza di tali conclusioni anche quanto al carattere meramente fittizio delle esportazioni indicate al capo 2) ha ricevuto un ulteriore, rilevantissimo riscontro proprio dall'attività investigativa svolta nei depositi dell'AAMS: è stato infatti accertato che, tra le sigarette [OSCURATO:SOCIETA] in sequestro, vi era anche una parte di quelle che - stando alle apparenze documentali - erano state spedite alle società [OSCURATO:PERSONA], PRIMA TOBACCO, [OSCURATO:PERSONA], IMPEX (pag. 75 della sentenza di primo grado). 4.6. Il motivo concernente la confisca è infondato. Il ricorrente ha censurato la relativa statuizione contestando la natura trasnazionale del reato associativo contestato al capo 1). Sul punto, deve peraltro osservarsi che il compendio motivazionale desumibile dalle sentenze di merito risulta immune da censure qui deducibili. La Corte d'Appello ha espresso, sia pure in sintesi (pag. 44), piena condivisione del percorso argomentativo del Tribunale, il quale ha diffusamente motivato in ordine alla configurabilità delle connotazioni del reato trasnazionale di cui all'art. 3 della I. n. 146 del 2006 (tenute distinte dall'aggravante di cui all'art. 4 della stessa legge, non contestata nel capo di accusa). In particolare, il giudice di primo grado (pag. 96) si è dapprima soffermato sulla costituzione nel 2013 della società di diritto tedesco [OSCURATO:SOCIETA] Gmbh, riconducibile a MESSINA Carlo e utilizzata nelle operazioni di esportazione con le società estere, in luogo della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; è stata quindi richiamata la deposizione dell'operante in ordine al ruolo svolto da MILACH Yuri (amministratore della società, citato in alcune conversazioni delle impiegate della [OSCURATO:SOCIETA]), DEMENTIEV Oleg, MATKO Serge (collaboratori del MILACH), MELNIKOV Alexander e PITSCHKOW Viktor (incaricati di fungere da "scorta" ai carichi di tabacco in partenza); si è fatto poi riferimento al ruolo attivo anche in chiave corruttiva dei funzionari doganali, documentato dalla già citata mail ricevuta da MESSINA Carlo e da questi inoltrata agli "amici russi" (cfr. supra, § 3.3), svolto da BEKIARIS Toni, che - come già ricordato in precedenza - è risultato titolare di una delle società (costituita nel [OSCURATO:PERSONA]) cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva fatturato forniture apparentemente destinate ad una società turca. Sul completo asservimento della [OSCURATO:SOCIETA] tedesca all'attività di contrabbando, e sui continui contatti tenuti a tale scopo dal MESSINA con i soggetti in precedenza richiamati, cfr. anche pag. 59 della sentenza di primo grado, in cui vengono tra l'altro richiamate le numerosissime conversazioni in lingua russa tra il MESSINA e il MILACH (o il DEMENTIEV), con le quali venivano concordate le modalità operative delle singole esportazioni. Deve dunque ritenersi che la valutazione di trasnazionalità del sodalizio ai sensi delle lett. a) e c) dell'art. 3 della I. n. 146, espressa dal Tribunale sulla scorta di tali emergenze ed avallata dalla Corte territoriale, si sottragga ai rilievi difensivi. 4.7. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve giungersi quanto alle doglianze relative alla quantificazione della pena. La Corte territoriale ha mitigato il trattamento sanzionatorio, applicando all'ARPELLINO le attenuanti generiche nella massima riduzione consentita, tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo palesato nel corso delle indagini. Il ricorrente ha tuttavia lamentato la mancata applicazione del minimo edittale previsto dal reato associativo. La doglianza non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere sufficiente il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendosi in presenza di un trattamento sanzionatorio non superiore al medio edittale (cfr. sul punto Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01). 4.8. La difesa ricorrente ha riproposto, anche in questa sede, la questione della mancata estromissione della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in considerazione del fallimento di quest'ultima, e della modifica dell'art. 43 della legge fallimentare che avrebbe dovuto comportare la rinnovazione della costituzione in persona del curatore, e non - come invece avvenuto - dell'amministratore giudiziario. Ritiene il Collegio che il rigetto della corrispondente eccezione, operato dalla Corte d'Appello, meriti di essere condiviso. Diversamente da quanto dedotto in ricorso, infatti, il principio applicato dalla Corte territoriale è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche in ordine a fattispecie successive alla modifica dell'art. 43 I.fall.: cfr. in particolare Sez. 6, n. 40801 del 30/05/2018, M., Rv. 274103 - 01, secondo cui «qualora nel corso del processo penale intervenga il fallimento della società costituita parte civile, non si verifica la perdita della capacità processuale del soggetto fallito se il proprio procuratore o il curatore del fallimento ometta la relativa dichiarazione in giudizio - preordinata a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art. 43 legge fall. -, con la conseguenza che, in tal caso, il rapporto processuale instaurato dal fallito, anteriormente al fallimento, prosegue tra le parti originarie e non può venire meno in conseguenza dell'iniziativa dell'imputato, quale parte non legittimata a far valere eventuali questioni relative alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito giacché inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare». Oltre a tale pronuncia, richiamata nella motivazione della sentenza impugnata, cfr. in senso del tutto conforme, da ultimo, Sez. 4, n. 16200 del 23/01/2019, Taurisano. 5. Il ricorso del PARISI è fondato limitatamente alle censure relative alla disposta confisca, mentre i motivi di ricorso volti a censurare la conferma dell'affermazione di penale responsabilità, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. 5.1. Il ricorrente ripropone in questa sede le censure già disattese in appello, imperniate su una prospettazione della figura dell'odierno ricorrente in termini assai riduttivi rispetto a quella delineata dall'impianto accusatorio: un mero impiegato della [OSCURATO:SOCIETA], addetto a mansioni squisitamente esecutive (carico dei dati della merce in uscita) utilizzando un programma gestionale specifico, per di più sotto la sorveglianza dei presidi interni della Guardia di Finanza e dei Monopoli. In tale ottica ricostruttiva, implicante l'assoluta mancanza di consapevolezza in capo al PARISI dello svolgimento di attività illecita in ambito [OSCURATO:SOCIETA], la difesa ha proposto una lettura alternativa delle intercettazioni valorizzate dai giudici di merito, lamentando il mancato apprezzamento di altre conversazioni e comunque escludendo la possibilità di ritenere il PARISI responsabile dei reati ascritti, anche in relazione all'elemento soggettivo. 5.2. Al riguardo, deve anzitutto qui richiamarsi l'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato, secondo cui «in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; nello stesso senso, da ultimo, cfr. Sez. n. n. 45959 del 04/10/2022, Ventrice). In tale ottica interpretativa, che si condivide e qui si intende ribadire, deve escludersi la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la configurabilità di un "travisamento captativo" nel senso appena precisato: le doglianze difensive si risolvono infatti nella censura del merito dell'interpretazione delle conversazioni intercettate, concordemente e non illogicamente offerta dai giudici di merito, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso. 5.3. Le conclusioni dei giudici di merito sono state raggiunte (pag. 81 segg. della sentenza del Tribunale, pag. 52 segg. di quella d'appello) partendo dal non contestato presupposto dell'attribuzione al PARISI, tra le altre mansioni, di quella di apporre sui pacchetti i codici alfanumerici con le indicazioni della società destinataria del carico. Sono state quindi valorizzate una serie di conversazioni, ritenute incompatibili con la ricostruzione minimalista caldeggiata dalla difesa. Si richiamano qui, in particolare: la conversazione con MESSINA Carlo relativa alla preparazione di un carico, in cui il PARISI suggerisce di inserire un po' di "rosse duty free" in modo da accelerare i tempi, ed il MESSINA accoglie l'indicazione e lo incarica di mandare intanto avanti la documentazione alle dogane, per far partire tutto in giornata (cfr. pag. 81 della sentenza di primo grado, in cui si sottolinea l'inverosimiglianza dell'ipotesi di un carico modificato all'ultimo momento, senza curarsi delle possibili obiezioni del destinatario); la conversazione con MESSINA Carlo in cui il PARISI censura apertamente la condotta di una segretaria, da lui inutilmente rimproverata per essere solita intrattenersi fino alle dieci di sera "con quelli dell'AAMS, della Guardia di...", suscitando la reazione del MESSINA che si ripromette di "farle un bel discorso" insieme a lui; la conversazione con l'ARPELLINO, in cui questi riferisce al PARISI l'invito - formulato da un agente [OSCURATO:SOCIETA] della zona di Napoli - a "darsi una regolata", perché la presenza quotidiana di sigarette [OSCURATO:SOCIETA] sulle bancarelle, ad un prezzo fortemente ridotto rispetto a quello ufficiale, stava creando problemi ai canali ordinari di vendita; la conversazione con la [OSCURATO:PERSONA], nella quale il PARISI comunica di inserire, come indicato dal MESSINA, il codice dell'Ucraina "...e me ne sbatto le palle...quando vanno a Benevento, quelli lì capiscono che c'è qualcosa che non va...e che non è colpa vostra" (cfr. pag. 84, dove il Tribunale sottolinea la piena consapevolezza della causalità o comunque della fittizietà dell'indicazione relativa al Paese di destinazione); la conversazione con il MESSINA nella quale questi si raccomanda con il PARISI di non far partire il camion se non arriva prima "Alexander, l'autista...il nostro solito...perché deve salire anche lui sul camion, no?" (pag. 85 seg. in cui - anche attraverso una coeva conversazione tra le segretarie - il Tribunale ricostruisce l'ennesima anomalia, costituita dalla necessaria presenza a bordo, accanto all'autista, di altro soggetto incaricato di tenere con sé tutti i documenti relativi al trasporto. Deve in definitiva escludersi, alla luce di tali risultanze, qualsiasi profilo di illogicità o contradittorietà nella concorde valutazione dei giudici di merito in ordine al pieno e del tutto consapevole inserimento del PARISI nell'organizzazione dedita al contrabbando attraverso la sistematica simulazione delle esportazioni. Invero, la composizione di un carico dettata dalla fretta di farlo partire e non dal rispetto degli accordi; la preoccupazione della confidenza di una dipendente che si trattiene fino a tarda sera con gli addetti dell'AAMS e della G.d.F. al presidio fisso interno all'azienda; la piena consapevolezza della falsità dell'intero meccanismo avviato con l'indicazione sulle confezioni di un Paese estero apparentemente destinatario della merce; le cautele organizzative da adottare perché il camion non parta senza "la scorta": tutti questi elementi convergono univocamente verso la convalida dell'ipotesi accusatoria, ben al di là del rapporto confidenziale e "paritario" con il MESSINA, in sé non decisivo tenuto conto della presenza del PARISI nella [OSCURATO:SOCIETA] sin da epoca risalente. Come già accennato, la difesa ha proposto una diversa lettura delle conversazioni, peraltro isolatamente considerate (le preoccupazioni per la segretaria potrebbero essere di altra natura, il PARIS' potrebbe essere ignaro delle esigenze correlate alla scorta, ecc.): si tratta peraltro di proposte alternative di interpretazione delle risultanze, certamente prive del requisito della "decisività e incontestabilità" indispensabili ai sensi dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. n 5.4. Va inoltre evidenziato che anche le ulteriori considerazioni svolte dalla Corte territoriale, nel disattendere i motivi di appello, appaiono immuni dai rilievi qui prospettati. Ciò e a dirsi, in particolare, per l'avere la Corte attribuito valenza non decisiva a conversazioni prive di rilievo accusatorio perché inerenti "normali" operazioni, argomentando dal fatto - non controverso - che la [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto, nel periodo contestato, anche attività perfettamente lecita. Quanto poi al rilievo - formulato dalla difesa anche sul versante dell'elemento psicologico - concernente una pretesa indebita sovrapposizione tra appartenenza alla [OSCURATO:SOCIETA] e partecipazione al sodalizio, deve osservarsi la Corte si è espressa in termini qui non censurabili, avendo dato adeguata giustificazione della fondatezza del costrutto accusatorio anche al di là della posizione del PARISI. Si è infatti osservato in linea generale che il MESSINA, approfittando con l'aiuto dei correi del carattere "macchinoso e bizantino" del sistema regolativo delle esportazioni di tabacchi, era riuscito ad assicurare che, per ogni fase del processo produttivo, "compiacenti risorse aziendali contribuissero alla sistematica, anche se non prevalente, commissione di massicce operazioni di contrabbando internazionale, ciascuno secondo le rispettive competenze ed attribuzioni: dalla costituzione di una clientela fittizia, costituita con la elaborazione di rapporti contrattuali inesistenti, alla formazione di documenti per l'esportazione creati ad hoc, fino alla composizione di carichi in uscita "scortati" e pronti ad essere dirottati" (cfr. pag. 55 della sentenza impugnata). Con specifico riguardo all'elemento psicologico, la Corte d'Appello ha espresso piena condivisione delle considerazioni del Tribunale, valorizzando la "silente e collaterale attività di contrabbando" coordinata dal MESSINA ma svolta per effetto di una consapevole e non coartata scelta di interversione parziale delle rispettive mansioni (pag. 57): considerazioni che ben si attagliano proprio al PARISI, pienamente consapevole del fatto che la fittizietà delle indicazioni sui pacchetti, da lui stesso apposte, poteva essere oggetto di rilievi "a Benevento" (ovvero in una delle sedi dei depositi dei tabacchi sequestrati da sottoporre a ispezione). Infine, quanto ai reati scopo, la Corte territoriale ha non illogicamente integrato le considerazioni del giudice di primo grado, valorizzando le mansioni del PARISI "capillarmente connesse alla predisposizione dei trasporti e alla elaborazione dei relativi documenti doganali di accompagnamento", la sua posizione di - quanto meno - responsabile del magazzino e la conseguente possibilità di accedere personalmente alla piattaforma informatica e di inserire dati essenziali per la fittizia esportazione, comprensivi della indicazione della dogana di uscita. Si tratta di considerazioni anche in questo caso prive di criticità denunciabili in questa sede.5.5. Quanto ai rilievi formulati in ordine alla mancata esclusione della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], può farsi integrale rinvio alle considerazioni svolte trattando l'analoga doglianza del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, § 4.8). 5.6. E' invece fondato il motivo concernente la confisca, avendo la Corte d'Appello del tutto omesso di pronunciarsi sulle articolate doglianze del ricorrente, relative sia al carattere trasnazionale della confisca sia alle modalità di quantificazione del profitto confiscabile. Deve quindi disporsi, per tale capo, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino. 6. Il ricorso proposto nell'interesse della CALI' è fondato, per le ragioni qui di seguito esposte. 6.1. Per ciò che riguarda la preliminare eccezione concernente il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità, formulata dalla ricorrente associandosi ai rilievi della difesa dei MESSINA, si ritiene di poter integralmente rinviare alle considerazioni svolte esaminando i ricorsi di questi ultimi (cfr. supra, § 3.5). 6.2. In ordine alle censure imperniate sull'utilizzo dei verbali ispettivi, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la violazione dell'art.220 disp.att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda» (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299 - 01, che in applicazione del principio ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i ricorrenti non avevano indicato né dedotto le violazioni codicistiche che avrebbero determinato l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza). Nella specie, la ricorrente si è limitata ad evocare l'art. 63 cod. proc. pen. nell'epigrafe del motivo, e a sostenere l'inutilizzabilità assoluta dei verbali ispettivi sottoscritti dalla CALI', senza adeguatamente articolare la doglianza nel senso richiesto dalla giurisprudenza, anche e soprattutto in ordine al prospettato "propagarsi", sulla posizione della ricorrente, di eventuali presupposti per l'applicazione della norma riguardanti il MESSINA (cfr. sul punto Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, Mero, Rv. 280666 - 01, secondo la quale «l'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico degli stessi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico»). 6.3. Sono invece fondate le residue censure. Deve invero osservarsi che la figura della CALI' è stata oggetto di una sostanziale sovrapposizione a quella dell'ARPELLINO (riscontrabile nella sentenza del Tribunale anche sul piano "grafico", essendo le due posizioni state esaminate nell'ambito del medesimo paragrafo: cfr. pag. 73 ss.): sovrapposizione certamente dovuta al fatto che anche la CALI', come il predetto ricorrente, aveva svolto le funzioni di procuratore della [OSCURATO:SOCIETA] in sede di verifica dei tabacchi sequestrati (cfr. supra, § 4.3). Tale impostazione presta peraltro il fianco ai rilievi difensivi. 6.3.1. Occorre in primo luogo sottolineare che la CALI' è stata assolta, già in primo grado, da tutti i reati-scopo a lei ascritti (cfr. pag. 80). Se è vero che tale decisione non può evidentemente discendere alcuna automatica conseguenza liberatoria con riferimento al reato associativo, è anche vero che, proprio su tale fronte, la posizione della CALI' si differenzia nettamente da quella dell'ARPELLINO, non essendo in alcun modo emerso il suo coinvolgimento nelle fasi precedenti le ispezioni. Si è visto invece che l'ARPELLINO aveva assunto un ruolo di assoluta centralità nella gestione e concreta realizzazione, sul piano amministrativo, delle spedizioni di tabacchi [OSCURATO:SOCIETA] verso l'estero (cfr. supra, § 4.2), palesando tra l'altro inequivocamente, in alcune intercettazioni, la propria piena quanto consapevole partecipazione all'attività illecita orchestrata dal MESSINA (basti qui ricordare i termini in cui quest'ultimo era stato tranquillizzato circa il fatto che in sede ispettiva, pur in presenza di oltre tre tonnellate di "roba nostra", nulla era stato comunicato circa la riconducibilità dei tabacchi alla produzione [OSCURATO:SOCIETA]: cfr. supra, § ult. cit.). 6.3.2. Deve poi rilevarsi che la Corte d'Appello ha escluso qualsiasi rilievo alla prospettazione difensiva imperniata sulla sussistenza di stringenti quanto vincolanti direttive imposte dal MESSINA, ritenendo assorbente l'assenza di adeguati riscontri probatori circa l'effettiva emissione di tali direttive datoriali, e il loro grado di vincolatività (cfr. pag. 50 della sentenza impugnata). Tale passaggio argomentativo appare peraltro distonico rispetto a quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine alle condotte ascrivibili alla stessa CALI', costituite da tre relazioni in sede ispettiva. Si afferma infatti che solo per la prima era stata acquisita la valutazione di non genuinità dei lotti di tabacco esaminati, mentre per la seconda e la terza (non disponibili in cartaceo perchè trasmesse per via informatica) "il corrispondente contenuto viene desunto per implicito dalle affermazioni di soggezione alla volontà del MESSINA" contenute nella memoria difensiva depositata in giudizio (cfr. pag. 47)... Appare evidente l'illogicità dell'argomento, che desume il rilievo indiziante della condotta tenuta dalla CALI', in due casi su tre, non già dalle obiettive connotazioni della condotta medesima, per come documentate e "cristallizzate" nelle (non disponibili) relazioni sottoscritte, ma dalla "soggezione" della ricorrente alle direttive del MESSINA: ovvero valorizzando proprio l'aspetto che la difesa avrebbe inteso sviluppare criticamente, in termini peraltro respinti dalla Corte d'Appello per difetto di adeguata allegazione sul punto. 6.3.3. Quanto poi alle conversazioni con l'ARPELLINO, deve per un verso convenirsi con i giudici di merito quanto alla possibilità di desumere, dal tenore di queste ultime, la consapevolezza anche in capo alla CALI' dell'esistenza di attività di contrabbando in ambito [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. supra, § 4.2) Per altro verso, non può essere ignorato il fatto che alcuni passaggi dei predetti colloqui appaiono, all'evidenza, poco omogenei rispetto alla prospettazione accusatoria, che vuole la CALI' consapevolmente e stabilmente inserita nell'attività illecita, e quindi animata dall'intento di contribuire, con il proprio apporto, al raggiungimento degli obiettivi del sodalizio. Si allude, da un lato, al passaggio in cui la ricorrente chiede all'ARPELLINO di comprendere perché fosse conveniente "far girare 'sta roba di contrabbando", nonché se e in che modo rientrassero "i soldi"; in una successiva conversazione, d'altro lato, la CALI' si esprime in termini fortemente critici sull'attuale assetto dell'azienda, che vorrebbe essere quella "che vende in tutto il mondo" ma dispone di tecnici "che ti fanno dei prodotti di merda". Sulla scorta di tale negativa opinione circa le possibilità per l'azienda, la ricorrente chiede conclusivamente all'ARPELLINO "E' una copertura? Dimmelo una volta per tutte e finisce qua, ma basta!" (cfr. pag. 66 della sentenza di primo grado). 6.3.4. In buona sostanza, le argomentazioni poste a base dell'affermazione di penale responsabilità della CALI' per la contestata partecipazione al sodalizio di cui al capo 1) non appaiono immuni da criticità: ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino. 7. A conclusioni analoghe può giungersi anche con riferimento alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione può in questa sede essere trattata congiuntamente, anche in considerazione della sostanziale sovrapponibilità delle censure dedotte. 7.1. Per ciò che riguarda la mancata estromissione della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], possono essere qui richiamate, come per l'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] le considerazioni svolte disattendendo le analoghe censure proposte dall'ARPELLINO (cfr. supra, § 4.8).7.2. Nel merito, la difesa delle ricorrenti ha incentrato le proprie doglianze sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo, sia quanto alla possibilità di desumere, dalla condotta delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], una effettiva consapevole partecipazione al sodalizio diretto dal MESSINA, sia per aver apoditticamente individuato il momento della loro adesione al sodalizio medesimo. La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di condanna, ha ritenuto che le mansioni di "portata squisitamente materiale" pacificamente svolte dalle due ricorrenti non solo non fossero di per sé ostative all'affermazione di penale responsabilità, ma che anzi implicassero "la oggettiva pregnanza del dolo del reato associativo, stante la diretta correlazione tra la alterazione dei documenti e le finalità illecite del contrabbando" (pag. 59 della sentenza impugnata). Al riguardo, deve osservarsi che, se è vero che anche lo svolgimento di attività meramente esecutiva, nell'ambito di un rapporto lavorativo connotato da totale subordinazione, può configurare una partecipazione ex art. 416, secondo comma, cod. pen., è anche vero che non può in alcun modo prescindersi, in tale indagine, dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente» (Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Cali, Rv. 251012 - 01. In senso analogo, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 24151 del 09/03/2022, Brancato). 7.3. In tale prospettiva ermeneutica, occorre da un lato evidenziare che, dalle sentenze di merito, emerge per entrambe le ricorrenti sia l'esistenza di un rapporto fiduciario con MESSINA Carlo (cfr. pag. 59 della sentenza impugnata sui contatti tenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] con MILACH 3uri, amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] Gmbh, e sull'invio per conoscenza alla [OSCURATO:PERSONA] della mail inviata da Babis/BEKIARIS al MESSINA, su cui cfr. supra, § 3.3); sia la consapevolezza di anomalie nell'attività di esportazione della [OSCURATO:SOCIETA] (il PARISI è a colloquio con la [OSCURATO:PERSONA] mentre afferma - cfr. supra, § 5.3 - che si accinge ad inserire il codice dell'Ucraina "e me ne sbatto le palle...quando vanno a Benevento, quelli lì capiscono che c'è qualcosa che non va...e che non è colpa vostra"; la [OSCURATO:PERSONA] apprende dal MESSINA la necessità di consegnare la bolletta "all'altro autista", e gira l'informazione alla [OSCURATO:PERSONA] precisando che, secondo Carlo, "la gabula sta lì" (pag. 86 seg. della sentenza di primo grado). D'altro lato, nonostante l'indubbia rilevanza indiziante di tali elementi, la difesa delle ricorrenti ha posto l'accento su alcune conversazioni ritenute incompatibili con la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. In particolare, quanto alla conversazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] che si conclude con la frase di quest'ultima "fittizi anche questi", ritenuta dalla Corte v d'Appello dimostrativa della loro "ferma intenzione di collaborare" (pag. 60), deve ritenersi che colga nel segno il rilievo per cui, dalla lettura dell'intero colloquio (riportato a pag. 88 della sentenza di primo grado), emerge una situazione di totale smarrimento delle due impiegate (con la [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta di Juri che "è tipo muro...a questo punto facciamo con i dati che abbiamo...però non ci hanno inviato un cavolo", mentre la [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, si lamenta di "non capire 'sto cacchio di border point qual è", e di essere "da anni in mezzo a queste problematiche", e la [OSCURATO:PERSONA] che, a quel punto, ipotizza la fittizietà avendo preso atto delle mancate risposte del destinatario). Quel che la difesa sottolinea, non senza fondamento, è che una siffatta conversazione, che tradisce smarrimento e irritazione per non essere state messe in grado di lavorare correttamente, appare difficilmente conciliabile con l'assunto accusatorio per cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbero parte integrante del sodalizio diretto dal MESSINA, perfettamente consapevoli degli scopi perseguiti e pronte, in ogni momento, a fare la loro parte. Nella medesima prospettiva deve essere valutato anche il passaggio motivazionale con cui la Corte d'Appello ha escluso la valenza liberatoria di un colloquio della [OSCURATO:PERSONA] con la collega dello studio commercialista della [OSCURATO:SOCIETA] (nel quale la ricorrente aveva lamentato il carattere "pasticciato" della contabilità non ancora chiusa fino al 2012). Nel disattendere il corrispondente motivo di appello, la Corte territoriale ha ricondotto lo sfogo della [OSCURATO:PERSONA] ad una lamentela per pregressi disordini contabili di cui ella non voleva rispondere, sottolineando peraltro che la ricorrente era "ben consapevole di una situazione di grave confusione contabile, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa per denunciarla né per mettervi un freno" (pag. 61 seg. della sentenza impugnata). Al riguardo, deve osservarsi che la compatibilità di tali conclusioni con la sussistenza dell'elemento psicologico qui investigato non sembra essere stata adeguatamente valutata dalla Corte territoriale, dato che una partecipe del sodalizio diretto dal MESSINA si sarebbe lasciata andare a sfoghi e lamentele con lo studio commercialista della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di non rispondere di pregresse criticità contabili; così come non appare adeguatamente motivato l'assunto per cui una persona in posizione indiscutibilmente subordinata nella struttura organizzativa della [OSCURATO:SOCIETA], dedita a mansioni prettamente esecutive, avrebbe dovuto assumere iniziative di denuncia o comunque finalizzate a "mettere un freno" alle criticità. Più in generale, la Corte d'Appello ha risolto i problemi ricostruttivi originati dalle intercettazioni ritenendo che, nelle ricorrenti, vi fosse "un generico disorientamento", la netta sensazione di essere lasciare all'oscuro dei meccanismi decisionali: e tuttavia sottolineando che, dalle domande che si ponevano l'un l'altra, emergeva che esse fossero "solo infastidite dalla macchinosità del sistema, ma non scandalizzate" (pag. 62). Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto di evidenziare che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano "aderito senza indignarsi" alle istruzioni date dai superiori in un contesto di irregolarità, "tenendo un atteggiamento di pigra condiscendenza, equivalente, nei fatti, ad un consapevole contributo" (cfr. pag. 63 della sentenza impugnata). Il percorso argomentativo della Corte territoriale non appare in linea con i richiamati insegnamenti della Suprema Corte in punto di dolo del partecipe ad un'associazione per delinquere: la mancata denuncia, il fastidio per la necessità di dover lavorare in mancanza delle necessarie informazioni, l'assenza di "indignazione" per le istruzioni ricevute, seguite con "pigra condiscendenza", sembrano invero atteggiamenti mentali riconducibili - in totale assenza di prove relative a vantaggi patrimoniali derivati alle ricorrenti dall'attività illecita - ad un desiderio delle due segretarie di non perdere il posto di lavoro, piuttosto che ad una loro «volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente»: volontà come detto necessaria, secondo la costante giurisprudenza, per la configurazione dell'elemento psicologico del reato. A tali rilievi deve poi aggiungersi la fondatezza della ulteriore doglianza, corredata dall'allegazione delle dichiarazioni dibattimentali del MESSINA, concernente la mancata risposta ai motivi di appello relativi al fatto che, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, il predetto coimputato non aveva indicato la [OSCURATO:PERSONA] come soggetto incaricato di firmare i contratti fittizi con una delle società coinvolte: la Corte d'Appello si è invero limitata a ribadire quanto già affermato dal Tribunale, senza confrontarsi con la doglianza difensiva. In tale complessivo contesto, che rende ultroneo l'esame del secondo motivo di ricorso, non può che disporsi l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame. 8. Per ciò che riguarda le statuizioni civili, deve osservarsi quanto segue. 8.1. La difesa ARPELLINO ha censurato la sentenza della Corte territoriale per l'assenza di un effettivo confronto con le deduzioni critiche svolte in appello, con riferimento alla condanna al risarcimento del danno correlato al mancato pagamento sia dell'IVA e delle accise. In particolare, quanto al primo profilo, è stata contestata l'esistenza di un collegamento tra la condotta contestata e il mancato versamento dell'IVA, presidiato da una norma incriminatrice mai contestata (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000). Quanto alla seconda questione, le censure hanno riguardato un tema per così dire "generale", ovvero la concreta possibilità di riconoscere un danno Ar• all'Agenzia delle Dogane. Si è osservato che, che qualora i tabacchi - come da documentazione acquisita agli atti - abbiano effettivamente lasciato il territorio dell'Unione Europea, dovrebbe ipso iure ritenersi venuto meno il presupposto impositivo; qualora invece si ritenga - secondo l'ipotesi accusatoria convalidata dai giudici di merito - che l'uscita dalla UE sia stata solo fittizia, l'evasione dell'accisa non dovrebbe essere considerata commessa in Italia, ma nel Paese di appartenenza dell'ultima dogana prima della fittizia uscita dalla UE (cfr. pag. 23 del ricorso, cui si rimanda con le indicazioni di dettaglio quanto al Paese indicato come rilevante ai fini dell'evasione dell'accisa: [OSCURATO:PERSONA], Slovacchia, Ungheria). 8.2. Dal canto proprio, la difesa PARISI ha svolto censure analoghe con riferimento all'IVA, sottolineando non solo l'impossibilità di considerare il mancato versamento di tale imposta tra le voci di danno diretto derivante dalle condotte delittuose, ma anche la mancata trattazione in sede dibattimentale della quantificazione del mancato versamento: operazione, quest'ultima, che necessariamente impone la verifica dell'IVA a credito per le necessarie compensazioni. Si censura, in definitiva, il fatto che "tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello hanno quantificato il danno IVA in assenza di ogni riscontro circa il credito fiscale [OSCURATO:SOCIETA]. che, in assenza di specifica contestazione penai- tributaria, non è mai stato oggetto di acquisizione nel corso dell'istruttoria" (cfr. pag. 23 del ricorso PARISI). 8.3. La [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno a loro volta censurato la mancata risposta ai rilievi svolti con riferimento alle modalità di calcolo del risarcimento posto a loro carico, mentre la CALI' ha rivolto analoghe censure di omessa risposta anche con riferimento ai rilievi, svolti in appello, concernenti la condanna generica in favore della [OSCURATO:SOCIETA], sia quanto alla effettiva configurabilità di un danno all'immagine, sia quanto all'apporto effettivamente riconducibile alla ricorrente (cfr. pagg. 14 seg. del ricorso CALI', in cui sono riportate le censure contenute nei motivi di appello). 8.4. Al riguardo, deve osservarsi che la Corte territoriale ha disatteso i corrispondenti motivi di appello con una trattazione unitaria, che per un verso ha del tutto ignorato i rilievi qui da ultimo richiamati (in ordine alla [OSCURATO:SOCIETA], si è solo evidenziato la mancata liquidazione del danno) e, per altro verso, ha integralmente confermato le statuizioni del primo giudice "che ha parametrato la relativa quantificazione al pregiudizio patito dalle due amministrazioni erariali sulla base della rispettiva titolarità delle imposte evase, IVA quanto alla Agenzia delle Entrate e Accise per la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Correttamente il Tribunale ha individuato nelle "imposte evase" il tipo di danno direttamente , riconducibile alle condotte di contrabbando praticate dagli associati ed oggetto di ristoro" (cfr. pag. 67 della sentenza impugnata, che ha infine onnicomprensivamente ritenuto "generiche e non dirimenti" le censure concernenti la indeterminatezza dei criteri di imputazione del danno a ciascun ricorrente, essendosi fatto riferimento alla data di accertata adesione al sodalizio). [OSCURATO:PERSONA] deve per un verso rilevare la fondatezza del rilievo di omessa pronuncia e, per altro verso, evidenziare le connotazioni di apparenza dei passaggi argomentativi qui appena richiamati. La Corte territoriale si è invero sottratta, con locuzioni generiche e apodittiche ("titolarità delle imposte evase", danno individuato nelle "imposte evase"), alle censure sviluppate dai predetti due ricorrenti, sia con riferimento alla stessa possibilità di considerare l'evasione dell'IVA quale conseguenza immediata e diretta di condotte ritenute penalmente rilevanti sotto profili tutt'affatto diversi (l'evasione dell'IVA non solo non è stata contestata ai sensi dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, ma neppure è stata menzionata nelle imputazioni di contrabbando doganale, né risulta annoverata indicata tra gli scopi del sodalizio di cui al capo 1), sia con riferimento alla quantificazione dell'omesso versamento (compiuta senza alcuna valutazione, pur necessaria, circa l'esistenza di IVA a credito), sia anche in relazione alle modalità di calcolo delle accise evase, con specifico riferimento alla individuazione del momento consumativo del reato e alla conseguente possibilità di considerare effettivamente l'evasione un danno subito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (su tale specifico aspetto, il Tribunale ha del resto ripetutamente sottolineato che la fittizietà della esportazione verso Paesi extra UE aveva determinato la dispersione in Europa della merce: cfr. pag. 61 e 85). I difetti motivazionali fin qui evidenziati impongono l'annullamento della sentenza impugnata, in parte qua, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto, nel quale dovrà anche tenersi adeguato conto - onde evitare indebite duplicazioni (arg. ex Sez. 6, n. 15847 del 05/02/2019, Mauro, Rv. 275543 - 01) - della già disposta confisca per equivalente del profitto del reato associativo, quantificata in termini identici. Trattandosi all'evidenza di motivi non strettamente personali, gli effetti dell'annullamento devono essere estesi, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., anche alle statuizioni civili pronunciate nei confronti di MESSINA Carlo e MESSINA Gianpaolo, non ricorrenti sul punto. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alle censure formulate quanto alle modalità di calcolo del risarcimento parametrate alla permanenza del sodalizio, sulle quali la motivazione del Tribunale ha presentato connotazioni apodittiche ed autoreferenziali (cfr. pag. 97, in cui si chiarisce di non aver voluto "appesantire la trattazione con i lunghi e complessi calcoli" svolti dal Collegio in camera di con