CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 29853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14032-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , domiciliatoope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 98/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 14032 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], annullata l’ordinanza del Tribunale di Locri che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio, ha respinto nel merito le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel convenire il Comune di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto l’accertamento del suo diritto ad essere assunto a tempo indeterminato in qualità di agente di polizia municipale e la condanna dell’amministrazione resistente a compiere gli atti conseguenziali nonché al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dalla mancata tempestiva assunzione; 2. la Corte distrettuale, per quel che rileva in questa sede, ha premesso in punto di fatto che l’amministrazione appellata aveva bandito negli anni 2010 e 2011 due distinte selezioni per l’assunzione a tempo determinato,nel solo periodo estivo,di personale da destinare alla [OSCURATO:PERSONA] per coprire le aumentate esigenze di servizio legate all’afflusso dei turisti; 2.1. il Fiorenza aveva partecipato ad entrambe le selezioni collocandosi in posizione utile solo nell’anno 2010 ed aveva prestato servizio sino alla scadenza del rapporto a tempo determinato (15 ottobre 2015); 3. il giudice d’appello ha evidenziato che si era formato giudicato esterno sulla legittimità dell’indizione della procedura selettiva relativa all’anno 2011 perché il Tribunale Amministrativo, con sentenza passata in giudicato, aveva evidenziato la carenza di interesse del Fiorenza,il quale non poteva far valere un suo preteso diritto allo scorrimento della graduatoria dell’anno 2010, giacché quel diritto al più poteva essere opposto non dai vincitori già assunti, bensì dagli idonei rimasti esclusi; 4. ha aggiunto che erroneamente l’appellante aveva invocato l’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 applicabile alle sole graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e, comunque, non vincolante per le amministrazioni; 5. la Corte distrettuale ha anche escluso l’asserita illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro del 2010 ed ha rilevato che il rafforzamento dell’organico era giustificato dalla necessità di garantire un servizio efficiente a fronte dell’incremento della popolazione nei mesi estivi; 6. infine il giudice d’appello ha evidenziato che pacificamente il Fiorenza era stato assunto a tempo determinato sicché ha ritenuto «oscure le argomentazioni volte ad illustrare il diritto all’assunzione con pagamento di stipendi» fondato sull’asserita consultazione della posizione contributiva Ric. 2021 n. 14032 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- presso l’INPS,dalla quale sarebbe emersa un’avvenuta assunzione a tempo indeterminato; 7. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso; 8. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 9. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di plurime disposizioni di legge (d.lgs. n. 29/1993, d.P.R. n. 487/1994, l. n. 449/1997, l.n. 488/1999, l. 388/2000, d.lgs. n. 267/2000, d.lgs. n. 165/2001, d.lgs. n. 368/2001), degli artt. 3 e 97 Cost., dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE e sostiene, in sintesi, che la carenza di posti in organico del personale assegnato al servizio di [OSCURATO:PERSONA] risultava dalla documentazione prodotta e, in particolare, dalla deliberazione con la quale era stata indetta la selezione per l’anno 2010, sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare il diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato, ricorrendo i presupposti di legge, ossia la selezione pubblica e il fabbisogno di personale; 1.1. aggiunge che, in ogni caso, andavano escluse l’eccezionalità e la temporaneità delle esigenze, con la conseguenza che il rapporto a termine, affetto da nullità, doveva essere convertito in ragione della violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 368/2001; 1.2. infine ribadisce che per l’anno 2011 doveva essere utilizzata la graduatoria ancora valida ed efficace e non poteva il Comune bandire una nuova selezione; 2. con la seconda censura il ricorrente si duole della violazione degli artt.1362 e seguenti cod. civ., degli artt. 2730 e seguenti cod. civ., degli artt.2056 e 2058 cod. civ., dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, delle clausole 4 e 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/Ce, degli artt. 3 e 97 Cost. ed addebita, inoltre, alla sentenza impugnata il vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti e sostiene, in sintesi, che il Comune, nel dichiarare all’Inps di avere assunto il dipendente a tempo Ric. 2021 n. 14032 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- indeterminato avrebbe reso una dichiarazione confessoria sulla natura del rapporto, che tale doveva essere qualificato con conseguente diritto dell’assunto ad essere riammesso in servizi funzione ed a percepire le retribuzioni non corrisposte, quanto meno a titolo di risarcimento del danno; 3. il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui pone a fondamento del preteso diritto all’assunzione a tempo indeterminato, anziché a termine, l’asserita carenza della dotazione organica unitamente all’utile posizione nella graduatoria stilata all’esito della procedura indetta nell’anno 2010; 3.1. è incontestato fra le parti, e risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, che la selezione disposta con la deliberazione n. 69 del 23 aprile 2010 era finalizzata all’assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di agente della polizia municipale sicché il ricorrente, sulla base di quella selezione, non può far valere un diritto soggettivo diverso da quello previsto dal bando, né può pretendere che il giudice si sostituisca alla [OSCURATO:PERSONA] nelle valutazioni discrezionali in tema di reclutamento del personale; 3.2. per il resto il motivo è inammissibile perché, quanto alla procedura bandita ed espletata nell’anno 2011, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto vincolante fra le parti il giudicato esterno formatosi sulla pronuncia del TAR Calabria, adito dallo stesso Fiorenza che aveva in quel giudizio contestato l’indizione di una nuova selezione; 3.3. nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 3.4. parimenti inammissibile è la censura inerente all’asserita assenza di temporaneità delle esigenze poste alla base dell’assunzione a termine, atteso che il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, contesta l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale,la quale ha ritenuto giustificata l’assunzione nei soli mesi estivi in ragione del maggior carico di lavoro derivante dall’afflusso di turisti; 4. manifestamente infondato è anche il secondo motivo giacché a fronte di una procedura selettiva bandita ed espletata per la stipulazione di contratti a Ric. 2021 n. 14032 sez. ML -ud. 14-06-2022 -5- tempo determinato il Comune non avrebbe mai potuto instaurare un rapporto stabile di impiego, che sarebbe stato affetto da nullità per l’evidente contrasto con le prescrizioni del bando e, ancorapiù a monte, della delibera di indizione della procedura in questione; 4.1. priva di rilevanza è, quindi, la circostanza (tra l’altro indimostrata perché al ricorso è allegato un documento formato dall’INPS e non dall’ente municipale) dell’avvenuta comunicazione all’INPS di un rapporto di impiego a tempo indeterminato; 5. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari