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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 08510/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, atteso che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716); ritenuto che la Corte di merito ha adeguatamente vagliato e confutato l'assunto difensivo secondo cui la falsità della denuncia di furto è stata accertata non per la collaborazione dell'imputato che anzi ha cercato di fare accreditare una versione opposta, né appare fondata la tesi della inverosimiglianza di detta versione essendo stato pur sempre necessario un vaglio concreto di quanto verificato dagli agenti in ragione della testimonianza a discarico volta a corroborare la tesi dell'imputato, mentre rispetto a tale dato concreto le deduzioni del ricorrente appaiono del tutto generiche; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, atteso che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716); ritenuto che la Corte di merito ha adeguatamente vagliato e confutato l'assunto difensivo secondo cui la falsità della denuncia di furto è stata accertata non per la collaborazione dell'imputato che anzi ha cercato di fare accreditare una versione opposta, né appare fondata la tesi della inverosimiglianza di detta versione essendo stato pur sempre necessario un vaglio concreto di quanto verificato dagli agenti in ragione della testimonianza a discarico volta a corroborare la tesi dell'imputato, mentre rispetto a tale dato concreto le deduzioni del ricorrente appaiono del tutto generiche; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08510/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris