CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15595/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difese, giusta procura in calce alricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliate presso lo studio legale di [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (Alessandro) Visigoti, domiciliodigitale come per legge- controricorrente –Numero registro generale 5657/2024Numero sezionale 710/2026Numero di raccolta generale 15595/2026Data pubblicazione 21/05/2026nonchéCAUDO FRANCESCO, rappresentato e difeso, giusta procura in calceal controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (Alessandro) Visigoti, domiciliodigitale come per legge- controricorrente -nonchéVISIGOTI ALEJANDRO (ALESSANDRO), che si rappresenta e difendeda sé ai sensi dell’art. 86 c.p.c.- controricorrente –nonchéBIUNDO CRISTIAN, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IANNELLOGIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIZZOTTIDOMENICO- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 1102/2023,pubblicata in data 28 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Condello1. Con atto di citazione del 9 maggio 2005 la signora DametillaPresto, deducendo di essere creditrice nei confronti del signor MicheleBiundo [OSCURATO:PERSONA], chiedeva che venisse dichiarata l’inefficacia, neipropri confronti, dell’atto del 20 gennaio 2004 con il quale i coniugiMichele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano donato al nipotedi quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], un immobile sito in Messina, Viale S.Numero registro generale 5657/2024Numero sezionale 710/2026Numero di raccolta generale 15595/2026Data pubblicazione 21/05/2026Martino.Integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi di MicheleBiundo [OSCURATO:PERSONA], il giudizio, a seguito di decesso dell’attrice, venivaproseguito dalle signore Nicolina e [OSCURATO:PERSONA], qualificatesifiglie dell’attrice, le quali chiedevano che venisse dichiarata, ai sensidell’art. 2901 cod. civ., l’inefficacia dell’atto di donazione nei loroconfronti e nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA], altrafiglia della de cuius, e che, per l’effetto, venisse dichiarato che laproprietà sulla metà indivisa del suddetto immobile ricadeva nell’asserelitto dal [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, nell’eredità della Corvaia.Il Tribunale di Messina rigettava le domande.2. La sentenza, impugnata da Nicolina, [OSCURATO:PERSONA] e ErminiaMaria [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], è statasuccessivamente confermata dalla Corte d’Appello di Messina.3. Avverso la pronunzia della corte di merito le Aricò propongonoora ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi, illustrati damemoria.Resistono con autonomi controricorsi i signori Alessandro(Alejandro) Visigoti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 100 e 115c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), le ricorrenti attingono ladecisione impugnata nella parte in cui ha affermato che le germaneAricò non hanno dimostrato d’essere eredi e legittimarie della defuntaPresto.Invocando i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenzan. 1065 del 2014, lamentano che già nel giudizio di primo grado, conla comparsa di prosecuzione datata 10 febbraio 2016, avevanoNumero registro generale 5657/2024Numero sezionale 710/2026Numero di raccolta generale 15595/2026Data pubblicazione 21/05/2026dichiarato di essere succedute alla defunta madre [OSCURATO:PERSONA], alriguardo producendo “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietàper uso successione”, datata 1° dicembre 2015 ( riprodotta nelricorso ), e che né i [OSCURATO:PERSONA] né i Biundo avevano specificamentecontestato tale dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], sicché lacorte di merito avrebbe dovuto ritenere dimostrata la loro qualità dieredi.2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano violazione efalsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. (art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.), lamentando non essere chiaramenteindividuabile il ragionamento seguito dalla corte territoriale peril carattere di non accertata veridicità.3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano ‹‹omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (violazione e falsa applicazione dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.)››.Si dolgono dell’inconciliabile contrasto tra la valutazione diinsufficienza della dichiarazione di successione del 1° dicembre 2015e la mancata e tempestiva e specifica contestazione del contenuto deldocumento, avuto riguardo sia alla morte della de cuius che alladevoluzione dell’eredità relitta della stessa in favore delle eredilegittimarie.3.1. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamenteperché strettamente connessi, sono infondati.3.2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, coluiche, assumendo di essere erede di una delle parti originarie delgiudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone,ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o propongaimpugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,Numero registro generale 5657/2024Numero sezionale 710/2026Numero di raccolta generale 15595/2026Data pubblicazione 21/05/2026oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità dierede di quest'ultima (Cass, sez. 6 - 3, 10/05/2018, n. 11276).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che ladichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé provaidonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporticon la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendotuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamentevalutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod.proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, ilcomportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti ladichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, conriferimento alla verifica della contestazione o meno della predettaqualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità ditale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello dispecificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta(Cass., sez. U, 29/05/2014, n. 12065).3.3. Ebbene, è incontestato che le odierne ricorrenti, adimostrazione della loro qualità di eredi, abbiano allegato il certificatodi morte di [OSCURATO:PERSONA] e una dichiarazione sostitutiva di attonotorio, nella quale [OSCURATO:PERSONA] dichiara che [OSCURATO:PERSONA] deceduta senza lasciare testamento e che, pertanto, i suoi eredilegittimi, in difetto di altri legittimari, sono [OSCURATO:PERSONA], AntoninaMite Aricò ed [OSCURATO:PERSONA].Correttamente la corte territoriale ha sottolineato che il certificatodi morte da solo non è sufficiente ad offrire la prova della qualità dieredi, perché l’atto si limita ad accertare l’avvenuto decesso della decuius ma nulla dice circa gli eredi che il defunto ha lasciato;analogamente, tale prova non può ricavarsi dall’atto notorio.Numero registro generale 5657/2024Numero sezionale 710/2026Numero di raccolta generale 15595/2026Data pubblicazione 21/05/2026Tale documentazione, sia pure tempestivamente depositata, èinidonea a dimostrare la qualità di erede. Difatti, la genericità delcontenuto della dichiarazione, non supportata da certificazioneanagrafica della situazione di famiglia, comprovante l’allegatorapporto di filiazione con la de cuius (Cass., sez. 1, 11/02/2025, n.3445) e, quindi, la qualità di soggetto che doveva senza dubbioritenersi chiamato all'eredità (Cass., sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14081;Cass., sez. 2, 04/07/2024, n. 18294), non consente di ritenereidoneamente dimostrata la qualità di erede, in mancanza di ulterioriindicazioni e documenti circa il modo di devoluzione dell’eredità dellade cuius e l’avvenuta accettazione della stessa.Peraltro, nella specie, a fronte dell’accertamento svolto dal giudicedi primo grado ed avallato dal giudice d’appello, il quale ha specificatocome, nella comparsa di costituzione in riassunzione, la parteconvenuta ‹‹abbia espressamente e specificamente contestatol’attitudine della documentazione depositata da parte attrice adimostrare la qualità di eredi invocata dalle signore Aricò››, ladichiarazione sostitutiva non può apprezzarsi come sufficiente provadella qualità di erede, oltretutto perché nella stessa si attestaunicamente l’esistenza di uno status parentale, in abstracto titolo perla qualità di mero chiamato all’eredità in ipotesi di successione abintestato (da ultimo, Cass., sez. 3, 20/05/2025, n. 13522).Le argomentazioni che sorreggono la decisione sfuggono,pertanto, alle violazioni di legge contestate con il primo motivo.3.4. Va pure escluso il vizio di difetto assoluto di motivazionededotto con il secondo motivo.Premesso che il vizio di motivazione di cui all’art. 132 cod. proc.civ. ricorre quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto ed indiritto della decisione, di specificare ed illustrare le ragioni e l’iterlogico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarireNumero registro generale 5657/2024Numero sezionale 710/2026Numero di raccolta generale 15595/2026Data pubblicazione 21/05/2026sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propriadeterminazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbiaeffettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass., sez. U, n.8053 e n. 8054 del 2014; Cass., sez. U, n. 22232 del 2016 egiurisprudenza ivi richiamata), va rilevato che la motivazione dellasentenza impugnata non incorre in una delle gravi anomalieargomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, in quantoessa non ha rilevato “il carattere di non accertata veridicità” delladichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ma, con ragionamentodel tutto comprensibile ed esaustivo, ha sottolineato, in linea con ilcostante orientamento di questa Corte, che tale dichiarazione, puressendo valida ed efficace nei rapporti con la P.A., non può assurgerea prova nel procedimento civile, ‹‹in considerazione della circostanzache la stessa proviene dalla stessa parte nel giudizio››, sicché èevidente ‹‹che una parte non può predisporre delle prove a sostegnodelle proprie tesi››.3.5. Infondato è il terzo motivo, non essendo ravvisabile ildenunciato contrasto alla stregua del principio secondo cui in tema dilegitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmentevi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicatocome originario titolare del diritto, deve allegare la proprialegittimazione per essere subentrato nella medesima posizione delproprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cuiall'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualitàdi erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutividel diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazionedell'eredità, tale onere non può ritenersi assolto con la produzionedella denuncia di successione ed è idoneamente adempiuto con laproduzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentementedesumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima allaNumero registro generale 5657/2024Numero sezionale 710/2026Numero di raccolta generale 15595/2026Data pubblicazione 21/05/2026successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (Cass. Sez. 2,18/04/2024, n. 10519; Cass. Sez. 2, n. 13738 del 27/06/2005; conf.Cass. Sez. 2, n. 1484 del 10/02/1995 e Cass. Sez. 2, n. 2506 del06/10/1973).4. Con il quarto motivo, denunciando la violazione dell’art. 91 cod.proc. civ., le ricorrenti impugnano la sentenza laddove sono statecondannate al pagamento delle spese processuali, comprese le spesedi c.t.u., sia per il giudizio di primo che di secondo grado.Deducono che l’accoglimento dei precedenti motivi di ricorsocomporta che, in applicazione del principio della soccombenza, lespese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] eBiundo e [OSCURATO:PERSONA].La censura è inammissibile.Trattasi di un ‹‹non motivo››, in quanto le ricorrenti si limitano apostulare la caducazione della condanna alle spese comeconseguenza della cassazione della sentenza in forzadell’accoglimento dei primi tre motivi, sebbene tale effetto operi aisensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ.5. Con il quinto e il sesto motivo, denunciando la violazionedell’art. 91 cod. proc. civ., le ricorrenti attingono la decisione gravataper averle condannate al pagamento delle spese liquidate in favore diGaetano e [OSCURATO:PERSONA] e in favore di [OSCURATO:PERSONA], Giada eCristian Biundo, distraendole in favore dei rispettivi difensori (avv.[OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]).I motivi, da proporre nei confronti degli stessi difensori, i quali nelcaso di controversia sulla pronuncia di distrazione assumono laqualità di parte (Cass., n. 2003/12104, Cass., n. 2001/3624, Cass.,n. 95/1085; Cass. n. 20744/2011), sono inammissibili per difetto dispecificità, in quanto le ricorrenti, pur denunciando un vizio diNumero registro generale 5657/2024Numero sezionale 710/2026Numero di raccolta generale 15595/2026Data pubblicazione 21/05/2026violazione di legge, non specificano le ragioni per le quali la Corted’appello si sarebbe posta in contrasto con la disposizione normativainvocata.Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di porrein rilievo con la sentenza n.23745 del 2020, in tema di ricorso percassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366,primo comma, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il viziodi cui all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cuiintende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivoe di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con unaricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.6. Con il settimo motivo, rubricato ‹‹violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c.”, le ricorrenti denunziano vizio dimotivazione per avere la corte di merito affermato che “resta[va]assorbita ogni altra questione preliminare e/o di merito sollevata dalleparti nei rispettivi atti di appello principale/incidentale››.Il motivo è inammissibile.L’accertata mancanza di prova di titolarità del rapporto dedotto ingiudizio in capo alle odierne ricorrenti esclude la necessità diprocedere all’esame del merito della controversia e di provvederesulle domande formulate.7. All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorsoconsegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.Numero registro generale 5657/2024Numero sezionale 710/2026Numero di raccolta generale 15595/2026Data pubblicazione 21/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 5.200,00 (di cui euro 5.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore di ciascuno deicontroricorrenti.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 20 febbraio 2026.IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]